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Legge

L.R. Veneto 9/2024

Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali.

Normativa regionaleL.R. Veneto 9/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per il Veneto il sistema integrato dei servizi sociali, definendo ruoli di Regione, Comuni, ULSS e altri soggetti, istituendo gli ATS e i relativi organi, nonché Piano regionale e Piano di Zona. Prevede norme transitorie: gli articoli 1-22 si applicano solo dopo i provvedimenti attuativi regionali; i Comuni devono associare la funzione entro 2 anni dall’entrata in vigore.

Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali nel Veneto

Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali

La legge regionale del Veneto ridisegna l’organizzazione della funzione socio-assistenziale, rafforzando la gestione associata nei Comuni attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e coordinando la programmazione sociale con quella sanitaria, socio-sanitaria e degli altri settori di welfare. Il provvedimento si applica esclusivamente nel territorio della Regione del Veneto.

Finalità, destinatari e principi del sistema integrato

La legge persegue la centralità della persona, della famiglia e della comunità, promuovendo benessere, empowerment, autonomia, pari opportunità, non discriminazione, coesione sociale e riduzione delle fragilità e delle condizioni di esclusione. I destinatari sono le persone, le famiglie e le comunità residenti, domiciliate o comunque presenti nel territorio regionale che esprimono un bisogno sociale o si trovano in condizioni di vulnerabilità.

Il sistema integrato è costruito tramite processi partecipati e integrazione con interventi sanitari, socio-sanitari, educativi, formativi, culturali, del lavoro, dell’immigrazione, dell’abitare, della mobilità, dell’energia, dell’ambiente e della giustizia, nel rispetto dei LEPS. La disciplina dei servizi sociali è improntata a universalità ed equità di accesso, omogeneità, efficacia, efficienza, economicità, responsabilità, copertura finanziaria, trasparenza, accountability, generatività e innovazione.

Competenze della Regione

La Regione svolge funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo, vigilanza, controllo, monitoraggio, valutazione e coordinamento del sistema dei servizi sociali. In particolare:

  • promuove il rispetto e la realizzazione dei LEPS e la loro integrazione con i LEA e con i livelli essenziali delle prestazioni attinenti alle politiche del lavoro;
  • definisce politiche integrate nei diversi settori di welfare tramite confronto continuo e processi partecipati;
  • disciplina modelli innovativi e iniziative sperimentali;
  • detta le indicazioni per costituzione e avvio degli ATS;
  • programma l’integrazione territoriale tra ATS, distretti sanitari e centri per l’impiego;
  • programma l’impiego delle risorse nazionali, comunitarie e regionali;
  • coordina l’alimentazione del SIOSS;
  • definisce e aggiorna i criteri di qualità per autorizzazione, accreditamento e vigilanza;
  • promuove procedimenti di co-programmazione e co-progettazione ai sensi del Codice del Terzo settore;
  • promuove formazione continua degli operatori;
  • coordina tutte le risorse pubbliche e del Terzo Settore destinate al sistema;
  • incentiva la gestione associata anche mediante assegnazione di quote del Fondo regionale per le politiche sociali.

Funzioni dei Comuni e delle Aziende ULSS

I Comuni restano titolari della funzione socio-assistenziale, ma la esercitano in forma associata nell’ATS, quale dimensione organizzativa necessaria. Le funzioni strategiche gestite in forma associata comprendono pianificazione, programmazione, progettazione, gestione e valutazione del sistema locale dei servizi sociali, con presidio del servizio sociale territoriale, analisi dei bisogni, gestione del servizio sociale professionale, segretariato sociale, sportelli dedicati, punti unici di accesso, interventi di sostegno, gestione unitaria delle risorse, innovazione sociale, partecipazione alle attività socio-sanitarie, raccordo con la programmazione regionale e valutazione della qualità e dell’impatto degli interventi.

Le Aziende ULSS concorrono, tramite intese con gli ATS, all’attuazione dei LEPS e dei servizi socio-assistenziali. Se delegate dai Comuni associati e previa convenzione, assicurano le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria nei limiti delle risorse conferite e in coerenza con il Piano di Zona. Restano loro affidate le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e quelle sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria secondo il PAL e il Piano di Zona. Il Direttore generale deve raccordare PAL, PAT e Piano di Zona.

