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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/932

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione del 9 giugno 2022 concernente modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti, contenuti specifici aggiuntivi dei piani di controllo nazionali pluriennali e modalità specifiche aggiuntive per l’elaborazione di tali piani (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce il quadro operativo uniforme per i controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti, completando il sistema del regolamento (UE) 2017/625. Impone agli Stati membri di inserire nei piani nazionali pluriennali due distinti piani di controllo, uno per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione e uno per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione. Stabilisce inoltre frequenze minime di controllo, contenuti informativi obbligatori dei piani, termini annuali di trasmissione alla Commissione e all’EFSA, nonché regole pratiche per il campionamento e per l’uso di dati recenti di produzione/importazione.

Stabilisce modalità uniformi per i controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti, inclusi il contenuto dei piani nazionali pluriennali e le frequenze minime di campionamento.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri nell’esecuzione dei controlli ufficiali sulla presenza di contaminanti negli alimenti, nell’ambito del regolamento (UE) 2017/625. Riguarda sia gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione sia gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione e sono destinati all’immissione sul mercato, compresi i prodotti della pesca controllati a bordo nave quando lo scalo avviene in un porto di uno Stato membro. Sono inclusi anche gli alimenti di origine non animale che entrano nell’Unione e i prodotti composti. Si applica dal 1° gennaio 2023 ed è rilevante anche per il SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/932: controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti

Il regolamento completa il quadro del regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti. La finalità è garantire continuità rispetto al previgente sistema della direttiva 96/23/CE e assicurare, in tutta l’Unione, un’impostazione uniforme dei piani nazionali pluriennali, dei controlli minimi e della trasmissione dei dati.

Contesto normativo e finalità

L’atto nasce dall’esigenza di colmare, nel sistema del regolamento (UE) 2017/625, le regole operative già previste dalla direttiva 96/23/CE e dai suoi atti applicativi. I considerando chiariscono che la Commissione intende garantire una transizione agevole, mantenendo continuità normativa su contenuti del PCNP, elaborazione dei piani e frequenze minime di controllo, con applicazione dal 1° gennaio 2023 per coordinarsi con la chiusura del periodo transitorio.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri nell’esecuzione dei controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti. Copre sia gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione sia gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione e sono destinati all’immissione sul mercato; per questi ultimi, il piano include anche i prodotti della pesca controllati sulle navi quando fanno scalo in un porto di uno Stato membro. Sono inoltre compresi gli alimenti di origine non animale importati e i prodotti composti.

Struttura dei piani nazionali pluriennali

L’articolo 3 impone che la parte del PCNP dedicata ai contaminanti comprenda due piani distinti:

  • un piano per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione, disciplinato dall’articolo 4;
  • un piano per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione, disciplinato dall’articolo 5.

Questa distinzione riflette la diversa disciplina dei controlli ufficiali sugli alimenti importati di origine animale e sugli altri alimenti presenti nel mercato interno.

Contenuto del piano per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione

Il piano per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione riguarda la produzione interna di ciascuno Stato membro, gli alimenti provenienti da altri Stati membri, gli alimenti di origine non animale importati e i prodotti composti, inclusi quelli introdotti da paesi terzi. Deve specificare:

  • l’elenco delle combinazioni contaminante/gruppo di contaminanti e gruppo di prodotti da controllare, secondo l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/931;
  • la strategia di campionamento, secondo l’allegato II del medesimo regolamento delegato;
  • le frequenze effettive di controllo, determinate dallo Stato membro tenendo conto delle frequenze minime annuali dell’allegato I del presente regolamento.

Gli Stati membri possono inoltre includere informazioni sui controlli relativi a combinazioni per le quali la normativa nazionale fissa livelli massimi o altri livelli regolatori.

Contenuto del piano per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione

Il piano per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione riguarda gli alimenti destinati al mercato dell’Unione e i prodotti della pesca da controllare sulle navi in porto. Anche qui il piano deve contenere:

  • l’elenco delle combinazioni contaminante/prodotto da controllare, secondo il regolamento delegato (UE) 2022/931;
  • la strategia di campionamento;
  • le frequenze effettive di controllo, nel rispetto delle frequenze minime dell’allegato II.

È prevista la stessa facoltà di includere controlli legati a livelli nazionali massimi o ad altri livelli normativi.

Requisiti comuni dei piani di controllo

L’articolo 6 richiede che entrambi i piani contengano una motivazione adeguata delle scelte effettuate. In particolare, occorre indicare:

  • la giustificazione della selezione di determinate combinazioni contaminante/prodotto e il modo in cui sono stati considerati i criteri dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/931, anche se il piano non è cambiato rispetto all’anno precedente;
  • la giustificazione se determinati controlli non vengono effettuati ogni anno ma entro un arco temporale più lungo;
  • le informazioni sull’autorità o sulle autorità competenti responsabili dell’attuazione.

