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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1398

Regolamento delegato (UE) 2022/1398 della Commissione dell'8 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi concernenti le modifiche ai regolamenti sui veicoli adottate nell’ambito della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il quadro tecnico dell’UE in materia di omologazione dei veicoli, adeguando gli allegati del regolamento (UE) 2019/2144 agli sviluppi del diritto UNECE. Da un lato aggiorna l’elenco dei regolamenti ONU richiamati e dall’altro integra nuovi regolamenti relativi a dispositivi di sicurezza, illuminazione, frenatura, cibersicurezza e sistemi di assistenza alla guida. Stabilisce inoltre equivalenze tra vecchie e nuove omologazioni ONU e prevede una limitata proroga per l’immissione sul mercato di alcuni sistemi di ritenuta per bambini.

Modifica il regolamento (UE) 2019/2144 aggiornando gli allegati I e II ai fini dell’omologazione dei veicoli, per recepire l’evoluzione dei regolamenti ONU/UNECE applicabili in materia di sicurezza e dispositivi tecnici.

Ambito di applicazione

Si applica ai costruttori, ai fabbricanti di sistemi/componenti/entità tecniche e alle autorità competenti nell’ambito dell’omologazione UE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei relativi sistemi, componenti ed entità tecniche. Riguarda in particolare le categorie di veicoli M, N e O indicate negli allegati del regolamento (UE) 2019/2144, con effetti su nuovi tipi, omologazioni esistenti e sulla messa a disposizione sul mercato/messa in circolazione di determinati prodotti. Include il riconoscimento di equivalenze tra vecchie e nuove versioni di regolamenti ONU/UNECE e una deroga transitoria per i sistemi di ritenuta per bambini omologati secondo il regolamento ONU n. 44 prima del 1° settembre 2023, commercializzabili fino al 1° settembre 2024.

Regolamento delegato (UE) 2022/1398: aggiornamento tecnico del regime di omologazione dei veicoli

Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2019/2144 per adeguarlo ai progressi tecnici e agli sviluppi normativi maturati in sede UNECE/WP.29. L’obiettivo è mantenere allineato il quadro UE di omologazione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche alle più recenti serie di modifiche dei regolamenti ONU e ai nuovi regolamenti adottati a livello internazionale.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che diversi regolamenti ONU già richiamati dall’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144 sono stati modificati; al tempo stesso, l’Unione ha aderito a nuovi regolamenti UNECE resi obbligatori nell’Unione. Il regolamento interviene anche per tenere conto dell’evoluzione di alcune discipline settoriali, della sostituzione di vecchi regolamenti con nuovi testi e della necessità di gestire il passaggio tra vecchie e nuove omologazioni senza creare vuoti normativi o interruzioni commerciali.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda il sistema di omologazione UE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli. Gli effetti pratici si concentrano sulle categorie M, N e O, secondo quanto riportato negli allegati del regolamento (UE) 2019/2144, con attenzione particolare alle categorie M1, N1, M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 e O4 per i singoli requisiti tecnici.

Aggiornamento dell’allegato I: regolamenti ONU richiamati

L’allegato I viene aggiornato per riflettere le serie di modifiche più recenti dei regolamenti ONU già applicabili nell’UE, tra cui i regolamenti n. 14, 17, 29, 44, 45, 48, 80, 90, 94, 95, 118, 122, 126, 127, 135, 137, 141, 142 e 145. Parallelamente, vengono inseriti nuovi riferimenti ai regolamenti ONU n. 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 161, 162 e 163.

Le materie tecniche coperte da questi rinvii comprendono, tra le altre, la segnalazione luminosa, l’illuminazione della strada, i dispositivi retroriflettenti, il monitoraggio degli angoli morti, i sistemi avanzati di frenata di emergenza, la sicurezza del motopropulsore elettrico in caso di tamponamento, la cibersicurezza, il mantenimento automatizzato della corsia, i dispositivi di visibilità o rilevamento nella zona posteriore, i sistemi di monitoraggio alla partenza del veicolo e i sistemi di allarme, immobilizzazione e protezione contro l’uso non autorizzato.

Equivalenza con l’omologazione internazionale globale (IWVTA)

Il regolamento introduce una nota che collega il sistema UE con l’omologazione internazionale globale di tipo di veicolo di carattere universale prevista dal regolamento UNECE n. 0. In particolare, un’omologazione IWVTA rilasciata per un veicolo di categoria M1, comprendente l’omologazione ai sensi dei regolamenti UNECE interessati elencati nell’allegato, è considerata equivalente a un’omologazione UE ai sensi del regolamento (UE) 2019/2144.

Regime specifico per i ricambi freno: regolamento ONU n. 90

La nota esplicativa relativa al regolamento ONU n. 90 delimita con precisione il suo campo di applicazione ai fini della commercializzazione e della messa in circolazione di nuovi insiemi di guarnizioni di ricambio per freni, guarnizioni per freni a tamburo, dischi e tamburi. Le categorie interessate e le date di omologazione richiamate sono differenziate a seconda del tipo di componente e della categoria del veicolo.

In sintesi, la disciplina distingue:

  • gli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni per veicoli M1, M2, N1, O1 e O2 con specifiche soglie di massa e date di omologazione;
  • i ricambi per freni destinati a veicoli M1, N1, O1 e O2;
  • i dischi e tamburi di ricambio per veicoli M2, M3, N2, N3, O3 e O4.