Soggetti del sistema e partecipazione

La legge valorizza la partecipazione di enti pubblici, enti del Terzo settore, formazioni sociali, comunità e parti sociali alla pianificazione, gestione e offerta dei servizi. Possono essere coinvolte anche società benefit e imprese for profit socialmente responsabili o impegnate nel welfare aziendale o territoriale.

Gestione associata e scelta della forma giuridica

I Comuni devono esercitare la funzione socio-assistenziale in forma associata mediante una organizzazione stabile, al fine di realizzare i LEPS e garantire uniformità dell’assistenza sociale con attenzione all’integrazione socio-sanitaria. La forma associativa va scelta tra quelle con personalità giuridica previste dal TUEL, preferendo l’azienda speciale consortile pubblica. Per i Comuni capoluogo è ammesso mantenere la convenzione ex articolo 30 TUEL se stabilmente costituita e supportata da un’adeguata analisi costi-benefici presentata alla Giunta regionale.

È esclusa l’applicabilità dell’articolo 115 TUEL, per mantenere pubblica l’esercizio della funzione. Il CCNL preferibile per il personale degli ATS è quello delle Funzioni Locali. La Giunta regionale disciplina le modalità di incentivazione della gestione associata.

ATS: perimetro, funzioni e struttura organizzativa

L’ATS è di norma costituito dai Comuni compresi nel distretto dell’Azienda ULSS; il Comitato dei Sindaci di Distretto assume la denominazione di Comitato dei Sindaci di Ambito. L’ATS è il perimetro della programmazione zonale, concorre alla programmazione regionale, promuove iniziative e reti con ETS e altri soggetti della comunità, adotta i regolamenti di funzionamento ed è l’unità di rilevazione del SIOSS.

Sul piano organizzativo, l’ATS assicura coordinamento intercomunale, supporto tecnico-metodologico per la pianificazione, erogazione tramite unità operative, gestione e rendicontazione delle risorse e gestione del personale. È preposto un direttore con responsabilità tecnico-amministrativa, gestionale e contabile, nominabile tra laureati con specifiche competenze e iscritti a un elenco regionale di idonei. In sede di prima applicazione, l’operatività è garantita da assegnazioni temporanee di personale dei Comuni o di altri enti pubblici; il personale conserva trattamento giuridico ed economico dell’ente di provenienza. A regime, l’organico è costituito da personale trasferito nei ruoli dell’ATS e da ulteriori reclutamenti; in caso di eccedenze o soppressione dell’ATS è previsto il diritto alla ricostituzione del rapporto presso l’amministrazione di provenienza o altra PA.

Organi di ambito e governance territoriale

Il Comitato dei Sindaci di Ambito svolge le funzioni dell’organo assembleare. È composto dai sindaci, o da assessori o consiglieri delegati, dei Comuni dell’ATS; partecipa senza voto il direttore dell’ATS e, per l’integrazione socio-sanitaria, il direttore dei servizi socio-sanitari della ULSS. In prima convocazione le funzioni sono svolte dal Comitato dei Sindaci di Distretto.

Il Comitato ha funzioni di indirizzo e controllo, definisce le forme organizzative dell’ATS e della rete dei servizi, i rapporti di collaborazione con gli altri soggetti istituzionali e approva il Piano di Zona. Approva anche il bilancio di Ambito e l’allocazione delle risorse e lo trasmette alla Regione entro il 30 giugno dell’anno successivo. Il suo funzionamento è regolato da apposito regolamento sulla base delle direttive regionali.

Programmazione regionale: Piano regionale e Piano di Zona

Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, in attuazione e integrazione del Piano nazionale, definisce le linee di programmazione sociale, le priorità, gli obiettivi, i caratteri dei servizi, le azioni, il sistema di monitoraggio e valutazione, i tempi di realizzazione e le fonti e modalità di finanziamento. È approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, previa consultazione della Rete regionale, dura tre anni e resta efficace fino al successivo.

