Risoluzione n. 238 del 11/06/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione aggiorna le istruzioni della risoluzione n. 11/2004 per effetto della modifica normativa introdotta dalla legge n. 244/2007: le sanzioni amministrative non confluiscono più nel bilancio dello Stato, ma devono essere riversate direttamente all’ISTAT sulla contabilità speciale indicata.
Modifica delle modalità di riversamento delle sanzioni amministrative ex art. 7, comma 1, D.Lgs. 322/1989
Modifica alle modalità di riversamento delle sanzioni amministrative
La risoluzione n. 238/E del 11 giugno 2008 interviene a modifica della risoluzione n. 11 del 6 febbraio 2004, a seguito della nuova formulazione dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come modificato dall’articolo 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’intervento riguarda la destinazione delle somme riscosse a titolo di sanzioni amministrative irrogate ai soggetti indicati dalla norma.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina originaria prevedeva che le sanzioni amministrative fossero versate tramite modello F23 con specifiche indicazioni operative. Con la modifica introdotta dalla legge n. 244/2007, il legislatore ha stabilito che tali sanzioni confluiscano in un apposito capitolo del bilancio dell’ISTAT, superando il precedente riversamento al bilancio dello Stato.
Istruzioni operative precedenti
In base alla risoluzione n. 11/2004, per il versamento delle sanzioni tramite modello F23 era necessario utilizzare:
- il codice tributo 741T;
- il codice ente "IST";
- la causale "PA".
Le somme riscosse venivano poi riversate al capitolo 2301 del bilancio dello Stato.
Nuova destinazione delle somme riscosse
Alla luce del novellato articolo 7, comma 1, la risoluzione precisa che, per consentire l’imputazione diretta delle somme all’ISTAT, i riversamenti devono essere effettuati sulla seguente contabilità speciale:
- contabilità speciale n. 130195;
- intestazione: "Istituto Centrale di Statistica";
- presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, Sezione 348.
Effetti pratici della modifica
La risoluzione non modifica le modalità di riscossione già previste, ma interviene sulla destinazione finale delle somme incassate. In particolare, chiarisce che i versamenti effettuati secondo le modalità già in uso devono ora essere imputati direttamente all’ISTAT mediante il riversamento sulla contabilità speciale indicata.
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