L.R. Abruzzo 21/2020
Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonche' a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo trasferisce alle ASL alcune funzioni amministrative in materia di servizio farmaceutico e la gestione degli indennizzi per danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, nonché per vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria. Modifica inoltre la l.r. 46/2014, abroga una norma sui dispensari farmaceutici e disciplina la copertura finanziaria. In vigore dall’8 agosto 2020, con effetti applicativi indicati dal 1° gennaio 2021 per il testo consolidato.
Conferimento di funzioni sanitarie alle ASL abruzzesi e indennizzi ex l. 210/1992
Conferimento di funzioni alle ASL in materia farmaceutica e di indennizzi sanitari
La legge regionale disciplina il trasferimento alle Aziende Sanitarie Locali abruzzesi di diverse funzioni amministrative in materia farmaceutica e della gestione degli indennizzi sanitari previsti dalla normativa statale per danni da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati. Interviene inoltre sulla l.r. Abruzzo 46/2014 per riallineare le competenze amministrative al nuovo assetto.
Funzioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico
Alle ASL sono trasferite varie autorizzazioni e attività amministrative connesse al servizio farmaceutico regionale, tra cui:
- trasferimento della titolarità della farmacia;
- trasferimento dei locali della farmacia;
- sostituzione del direttore nella conduzione professionale delle farmacie convenzionate pubbliche e private;
- chiusura temporanea della farmacia;
- gestione provvisoria della farmacia da parte degli eredi del titolare;
- distribuzione all’ingrosso dei medicinali;
- sostituzione della persona responsabile del deposito all’ingrosso;
- autorizzazione alla vendita on-line di medicinali.
Le ASL devono inoltre aggiornare l’archivio dati delle farmacie e trasmettere alla Regione Abruzzo i provvedimenti autorizzativi adottati.
Indennizzi per danni da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati
La legge trasferisce alle ASL le funzioni relative agli indennizzi spettanti ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili causate da:
- vaccinazioni obbligatorie;
- trasfusioni;
- somministrazione di emoderivati;
- vaccinazioni antipoliomelitiche non obbligatorie.
Le ASL devono trasmettere alla Regione i dati amministrativi, contabili e finanziari relativi agli indennizzi secondo modalità e tempistiche stabilite dal servizio regionale competente in materia di sanità. La Regione continua a esercitare la funzione per il tramite delle ASL, erogando le risorse finanziarie sulla base delle comunicazioni quadrimestrali contenenti gli importi dovuti ai beneficiari residenti nel territorio dell’ASL competente. In prima applicazione, la Regione trasferisce alle ASL le risorse del quadrimestre di riferimento.
Modifiche alla l.r. 46/2014
La legge aggiorna la disciplina regionale del settore farmaceutico sostituendo, in più disposizioni della l.r. 46/2014, i riferimenti al servizio o al dipartimento regionale competente con le ASL territorialmente competenti.
In particolare, alle ASL vengono attribuite le competenze prima esercitate a livello regionale per il rilascio di autorizzazioni, per l’individuazione di alcuni elementi procedurali e per l’attuazione di specifiche attività amministrative. È inoltre previsto che le modalità di attuazione possano essere definite con deliberazione della Giunta regionale, al fine di garantire uniformità di esercizio sul territorio regionale.
Abrogazione di una disciplina sui dispensari farmaceutici
È abrogato l’articolo 1 della l.r. Abruzzo 20/2010, relativo all’istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della disciplina sugli indennizzi sono posti a carico delle risorse annualmente iscritte nel bilancio regionale sul capitolo 81545, nell’ambito della Missione 13, Programma 07. Il testo consolidato segnala una modifica successiva della formula di copertura operata dalla l.r. 1/2021.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. Nel testo consolidato è indicato che l’assetto vigente opera dal 1° gennaio 2021.
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