Il Piano di Zona è lo strumento fondamentale di livello zonale, redatto in conformità al Piano regionale e alle linee guida della Giunta. È coordinato con la programmazione dei settori di welfare, include una specifica sezione sull’integrazione socio-sanitaria e viene recepito dalla ULSS nel proprio PAL e nei PAT. È approvato dal Comitato dei Sindaci di Ambito mediante accordo di programma, sottoscritto dai sindaci dell’ATS; per la parte socio-sanitaria aderisce il Direttore generale della ULSS o suo delegato. Il Piano è trasmesso alla struttura regionale competente per il visto di congruità, dura tre anni e resta efficace fino al successivo.

Reti di partecipazione regionale e territoriale

La legge istituisce la Rete regionale per la gestione associata e l’inclusione sociale, organismo di partecipazione e confronto regionale degli ATS. Ne fanno parte l’assessore regionale competente, gli assessori regionali interessati al welfare, i presidenti dei Comitati dei Sindaci di Ambito, i direttori degli ATS e i direttori generali delle ULSS o loro delegati; sono invitati ANCI Veneto e rappresentanti degli ETS, oltre ad altri soggetti in sede consultiva. La Rete esprime pareri non vincolanti sugli schemi di legge e regolamento in materia sociale, nonché sul Piano regionale e sui piani settoriali, e ne monitora l’attuazione.

È inoltre istituita la Rete territoriale per la gestione associata e l’inclusione sociale, quale luogo privilegiato di informazione e consultazione per la pianificazione zonale. La Giunta regionale ne disciplina costituzione, funzionamento e partecipazione di parti sociali, Terzo settore e altri soggetti interessati.

Risorse, finanziamento e potere sostitutivo

Il finanziamento degli ATS deriva da risorse nazionali e regionali destinate agli ATS, risorse legate a progettualità, risorse comunali per attività conferite in gestione associata, donazioni o liberalità e ogni altra risorsa propria o conferita nel rispetto della normativa vigente.

La Giunta regionale può esercitare il potere sostitutivo nei confronti degli ATS in caso di accertata e persistente inattività nell’attuazione dei LEPS e nella definizione dei Piani di Zona, in tutela dell’interesse unitario regionale e nel rispetto di sussidiarietà e leale collaborazione.

Disposizioni applicative e transitorie

Entro sei mesi dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve adottare i provvedimenti attuativi relativi alla costituzione e all’avvio degli ATS, al regolamento del Comitato dei Sindaci di Ambito, al protocollo di intesa transitorio, alla rete territoriale, alle funzioni delegate alle ULSS e alla disciplina dell’elenco regionale dei direttori ATS. Su alcuni di questi atti è richiesto il parere della commissione consiliare competente, con silenzio-assenso dopo 30 giorni.

Gli articoli da 1 a 22 si applicano solo dopo la pubblicazione di tutti i provvedimenti attuativi regionali. Fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi già in corso continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

I Comuni devono attuare la forma associativa di cui all’articolo 8, comma 3, entro due anni dall’entrata in vigore. Nelle more devono:

  • trasmettere entro 12 mesi un protocollo di intesa che individui fasi e tempi della riorganizzazione;
  • comunicare entro 90 giorni il nominativo dell’ente responsabile della gestione amministrativa transitoria.

Modifiche legislative collegate e abrogazioni

La legge interviene su varie fonti regionali per riallineare termini, competenze e assetti alla nuova disciplina, in particolare sostituendo riferimenti alla Conferenza dei sindaci con il Comitato dei sindaci di ambito, aggiornando la disciplina dei distretti ULSS e coordinando le materie sociali e socio-sanitarie con la gestione associata in ATS.

Sono abrogate o restano abrogate numerose disposizioni della legge regionale n. 55/1982, della legge regionale n. 56/1994 e della legge regionale n. 11/2001, coerentemente con il nuovo assetto del sistema sociale regionale.

Clausola valutativa e copertura finanziaria

La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della legge, con particolare riguardo alla gestione associata degli interventi e servizi sociali.

Gli oneri sono quantificati in 1,5 milioni di euro per il 2024 e in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, coperti mediante riallocazioni sul bilancio regionale, con riduzioni di risorse della missione sanità e di fondi accantonati.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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