Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 236 del 10/06/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, se un contribuente ridetermina nuovamente il valore di terreni già rivalutati in precedenza, non può ottenere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata per la prima rivalutazione quando sono trascorsi 48 mesi dal versamento, né può compensarla con la nuova imposta. Non si applica neppure il termine biennale generale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.

Rimborso dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore dei terreni

Rideterminazione del valore dei terreni e rimborso dell’imposta sostitutiva

La risoluzione n. 236/E del 10 giugno 2008 affronta il tema del rimborso dell’imposta sostitutiva versata in occasione della rideterminazione del valore di terreni edificabili, quando il contribuente intenda procedere a una nuova rivalutazione in base a una normativa successiva. Il documento chiarisce i rapporti tra la disciplina agevolativa originaria e le successive riaperture dei termini, con particolare riferimento ai termini per richiedere il rimborso.

Quesito del contribuente

Il contribuente aveva già usufruito della rideterminazione del valore dei terreni alla data del 1° gennaio 2002, ai sensi dell’articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, versando il 13 dicembre 2002 l’imposta sostitutiva pari a euro 33.026,40. Successivamente, intendeva avvalersi di una nuova rideterminazione del valore alla data del 1° gennaio 2008, ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il problema posto riguardava il costo complessivo dell’operazione: il contribuente chiedeva se, dopo aver versato la nuova imposta sostitutiva calcolata sulla nuova perizia giurata, fosse possibile ottenere il rimborso dell’imposta già pagata nel 2002, nonostante fosse decorso il termine di 48 mesi previsto dall’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Tesi prospettata dal contribuente

Il contribuente sosteneva che il termine di 48 mesi per il rimborso non sarebbe coerente con la fattispecie, che a suo avviso si avvicina più a una compensazione che a un rimborso ordinario. Secondo tale impostazione, il diritto alla restituzione sorgerebbe solo al momento del nuovo versamento, reso possibile da una norma successiva, e quindi il termine decadenziale non dovrebbe operare durante un periodo in cui non era ancora possibile presentare l’istanza.

In via subordinata, il contribuente richiamava anche l’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ritenendo di poter presentare istanza di rimborso entro due anni dal versamento relativo alla nuova rideterminazione.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che l’articolo 7 della legge n. 448 del 2001 aveva consentito ai possessori di terreni edificabili e con destinazione agricola alla data del 1° gennaio 2002 di rideterminarne il valore tramite perizia giurata e pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 4 per cento del valore periziato. Il termine originario per perizia e versamento era il 30 settembre 2002, poi prorogato al 31 dicembre 2002.

Successivamente il legislatore ha più volte riaperto la possibilità di rideterminare il valore dei terreni, modificando le date di possesso e le scadenze degli adempimenti. Per l’anno 2008, l’articolo 1, comma 91, della legge n. 244 del 2007 ha consentito la rideterminazione per i terreni posseduti al 1° gennaio 2008, con termine al 30 giugno 2008 per la redazione della perizia e il versamento dell’imposta. È inoltre prevista la rateizzazione fino a tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3 per cento annuo.

Il valore rideterminato può essere utilizzato in luogo del costo storico ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.

Chiarimenti dell’Agenzia sulle modalità di utilizzo delle successive agevolazioni

L’Agenzia afferma che le norme successive alla legge finanziaria 2002 non hanno mai previsto una compensazione automatica delle somme già versate a titolo di imposta sostitutiva, qualora il contribuente scelga di aderire a una nuova procedura di rivalutazione in anni successivi.

Viene però ribadito, richiamando precedenti circolari, che il contribuente può comunque:

  • aderire alla successiva disciplina agevolativa;
  • versare integralmente l’imposta sostitutiva dovuta sulla nuova perizia;
  • chiedere il rimborso dell’imposta precedentemente versata ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973;
  • rispettare, però, il termine di decadenza previsto da tale norma.

Sono richiamate in particolare le circolari n. 10/E del 13 marzo 2006, n. 16/E del 22 aprile 2005, n. 35/E del 4 agosto 2004 e n. 27/E del 9 maggio 2003.

Decisione sul rimborso e sulla compensazione

Nel caso concreto, poiché il contribuente aveva già rideterminato il valore dei terreni al 1° gennaio 2002 e intendeva procedere alla nuova rideterminazione al 1° gennaio 2008, l’Agenzia conclude che:

  • il rimborso dell’imposta versata nel 2002 non è più richiedibile, essendo decorso il termine di 48 mesi dal versamento;
  • non è ammessa neppure la compensazione tra l’imposta già pagata e quella dovuta per la nuova rivalutazione.

Inapplicabilità dell’articolo 21 del d.lgs. n. 546/1992

L’Agenzia esclude anche il ricorso alla disciplina generale dei rimborsi di cui all’articolo 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, che prevede un termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Secondo la risoluzione, tale norma non può operare come proroga o sostituzione del termine speciale dell’articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Il presupposto della nuova agevolazione, infatti, è diverso da quello originario, poiché dipende dal possesso dei terreni alla data del 1° gennaio 2008; quindi non vi è una continuità idonea a riaprire i termini di rimborso già decaduti.

Esito finale

La risoluzione conferma che, in caso di nuova rideterminazione del valore dei terreni prevista dalla legge finanziaria 2008, non è possibile recuperare l’imposta sostitutiva versata nel 2002 se sono trascorsi più di 48 mesi dal relativo versamento. La disciplina generale sui rimborsi non può essere invocata per superare la decadenza prevista dalla norma speciale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.