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Legge

L.R. Abruzzo 28/2020

Disciplina delle attivita' enoturistiche in Abruzzo.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 28/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regola in Abruzzo l’avvio, i requisiti, gli standard qualitativi, i controlli e le sanzioni per le attività enoturistiche. Prevede SCIA al SUAP, elenco regionale, norma transitoria per attività già esistenti e revoca/sanzioni in caso di mancanza dei requisiti. In vigore dal 13 agosto 2020, con successive modifiche fino al 20 novembre 2025.

Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo

Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo

La legge disciplina in modo organico l’enoturismo nel territorio della Regione Abruzzo, coordinandosi con la normativa statale di riferimento e con le linee guida ministeriali sui requisiti minimi di qualità. Definisce i soggetti abilitati, le modalità di avvio, gli standard operativi, i controlli, il regime sanzionatorio e le disposizioni transitorie.

Ambito di applicazione e nozione di enoturismo

Per enoturismo si intendono le attività di conoscenza del vino svolte nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, produzione o esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, nonché le iniziative didattiche e ricreative svolte in cantine e vigneti. La disciplina vale esclusivamente in Abruzzo.

Soggetti che possono svolgere l’attività e avvio tramite SCIA

Possono esercitare l’enoturismo:

  • l’imprenditore agricolo, singolo o associato, che svolge vitivinicoltura;
  • le imprese agroindustriali che svolgono trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli.

L’avvio richiede la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui si svolge l’attività, ai sensi della disciplina generale sul procedimento amministrativo. La modulistica della SCIA è approvata dalla struttura regionale competente in agricoltura entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Non possono svolgere l’attività i soggetti che si trovano nelle condizioni di esclusione richiamate dalla legge regionale sull’agriturismo. Per gli operatori agrituristici già iscritti negli elenchi regionali che svolgono attività di vitivinicoltura, degustazione e attività didattiche inerenti al vino continuano ad applicarsi, per l’avvio, le disposizioni della disciplina agrituristica.

Requisiti per lo svolgimento dell’attività

Durante lo svolgimento dell’attività deve essere presente il titolare dell’azienda oppure un familiare coadiuvante, un socio delegato, un dipendente delegato o un collaboratore esterno. Tali soggetti devono conoscere il territorio e possedere almeno uno dei requisiti previsti dalla legge, tra cui:

  • qualifica di imprenditore agricolo professionale;
  • attestato di frequenza di un percorso formativo per la capacità professionale richiesta per l’IAP;
  • diploma o laurea in materie agrarie;
  • titolo di enologo;
  • esperienza lavorativa triennale, anche non continuativa, presso imprese vitivinicole, comprovata da iscrizione INPS o documentazione idonea;
  • attestato di frequenza di un corso di formazione sull’attività vitivinicola di almeno 60 ore;
  • attestati di master universitari in viticoltura, marketing del vino, enologia o wine management, oppure laurea/master/corsi di specializzazione in management dell’ospitalità, gestione aziendale o ambito turistico ed enogastronomico.

La Giunta regionale deve definire entro 60 giorni dall’entrata in vigore gli indirizzi per i corsi di formazione collegati a tali requisiti, in coerenza con la normativa statale e regionale.

Standard minimi di qualità e requisiti organizzativi

Gli operatori devono garantire standard minimi di qualità, ferma restando l’osservanza della normativa igienico-sanitaria e di sicurezza. In particolare, sono richiesti:

  • apertura settimanale o stagionale per almeno tre giorni, anche comprendendo domenica e festivi;
  • strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
  • cartello all’ingresso con dati dell’accoglienza enoturistica, orari, tipologia del servizio e lingue parlate;
  • sito o pagina web aziendale in almeno due lingue, compreso l’italiano;
  • indicazione dei parcheggi aziendali o vicini;
  • materiale informativo sull’azienda e sui prodotti in almeno tre lingue, compreso l’italiano;
  • diffusione di materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali e sulle attrazioni del territorio;
  • ambienti o spazi dedicati e attrezzati per l’accoglienza;
  • uso esclusivo di calici di vetro da degustazione per la degustazione del vino in cantina o in azienda agricola.