Aggiornamento dell’allegato II: requisiti tecnici dettagliati

L’allegato II, che elenca i requisiti tecnici cui i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche devono conformarsi, viene allineato ai nuovi riferimenti normativi. Tra i requisiti aggiornati figurano, in particolare:

  • ancoraggi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini;
  • qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno;
  • protezione in urto posteriore;
  • sistema di protezione frontale;
  • sistemi AEBS per pedoni e ciclisti;
  • avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti;
  • sistema di monitoraggio degli angoli morti;
  • rilevamento in retromarcia;
  • sbrinamento e disappannamento;
  • lavacristalli e tergicristalli;
  • sistema di emergenza di mantenimento della corsia;
  • assistenza alla frenata e controllo della stabilità;
  • sistemi AEBS per veicoli leggeri;
  • monitoraggio della pressione degli pneumatici per veicoli leggeri e pesanti;
  • protezione da uso non autorizzato, immobilizzatori, sistemi di allarme e cibersicurezza;
  • dispositivi di segnalazione luminosa, illuminazione della strada e dispositivi retroriflettenti;
  • segnalazione di arresto di emergenza;
  • indicatori di cambio di marcia;
  • sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente;
  • sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo e sistemi che forniscono informazioni sullo stato del veicolo e della zona circostante;
  • dispositivi di traino, parafanghi, sistemi antispruzzi e masse/dimensioni.

Equivalenze tra omologazioni vecchie e nuove

Per evitare discontinuità giuridiche, il regolamento stabilisce che diverse omologazioni già rilasciate sono da considerarsi equivalenti a omologazioni conformi ai nuovi regolamenti richiamati. In particolare:

  • le omologazioni rilasciate secondo la serie di modifiche 07 del regolamento ONU n. 14 equivalgono al regolamento ONU n. 145;
  • le omologazioni secondo il regolamento ONU n. 34 equivalgono al regolamento ONU n. 153;
  • le omologazioni secondo il regolamento ONU n. 13-H (versione originale) equivalgono ai regolamenti ONU n. 139 e 140;
  • le omologazioni secondo il regolamento ONU n. 64 equivalgono al regolamento ONU n. 141.

Regime transitorio per i sistemi di ritenuta per bambini

È prevista una deroga temporanea rilevante per gli operatori del settore. I sistemi di ritenuta per bambini non integrati, omologati conformemente al regolamento ONU n. 44 e immessi sul mercato dell’Unione prima del 1° settembre 2023, possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato e a essere messi in circolazione fino al 1° settembre 2024. La misura è espressamente giustificata dalla necessità di consentire l’esaurimento delle scorte e dei canali distributivi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144

L’allegato I viene modificato per sostituire o aggiornare i riferimenti ai regolamenti ONU n. 14, 17, 29, 44, 45, 48, 80, 90, 94, 95, 118, 122, 126, 127, 135, 137, 141, 142 e 145, tenendo conto delle rispettive serie di modifiche o versioni originali. Vengono inoltre aggiunti i nuovi regolamenti ONU n. 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 161, 162 e 163.

Equivalenza con l’omologazione internazionale globale (IWVTA)

Viene inserita una nota secondo cui un’omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo di categoria M1 rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 0, comprendente l’omologazione secondo i regolamenti ONU elencati nell’allegato, è considerata equivalente a un’omologazione UE ai sensi del regolamento (UE) 2019/2144.

Disciplina specifica per il regolamento ONU n. 90 sui ricambi freni

La nota esplicativa sull’applicazione del regolamento ONU n. 90 precisa per quali categorie di veicoli e per quali date di omologazione si applica ai fini della messa a disposizione sul mercato o della messa in circolazione di nuovi insiemi di guarnizioni di ricambio per freni, guarnizioni per freni a tamburo, dischi e tamburi. Sono individuate soglie e date diverse per M1, M2, N1, N2, N3, O1, O2, O3 e O4, con riferimenti al regolamento ONU n. 13 o n. 13-H e alle date 7 aprile 1998, 1° novembre 2014 e 1° novembre 2016.

Aggiornamento dell’allegato II con nuovi requisiti tecnici

L’allegato II è aggiornato per allineare i requisiti tecnici ai regolamenti ONU/UNECE pertinenti in materia di ancoraggi per bambini, sistemi di ritenuta per bambini, qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno, urto posteriore, protezione frontale, AEBS per pedoni e ciclisti, avvertimento collisione con pedoni e ciclisti, monitoraggio angoli morti, rilevamento in retromarcia, sbrinamento/disappannamento, lavacristalli/tergicristalli, emergenza di mantenimento della corsia, assistenza alla frenata, controllo stabilità, sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri, monitoraggio pressione pneumatici, protezione da uso non autorizzato, cibersicurezza, dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, segnalazione di arresto di emergenza, indicatori di cambio marcia, monitoraggio disponibilità del conducente, sistemi automatizzati di mantenimento della corsia, retromarcia, dispositivi di traino, parafanghi, sistemi antispruzzi e masse/dimensioni.

Equivalenza tra vecchie e nuove omologazioni

Sono previste diverse equivalenze: le omologazioni conformi alla serie di modifiche 07 del regolamento ONU n. 14 equivalgono al regolamento ONU n. 145; quelle secondo il regolamento ONU n. 34 equivalgono al regolamento ONU n. 153; quelle secondo il regolamento ONU n. 13-H (versione originale) equivalgono ai regolamenti ONU n. 139 e 140; quelle secondo il regolamento ONU n. 64 equivalgono al regolamento ONU n. 141.

Proroga transitoria per i sistemi di ritenuta per bambini

I sistemi di ritenuta per bambini non integrati omologati secondo il regolamento ONU n. 44 e immessi sul mercato dell’Unione prima del 1° settembre 2023 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato e messi in circolazione fino al 1° settembre 2024. La finalità è consentire l’esaurimento delle scorte e dei canali di distribuzione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicolisicurezza stradalesicurezza dei veicoliarmonizzazione tecnica internazionaletrasporti

Testo integrale

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