Risoluzione n. 233 del 10/06/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione esamina un interpello sul c.d. bonus aggregazioni applicabile a un conferimento d’azienda in una S.r.l. di nuova costituzione. L’Agenzia ritiene sussistenti i requisiti previsti dalla legge finanziaria 2007, conferma il riconoscimento fiscale dei maggiori valori entro 5 milioni di euro e chiarisce che, nell’impresa familiare, solo il titolare può conferire l’azienda in neutralità fiscale.
Bonus aggregazioni e conferimento d’azienda con riconoscimento fiscale dei maggiori valori
Bonus aggregazioni e conferimento d’azienda
La risoluzione riguarda l’applicazione dell’agevolazione prevista dall’art. 1, commi da 242 a 249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al conferimento di due aziende individuali in una società a responsabilità limitata di nuova costituzione. L’obiettivo dell’operazione è ottenere il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori iscritti dalla società conferitaria, nei limiti di legge.
Fattispecie esaminata
I soggetti istanti sono due imprenditori individuali:
- uno esercente il commercio al dettaglio di fiori e piante;
- l’altro titolare di un’agenzia di pompe funebri con annesso commercio di accessori mortuari, che ha poi avviato anche attività di commercio di piante, fiori e articoli complementari e decorativi.
I due intendono conferire le rispettive aziende in una S.r.l. di nuova costituzione mediante conferimento d’azienda in neutralità fiscale ai sensi dell’art. 176 del TUIR. Essi rappresentano che l’operazione produrrebbe vantaggi organizzativi, commerciali, finanziari e competitivi, e dichiarano di possedere i requisiti richiesti per il beneficio.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama la disciplina del cosiddetto “bonus aggregazioni” contenuta nell’art. 1, commi 242-249, della legge n. 296/2006, applicabile alle operazioni di conferimento, fusione e scissione effettuate nel biennio 2007-2008.
Per le operazioni di conferimento di azienda, la disciplina deroga alla neutralità ordinaria dell’art. 176 TUIR, consentendo alla conferitaria di vedersi riconosciuti fiscalmente i maggiori valori dei beni strumentali materiali e immateriali e/o dell’avviamento iscritti in contabilità, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro.
Requisiti per l’agevolazione
Per accedere al beneficio è necessario presentare una preventiva istanza di interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212/2000. In base alla disciplina richiamata e alla circolare n. 16/E del 21 marzo 2007, i requisiti essenziali sono i seguenti:
- la società conferitaria deve rientrare tra i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR;
- le imprese partecipanti devono essere operative da almeno due anni;
- le imprese devono essere indipendenti tra loro, non appartenere allo stesso gruppo, non essere legate da rapporti di partecipazione e non essere controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell’art. 2359 c.c., inclusi i casi di controllo indiretto tramite persone fisiche legate da coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado;
- le imprese devono trovarsi o essersi trovate ininterrottamente nelle due annualità precedenti nelle condizioni richieste dalla norma;
- l’operazione deve realizzare una vera aggregazione aziendale, con concentrazione di almeno due aziende preesistenti, operative e indipendenti.
Valutazione dell’Agenzia
Nel caso esaminato, la Direzione ritiene che la S.r.l. conferitaria soddisfi il requisito soggettivo, poiché rientra tra le società indicate dall’art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR.
Viene inoltre precisato che le modifiche introdotte dalla legge n. 244/2007 all’art. 176 TUIR, applicabili ai conferimenti dal 1° gennaio 2008, non incidono sul comma 242 della legge n. 296/2006.
La risoluzione prende atto che il conferimento riguarda aziende e non singoli beni e osserva che, per il requisito dell’operatività, occorre verificare la continuità dell’attività delle due ditte individuali anche nel periodo d’imposta 2007, dato che l’operazione sarà realizzata nel 2008. Sulla base della documentazione prodotta, le imprese risultano operative già nei periodi d’imposta 2005 e 2006.
Quanto all’indipendenza, i titolari hanno dichiarato di non avere rapporti di parentela entro il terzo grado né di affinità entro il secondo grado. È inoltre dichiarato che le imprese si sono trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti la domanda, nelle condizioni richieste dalla legge.
Alla luce di tali elementi, l’Agenzia conclude che sussistono i requisiti previsti dai commi 242-245 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 e che la società conferitaria potrà riconoscere fiscalmente i maggiori valori iscritti, a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, entro il limite di 5 milioni di euro.
Decadenza dall’agevolazione
La risoluzione richiama anche il comma 248 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, secondo cui la società risultante dall’aggregazione decade dal beneficio se, nei primi quattro periodi d’imposta successivi all’operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie di cui al Titolo III, capi III e IV, del TUIR, oppure cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi 242-249, salvo l’attivazione della procedura di cui all’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973.
Chiarimento sull’impresa familiare e partecipazione al capitale
La risoluzione affronta anche un secondo quesito: se sia possibile attribuire una partecipazione al capitale della conferitaria, in regime di neutralità fiscale, al collaboratore dell’impresa familiare “Y Group di Y”.
L’Agenzia chiarisce che il conferimento d’azienda in neutralità, ai sensi dell’art. 176 TUIR, è possibile tra soggetti residenti che esercitano imprese commerciali, ma nell’impresa familiare ex art. 230-bis c.c. l’unico soggetto che riveste la qualifica di imprenditore e può conferire l’azienda è il titolare dell’impresa. Di conseguenza, solo a lui spettano le quote della società conferitaria di nuova costituzione.
Potere di controllo dell’Amministrazione
Infine, viene precisato che resta fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, se eventuali altri atti, fatti o negozi, non rappresentati dall’istante, si inseriscano in un più ampio disegno elusivo.
Esito complessivo
La risoluzione accoglie l’impostazione dei contribuenti sul primo quesito e conferma l’applicabilità del bonus aggregazioni al conferimento di azienda descritto, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge. Sul secondo quesito, nega invece la possibilità che il collaboratore dell’impresa familiare riceva quote della conferitaria in regime di neutralità fiscale, riservando tale facoltà al solo titolare dell’impresa.
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