Presentazione, valutazione e aggiornamento

Gli Stati membri devono presentare alla Commissione, per via elettronica, entro il 31 marzo di ogni anno, i piani relativi all’anno in corso. La Commissione li valuta sulla base del presente regolamento e del regolamento delegato (UE) 2022/931 e, se necessario, trasmette le proprie osservazioni.

Gli Stati membri devono tener conto delle osservazioni nell’attuazione del piano e nella predisposizione dei piani successivi. Se la Commissione rileva una grave non conformità, può chiedere la presentazione di un piano aggiornato prima del 31 marzo dell’anno successivo. Se lo Stato membro decide di non adeguarsi alle osservazioni, deve motivare tale scelta.

Trasmissione dei dati all’EFSA

L’articolo 8 prevede che entro il 30 giugno gli Stati membri trasmettano all’EFSA tutti i dati raccolti nell’ambito dei piani di controllo. Il considerando corrispondente sottolinea l’esigenza di una trasmissione uniforme e periodica, per consentire il monitoraggio dei dati di occorrenza più recenti.

Frequenze minime di controllo: alimenti immessi sul mercato dell’Unione

L’allegato I definisce le frequenze minime per Stato membro, basate su produzione, numero di animali macellati o volumi di prodotto. Tra i principali parametri:

  • carni bovine non trasformate: minimo 0,02% del numero totale di animali macellati;
  • carni ovine e caprine non trasformate: minimo 0,004%;
  • carni suine non trasformate: minimo 0,003%;
  • carni di pollame non trasformate: almeno 1 campione per 3.000 tonnellate di produzione annuale per ciascuna categoria;
  • latte crudo bovino: almeno 1 campione per 110.000 tonnellate di produzione annuale;
  • uova di gallina e altre uova fresche: almeno 1 campione per 3.700 tonnellate;
  • miele: almeno 1 campione per 1.300 tonnellate;
  • prodotti della pesca non trasformati di acquacoltura: almeno 1 campione per 700 tonnellate per le prime 60.000 tonnellate e poi 1 campione ogni 2.000 tonnellate aggiuntive.

Per alcune categorie, come carni equine, altre carni di animali terrestri d’allevamento, latte crudo ovino e caprino, crostacei, molluschi bivalvi, grassi e oli animali e marini e prodotti trasformati di origine animale, la frequenza è rimessa alla determinazione dello Stato membro in funzione del livello di produzione e dei problemi individuati.

L’allegato prevede inoltre che:

  • i controlli sui metalli riguardino almeno il 10% dei campioni di ciascun gruppo, con eccezioni specifiche;
  • i controlli sulle micotossine riguardino almeno il 10% dei campioni di latte crudo bovino e di latte crudo ovino e caprino;
  • i campioni debbano coprire tutte le specie pertinenti di carni bovine/ovine/caprine e di pollame;
  • il calcolo si basi sui dati di produzione più recenti disponibili;
  • se la frequenza calcolata è inferiore a cinque campioni annui, il campionamento possa essere effettuato una volta ogni due anni;
  • se in tre anni non si raggiunge la produzione corrispondente ad almeno un campione, siano analizzati almeno due campioni ogni tre anni, purché la produzione avvenga nel territorio dello Stato membro.

Frequenze minime di controllo: alimenti di origine animale importati

L’allegato II stabilisce, per numerose categorie di alimenti di origine animale che entrano nell’Unione, una frequenza minima pari all’1% delle partite importate. La regola riguarda, tra gli altri:

  • bovini, ovini/caprini, suini, equini e pollame;
  • altri animali terrestri d’allevamento;
  • latte, uova e miele;
  • prodotti della pesca non trasformati, crostacei e molluschi bivalvi;
  • grassi e oli animali e marini.

Per altri prodotti trasformati di origine animale, come gelatina e collagene, la frequenza è determinata dallo Stato membro sulla base del numero di partite importate e dei problemi individuati.

Il calcolo deve usare i dati più recenti disponibili, almeno dell’anno precedente o al massimo del penultimo anno, relativi alle partite che entrano nell’Unione attraverso i posti di controllo frontalieri. Sono escluse dal computo alcune partite soggette a controlli rafforzati, misure di salvaguardia, misure urgenti o regimi di equivalenza previsti da altri atti dell’Unione.

Regole di esclusione e utilizzo di controlli esistenti

Per l’allegato II, i controlli effettuati ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2017/625, nonché quelli nell’ambito delle misure urgenti e dei controlli ufficiali intensificati previsti dall’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dall’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, non si contano ai fini del raggiungimento delle frequenze minime.

È inoltre previsto che i campioni prelevati per altri piani di controllo pertinenti sui contaminanti possano essere usati anche ai fini di questo regolamento, purché siano rispettate tutte le disposizioni applicabili ai controlli sui contaminanti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’atto disciplina modalità pratiche uniformi per i controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti, fissando: (i) una frequenza minima uniforme annuale dei controlli; e (ii) contenuti e modalità specifiche aggiuntive per i piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP), oltre a quanto previsto dall’articolo 110 del regolamento (UE) 2017/625.

