L.R. Abruzzo 27/2020
Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo riconosce, nei concorsi delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, un punteggio nel curriculum a favore del personale non stabilizzabile impiegato in attività riconducibili a esternalizzazioni dell’assistenza diretta o indiretta ai pazienti. Il punteggio è rapportato agli anni di lavoro svolto e disciplinato dai singoli bandi. In vigore dal 13 agosto 2020.
Punteggio nei concorsi per personale sanitario coinvolto in esternalizzazioni
Punteggio concorsuale per personale sanitario impiegato in esternalizzazioni
La legge della Regione Abruzzo interviene sulle procedure di reclutamento nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, introducendo una valorizzazione specifica dell’esperienza maturata da personale utilizzato in forme riconducibili a processi di esternalizzazione dell’assistenza ai pazienti. La disciplina opera nel rispetto della normativa vigente sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.
Ambito di applicazione
La previsione riguarda esclusivamente le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale abruzzese. Il beneficio è destinato al personale:
- non rientrante nelle fattispecie di stabilizzazione previste dalla legge;
- impiegato in forme riconducibili a processi di esternalizzazione dell’assistenza diretta o indiretta ai pazienti.
Effetto nelle procedure concorsuali
Nelle procedure concorsuali deve essere riconosciuto un punteggio nell’ambito del curriculum formativo e professionale, parametrato agli anni di lavoro svolto. La quantificazione concreta del punteggio non è fissata in modo diretto dalla legge regionale, ma è demandata alle modalità stabilite nei relativi bandi.
Coordinamento con la normativa sul precariato
La disposizione è espressamente resa “fermo restando” quanto previsto dalla normativa vigente in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. Ne deriva che la valutazione aggiuntiva prevista dalla legge regionale si inserisce nel quadro generale delle regole statali e regionali già applicabili alle procedure di reclutamento e stabilizzazione.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAT. Dal testo fornito risulta l’entrata in vigore il 13 agosto 2020.
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