È inoltre necessaria una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i visitatori. La Giunta regionale adotta entro 60 giorni indirizzi per corsi di formazione finalizzati a garantire il rispetto di tali requisiti.

Degustazione del vino in abbinamento ad alimenti

Quando la degustazione non avviene in ambito agrituristico, l’abbinamento ai vini aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti al consumo e conformi alla normativa igienico-sanitaria. I prodotti devono essere prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche dell’Abruzzo, con riferimento a DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, PAT, prodotti biologici e prodotti inseriti in sistemi di certificazione regionali riconosciuti dall’Unione europea.

Per l’assemblaggio dei prodotti agroalimentari freddi può essere autorizzato l’uso della cucina domestica, ma solo a tale limitato fine. Restano escluse le attività che configurano somministrazione di pasti, alimenti e bevande.

È consentito, in via occasionale e per finalità didattiche, culturali e ricreative legate alle tradizioni enogastronomiche locali, svolgere attività organizzate con imprese di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della sicurezza pubblica e delle prescrizioni igienico-sanitarie, entro il limite massimo del 15% annuo delle giornate di apertura previste. Inoltre, per valorizzare le tipicità abruzzesi, le aziende vitivinicole possono attivare collaborazioni con altre aziende che commercializzano prodotti tipici della tradizione abruzzese, nei limiti della normativa vigente e delle linee guida ministeriali.

Elenco regionale degli operatori e flussi informativi

La Giunta regionale istituisce, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’elenco regionale degli operatori enoturistici, con indicazione dei servizi offerti da ciascuna attività e pubblicazione sul sito istituzionale della Regione. La disciplina dell’elenco riguarda anche le modalità di tenuta e aggiornamento.

Il Comune trasmette telematicamente alla struttura regionale competente copia della SCIA, comprensiva della modulistica, anche per l’iscrizione nell’elenco. I Comuni trasmettono annualmente alla struttura regionale i dati necessari all’istituzione e all’aggiornamento dell’elenco, anche in esito ai controlli.

Promozione dei percorsi enoturistici

La Regione favorisce forme di collaborazione tra gli operatori iscritti nell’elenco regionale al fine di creare percorsi enoturistici sul territorio regionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La struttura regionale competente in materia di agricoltura fornisce agli operatori il supporto necessario per tali finalità.

Vigilanza e controlli

La vigilanza sull’osservanza della legge è esercitata dai Comuni, dalle Aziende USL competenti e dagli altri soggetti previsti dalla normativa vigente. La struttura regionale competente in materia di agricoltura controlla specificamente i requisiti e gli standard minimi di qualità previsti per l’attività, anche ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco regionale.

Il controllo regionale è effettuato annualmente su un numero di strutture non inferiore al 5% di quelle presenti sul territorio regionale. L’esito dei controlli è comunicato ai Comuni.

Sospensione, revoca e cancellazione dall’elenco

Se vengono meno uno o più requisiti per l’esercizio dell’attività, il Comune concede un termine non superiore a 30 giorni per ripristinare i requisiti mancanti. Se ciò non avviene, il Comune dispone la revoca dell’attività e la cancellazione dall’elenco regionale.

L’attività è inoltre revocata se l’interessato non dà inizio all’attività entro due anni dalla data fissata per l’avvio.

Sanzioni amministrative

Chi svolge attività di enoturismo senza avere presentato la SCIA è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro. In tal caso il Comune dispone anche la chiusura dell’attività abusivamente esercitata e l’imprenditore responsabile non può intraprendere l’attività nei 12 mesi successivi.

I proventi delle sanzioni sono attribuiti ai Comuni, che sono anche gli enti competenti all’irrogazione.

Regime transitorio

I soggetti che, all’entrata in vigore della legge, già esercitano attività riconducibili all’enoturismo devono adeguarsi alla nuova disciplina entro 180 giorni. Se non si adeguano e non presentano la SCIA entro tale termine, l’attività non può più essere esercitata.

Disciplina finanziaria ed efficacia temporale

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli adempimenti sono svolti con risorse già previste a legislazione vigente.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT; il testo consolidato riportato è vigente dal 20 novembre 2025, con successive modifiche agli articoli relativi a requisiti, standard qualitativi, degustazione, elenco operatori e sospensione/revoca.

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