Struttura del PCNP in due piani distinti

Gli Stati membri devono includere nella parte del PCNP dedicata ai contaminanti due piani separati: un piano per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione e un piano per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione.

Piano per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione

Il piano copre la produzione interna, gli alimenti provenienti da altri Stati membri, gli alimenti di origine non animale importati e i prodotti composti, anche se provenienti da paesi terzi. Deve indicare le combinazioni contaminante/prodotto da controllare, la strategia di campionamento secondo l’allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/931 e le frequenze effettive tenendo conto delle frequenze minime dell’allegato I. Può includere anche controlli su combinazioni per cui il diritto nazionale prevede livelli massimi o altri livelli normativi.

Piano per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione

Il piano riguarda gli alimenti di origine animale destinati all’immissione sul mercato dell’Unione e i prodotti della pesca da controllare sulle navi quando fanno scalo in un porto di uno Stato membro. Deve riportare elenco delle combinazioni contaminante/prodotto, strategia di campionamento e frequenze effettive, in linea con le frequenze minime dell’allegato II. Anche in questo caso possono essere inserite informazioni su controlli relativi a livelli massimi o altri livelli normativi nazionali.

Requisiti comuni dei piani di controllo

Entrambi i piani devono contenere una giustificazione della selezione delle combinazioni contaminante/prodotto, con spiegazione del modo in cui sono stati considerati i criteri dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/931, anche se il piano non cambia rispetto all’anno precedente; la motivazione se alcuni controlli non sono svolti ogni anno ma in un periodo determinato; e l’indicazione dell’autorità o delle autorità competenti responsabili dell’attuazione.

Presentazione annuale e valutazione della Commissione

Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono elettronicamente alla Commissione i piani relativi all’anno in corso. La Commissione li valuta alla luce del presente regolamento e del regolamento delegato (UE) 2022/931 e può comunicare osservazioni. Gli Stati membri devono tenerne conto nell’attuazione e nei piani successivi; in caso di grave non conformità, la Commissione può chiedere un piano aggiornato prima del 31 marzo dell’anno successivo. Se lo Stato membro non aggiorna il piano sulla base delle osservazioni, deve motivare la propria posizione.

Trasmissione dei dati all’EFSA

Entro il 30 giugno gli Stati membri trasmettono all’EFSA tutti i dati raccolti nell’ambito dei piani di controllo. Il considerando sottolinea la necessità di una trasmissione periodica e uniforme per il monitoraggio dei dati di occorrenza più recenti.

Frequenze minime di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione

L’allegato I fissa frequenze minime diverse per prodotto e, in alcuni casi, per quantità di produzione: ad esempio carne bovina non trasformata almeno 0,02% del numero totale di animali macellati; carne ovina e caprina 0,004%; carne suina 0,003%; pollame almeno 1 campione per 3.000 tonnellate di produzione annua per ciascuna categoria; latte crudo bovino almeno 1 campione per 110.000 tonnellate; uova di gallina e altre uova fresche almeno 1 campione per 3.700 tonnellate; miele almeno 1 campione per 1.300 tonnellate; prodotti della pesca non trasformati almeno 1 campione per 700 tonnellate di produzione di acquacoltura per le prime 60.000 tonnellate, poi 1 ogni 2.000 tonnellate aggiuntive. Per vari prodotti la frequenza è lasciata alla determinazione dello Stato membro in funzione del livello di produzione e dei problemi individuati.

Frequenze minime di controllo per gli alimenti importati di origine animale

L’allegato II stabilisce per numerose categorie di alimenti di origine animale importati una frequenza minima pari all’1% delle partite importate (bovini, ovini/caprini, suini, equini, pollame, altri animali terrestri d’allevamento, latte, uova, miele, prodotti della pesca non trasformati esclusi i crostacei, crostacei e molluschi bivalvi, grassi e oli animali e marini). Per altri prodotti trasformati di origine animale, come gelatina e collagene, la frequenza è determinata dallo Stato membro in funzione del numero di partite e dei problemi individuati.

Regole di calcolo, periodicità e deroghe operative

Per il calcolo delle frequenze minime gli Stati membri devono usare i dati di produzione o di importazione più recenti disponibili, almeno dell’anno precedente o al massimo del penultimo anno. Se la frequenza calcolata è inferiore a cinque campioni annui, il campionamento può avvenire una volta ogni due anni; se in tre anni non si raggiunge la produzione corrispondente ad almeno un campione, devono essere analizzati almeno due campioni una volta ogni tre anni, purché la produzione avvenga nel territorio dello Stato membro. Per taluni casi di importazione, il campionamento può essere effettuato una volta ogni due o tre anni o almeno una volta ogni tre anni, secondo il numero di partite disponibili.

Uso di campioni raccolti per altri controlli

I campioni prelevati per altri piani di controllo pertinenti, ad esempio per sostanze farmacologicamente attive, residui di antiparassitari o misure analoghe, possono essere usati anche per i controlli sui contaminanti, purché siano rispettate le disposizioni specifiche sui controlli dei contaminanti.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialicontaminanti alimentariimportazioni alimentaripiani di controllo nazionali

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