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Risoluzione

Risoluzione n. 237 del 10/06/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce i codici tributo 1122, 1123, 1125, 1126 e 1127 per il versamento, tramite F24, di diverse imposte sostitutive previste dalla legge n. 244/2007; per il codice 1126 l’operatività resta sospesa in attesa del decreto attuativo. Sono indicati ambiti applicativi, modalità di versamento, rateazioni, interessi e compilazione del modello F24.

Istituzione di codici tributo F24 per imposte sostitutive della legge finanziaria 2008

Istituzione dei codici tributo per imposte sostitutive della legge n. 244/2007

La risoluzione disciplina l’istituzione di specifici codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento di imposte sostitutive previste da vari commi dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008). Il provvedimento individua, per ciascuna fattispecie, il relativo ambito applicativo, le modalità di pagamento e, ove previste, rateazioni e interessi.

Eliminazione del vincolo di disponibilità sulle riserve in sospensione

Ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge n. 244/2007, il contribuente può eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione previsto dall’articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir, senza effetti sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostitutiva.

L’imposta:

  • va versata in unica soluzione;
  • deve essere pagata entro il termine di versamento dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007;
  • si versa con le modalità dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per tale ipotesi è istituito il codice tributo:

  • 1122 – "Imposta sostitutiva per l’eliminazione del vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione – Art. 1, comma 34, legge n. 244/2007".

Recupero a tassazione dell’eccedenza dedotta ex articolo 109, comma 4, lettera b), Tuir

L’articolo 1, comma 48, della legge n. 244/2007 prevede la possibilità di recuperare a tassazione l’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir, nel testo previgente, mediante opzione per un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRES e IRAP.

La disciplina del versamento prevede:

  • pagamento in tre rate annuali;
  • prima rata pari al 30 per cento;
  • seconda rata pari al 40 per cento;
  • terza rata pari al 30 per cento;
  • interessi del 2,5 per cento sulla seconda e sulla terza rata.

Per il versamento dell’imposta e dei relativi interessi, con le modalità dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, è istituito il codice tributo:

  • 1123 – "Imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b) del Tuir – Art. 1, comma 48, legge n. 244/2007".

Riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali nel consolidato e nella trasparenza

L’articolo 1, comma 49, della legge n. 244/2007 consente di assoggettare a imposta sostitutiva le differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello dell’opzione o del rinnovo dell’opzione, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del Tuir, al netto delle rettifiche già operate. La disposizione si applica anche alle differenze da riallineare ai sensi dell’articolo 115 del Tuir.

Il decreto ministeriale 18 marzo 2008 ha stabilito le disposizioni attuative e, in particolare, il comma 3 dell’articolo 1 prevede che l’opzione si eserciti con il versamento in unica soluzione del relativo importo entro il termine per il saldo IRES del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

È istituito il codice tributo:

  • 1125 – "Imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11, del Tuir – Art. 1, comma 49, legge 244/2007".

Riconoscimento dei maggiori valori in caso di fusioni, scissioni e conferimenti

Gli articoli 1, commi 46 e 47, della legge n. 244/2007 prevedono il versamento di un’imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176 del Tuir.

La misura del versamento è articolata in:

  • tre rate annuali;
  • prima rata pari al 30 per cento;
  • seconda rata pari al 40 per cento;
  • terza rata pari al 30 per cento;
  • interessi del 2,5 per cento sulla seconda e sulla terza rata.

Per il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, è istituito il codice tributo:

  • 1126 – "Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176 del Tuir – Art. 1, commi 46 e 47, legge 244/2007".

Tuttavia, il comma 47 demanda le disposizioni attuative a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze; pertanto, nelle more dell’emanazione del decreto, l’operatività del codice tributo 1126 resta sospesa.

Estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale

L’articolo 1, comma 37, della legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 38-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, consente all’imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007 possiede beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, primo periodo, del Tuir, di optare, entro il 30 aprile 2008, per l’esclusione dei beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRAP e IVA.

Il versamento avviene con le seguenti modalità:

  • 40 per cento dell’imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007;
  • restante importo in due rate di pari importo, entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009;
  • interessi del 3 per cento annuo sulle rate successive alla prima, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Per questa fattispecie è istituito il codice tributo:

  • 1127 – "Imposta sostitutiva per l’estromissione degli immobili strumentali dall’impresa individuale - articolo 1, comma 37, della legge 244/2007".

Compilazione del modello F24

Per tutti i codici tributo istituiti dalla risoluzione, in sede di compilazione del modello F24:

  • i codici vanno indicati nella sezione Erario;
  • devono essere riportati in corrispondenza della colonna importi a debito versati;
  • nel campo anno di riferimento va indicato l’anno d’imposta o di possesso pertinente, espresso nella forma AAAA.

Per il codice 1127, l’anno di riferimento è quello di possesso degli immobili strumentali per i quali si opera l’estromissione.

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