Regolamento (UE) 2022/992
Regolamento (UE) 2022/992 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda la proroga del potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica in modo puntuale il regolamento (UE) 2016/1628 per prorogare la delega conferita alla Commissione europea ad adottare atti delegati in materia di motori destinati a macchine mobili non stradali. La proroga si rende necessaria per aggiornare specifiche tecniche e consentire l’adozione di ulteriori atti, anche sul monitoraggio in servizio dei motori. La nuova disciplina estende la delega a dieci anni dal 6 ottobre 2016 e prevede proroghe tacite quinquennali, salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio.
Proroga del potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati ai sensi del regolamento (UE) 2016/1628 sui motori destinati alle macchine mobili non stradali.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito del regolamento (UE) 2016/1628, ossia alle disposizioni relative ai limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato e all’omologazione dei motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali. L’intervento riguarda esclusivamente la delega di potere alla Commissione europea per l’adozione di atti delegati in specifiche materie tecniche elencate nell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento base. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non introduce esclusioni specifiche oltre a quelle implicite nel perimetro del regolamento 2016/1628.
Proroga del potere di adottare atti delegati nel quadro del regolamento (UE) 2016/1628
Il regolamento (UE) 2022/992 interviene in modo limitato ma significativo sul regolamento (UE) 2016/1628, che disciplina i limiti di emissione e l’omologazione dei motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali. La modifica risponde all’esigenza di consentire l’aggiornamento di specifiche tecniche e l’adozione di nuovi atti delegati, anche in relazione al monitoraggio in servizio dei motori.
Contesto e finalità
Nei considerando si evidenzia che il potere di adottare atti delegati attribuito alla Commissione dall’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento base era originariamente limitato a cinque anni ed è scaduto il 6 ottobre 2021. Il legislatore unionale ritiene necessario prorogare tale potere per assicurare la possibilità di adeguare la disciplina al progresso tecnico e di introdurre ulteriori modifiche conformemente al conferimento di delega.
Modifica sostanziale apportata
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1628. La Commissione conserva il potere di adottare atti delegati con riferimento alle seguenti disposizioni del regolamento base:
- articolo 19, paragrafo 2;
- articolo 24, paragrafo 11;
- articolo 25, paragrafo 4;
- articolo 26, paragrafo 6;
- articolo 34, paragrafo 9;
- articolo 42, paragrafo 4;
- articolo 43, paragrafo 5;
- articolo 48.
La delega è ora conferita per un periodo di dieci anni a decorrere dal 6 ottobre 2016. Ciò comporta, sul piano temporale, una estensione del potere rispetto alla scadenza originaria.
Relazione della Commissione e proroga tacita
La nuova formulazione impone alla Commissione di:
- redigere una relazione sulla delega di potere entro il 6 gennaio 2026;
- presentare una relazione ulteriore nove mesi prima della scadenza di ciascun successivo periodo di cinque anni.
La delega si rinnova automaticamente per periodi di cinque anni, salvo che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano alla proroga entro tre mesi prima della scadenza del periodo in corso.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Proroga della delega di potere alla Commissione
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1628. Il potere di adottare atti delegati previsto dagli articoli 19, paragrafo 2, 24, paragrafo 11, 25, paragrafo 4, 26, paragrafo 6, 34, paragrafo 9, 42, paragrafo 4, 43, paragrafo 5, e 48 è conferito alla Commissione per un periodo di dieci anni a decorrere dal 6 ottobre 2016.
Relazione sulla delega e proroghe successive
La Commissione deve redigere una relazione sulla delega di potere entro il 6 gennaio 2026 e, successivamente, nove mesi prima della scadenza di ciascun periodo di cinque anni successivo. La delega è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio espressa al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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