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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16349/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso una struttura residenziale denominata "Verso il sole" (associazione con servizi di accoglienza, sostegno e reinserimento socio-lavorativo). La difesa aveva dedotto l'affievolimento delle esigenze cautelari per il decorso del tempo trascorso in carcere, la sussistenza di un domicilio idoneo, l'incensuratezza e la volontà dell'imputato di intraprendere un percorso di reinserimento; ha inoltre censurato la mancata valutazione dell'idoneità della struttura indicata e ha contestato la motivazione sulla "negativa personalità" e sull'attualizzazione del pericolo di fuga in ragione dell'entità della pena.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame congrua e immune da vizi di legittimità: il mero decorso del tempo non è elemento idoneo di per sé a giustificare la sostituzione della custodia cautelare; l'incensuratezza è una presunzione debole che può essere superata dalla gravità e dalle modalità della condotta; la pena elevata e la condanna hanno rafforzato la valutazione del pericolo di fuga, specie trattandosi di cittadino straniero; la valutazione dell'idoneità del domicilio/struttura non doveva essere approfondita dal Tribunale una volta ritenuto infondato il presupposto principale (ossia l'attenuazione delle esigenze cautelari). Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p., e trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme invocate dal ricorrente per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione nel provvedimento impugnato (motivazioni e questioni di diritto oggetto del ricorso per cassazione).

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata nel ricorso in relazione alla motivazione circa l'idoneità della misura degli arresti domiciliari; la Corte non ha ritenuto che ne fosse stata violata la ratio nei punti dedotti.

  • art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    «contestualmente ad una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento»

    La Corte ha richiamato questa disposizione per affermare che l'esito della sentenza di condanna deve essere considerato nel riesame delle esigenze cautelari e che la successiva valutazione non può adottare regole diverse rispetto al momento iniziale del provvedimento cautelare.

  • art. 274, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Norme relative ai presupposti e motivazioni delle misure cautelari citate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente valutato gli elementi pertinenti ai fini del pericolo di fuga e della gravità del fatto.

  • art. 299, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata nel quadro delle censure sul vaglio delle esigenze cautelari; non è stata ritenuta violata la corretta applicazione di tale disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in Cassazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione eseguita per disporre la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto, dato che la decisione non comportava la remissione in libertà.

Massime di principio

  • Il mero decorso del tempo in carcere non costituisce, da solo, motivo sufficiente per sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari; deve essere valutato congiuntamente ad altri elementi oggettivi che indichino un effettivo affievolimento delle esigenze cautelari.
  • L'incensuratezza è una presunzione di minore pericolosità sociale e ha scarsa efficacia se contraddetta dall'elevata gravità e dalle modalità della condotta contestata.
  • L'idoneità del domicilio o di una struttura proposta per l'esecuzione degli arresti domiciliari rileva solo se il giudice ritiene preliminarmente che le esigenze cautelari siano effettivamente attenuate al punto da poter essere fronteggiate da tale misura; non è obbligo motivazionale separato quando la questione principale (persistenza delle esigenze cautelari) è già stata risolta negativamente.
  • Una condanna a pena elevata può aggravare il rischio di fuga, soprattutto se il soggetto è straniero, e quindi può consolidare la scelta di mantenere una misura cautelare più afflittiva.
  • In Cassazione la sindacabilità riguarda i vizi della motivazione che ne compromettano la logicità e l'esistenza: non è consentito un semplice diverso apprezzamento (riesame valutativo) degli elementi di fatto compiuto dai giudici del merito, salvo che emerga manifesta illogicità o contraddittorietà.

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