Regolamento (UE) 2022/922
Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio del 9 giugno 2022 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza e sostituisce il precedente meccanismo Schengen di valutazione e monitoraggio, introducendo una disciplina più flessibile e incisiva per controllare l’effettiva applicazione dell’acquis. Prevede programmazione pluriennale e annuale, valutazioni periodiche, senza preavviso, tematiche e prime valutazioni, nonché un follow-up strutturato con piani d’azione, visite di verifica e, nei casi più gravi, nuove visite e procedure accelerate. Il sistema valorizza la cooperazione tra Commissione, Stati membri, Consiglio e agenzie UE, con particolare attenzione a diritti fondamentali, protezione dei dati e sinergie con Frontex, eu-LISA, Europol e FRA.
Istituzione e disciplina del meccanismo UE di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, con abrogazione del regolamento (UE) n. 1053/2013.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, sia nei Paesi in cui esso si applica integralmente sia in quelli in cui si applica solo in parte, nonché per accertare se siano soddisfatte le condizioni per la sua applicazione agli Stati membri non ancora pienamente o parzialmente vincolati, nei limiti previsti dai relativi protocolli o atti di adesione. La valutazione può riguardare tutti gli aspetti dell’acquis di Schengen, in particolare frontiere esterne, assenza di controlli alle frontiere interne, visti, rimpatri, sistemi IT su larga scala, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria penale e protezione dei dati, salvo i settori già soggetti a uno specifico meccanismo UE. Sono previste regole particolari per Danimarca, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia; per Bulgaria, Romania e Croazia non si ripete la verifica già completata ai fini dell’adesione.
Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio sul meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen
Il regolamento istituisce un nuovo quadro per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen negli Stati membri e sostituisce il previgente regolamento (UE) n. 1053/2013. La finalità è rafforzare la fiducia reciproca tra Stati membri e garantire il corretto funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne, mediante valutazioni oggettive, imparziali e più flessibili.
Il sistema è costruito su una logica di valutazione inter pares, ma con un ruolo rafforzato della Commissione, del Consiglio e con uno stretto coinvolgimento delle agenzie e degli organi UE pertinenti. Particolare rilievo è dato alla tutela dei diritti fondamentali, alla protezione dei dati, al follow-up delle carenze emerse e alla possibilità di interventi accelerati in caso di gravi carenze.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri per verificare l’attuazione dell’acquis di Schengen, sia nei Paesi in cui esso è integralmente applicabile sia in quelli in cui lo è solo in parte. Copre anche gli Stati membri che devono ancora soddisfare le condizioni per l’applicazione totale o parziale dell’acquis, fatta eccezione per i casi già valutati al momento dell’entrata in vigore.
Le valutazioni possono riguardare tutti gli aspetti dell’acquis di Schengen, inclusi:
- gestione delle frontiere esterne;
- assenza di controlli alle frontiere interne;
- politica dei visti;
- rimpatri;
- sistemi IT su larga scala;
- cooperazione di polizia;
- cooperazione giudiziaria in materia penale;
- protezione dei dati.
Sono previste regole specifiche per Danimarca, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia. Per Bulgaria, Romania e Croazia non viene ripetuta la verifica già completata secondo gli atti di adesione.
Struttura generale del meccanismo
Il meccanismo si fonda su quattro forme di valutazione:
- prime valutazioni;
- valutazioni periodiche;
- valutazioni senza preavviso;
- valutazioni tematiche.
Le attività di monitoraggio includono:
- esame dei piani d’azione e delle relazioni di follow-up;
- nuove visite;
- visite di verifica.
La Commissione ha la funzione di coordinamento generale: programma le attività, elabora i questionari, organizza le visite, redige le relazioni e segue l’attuazione delle raccomandazioni. Il Consiglio interviene soprattutto nei casi di maggiore rilevanza politica o di grave carenza, adottando raccomandazioni e, nei casi previsti, decisioni di esecuzione per la chiusura dei piani d’azione.
Programmazione pluriennale e annuale
La programmazione è uno degli elementi centrali del nuovo sistema. La Commissione adotta un programma di valutazione pluriennale della durata di sette anni, almeno otto mesi prima dell’inizio del successivo ciclo, e un programma annuale entro il 15 novembre dell’anno precedente.
Il programma pluriennale può fissare settori prioritari specifici e un calendario provvisorio delle valutazioni. Il programma annuale include:
- le valutazioni periodiche previste;
- le prime valutazioni;
- eventuali valutazioni tematiche, con indicazione di temi, Stati membri e metodi.
Entrambi i programmi possono essere adattati in caso di forza maggiore, d’intesa con gli Stati membri interessati.
Questionario standard e acquisizione delle informazioni
Il questionario standard è elaborato e aggiornato dalla Commissione mediante atto di esecuzione. Esso riguarda la legislazione pertinente, i mezzi organizzativi e tecnici disponibili e i dati statistici rilevanti.
Per le valutazioni periodiche, il questionario viene trasmesso entro il 1º luglio dell’anno precedente alla valutazione e le risposte devono pervenire entro il 31 ottobre. Gli Stati membri possono integrare le risposte con i risultati dei meccanismi nazionali di controllo della qualità e degli audit interni, se pertinenti.
La Commissione può inoltre tenere conto di informazioni provenienti da terzi, tra cui autorità indipendenti, ONG e organizzazioni internazionali, informandone gli Stati membri e consentendo loro di formulare osservazioni.
Cooperazione con agenzie e organismi UE
Il regolamento valorizza la cooperazione con i soggetti UE coinvolti nell’attuazione dell’acquis di Schengen, in particolare Frontex, eu-LISA, Europol, FRA e il Garante europeo della protezione dei dati.
Frontex ha un ruolo particolare: entro il 31 agosto di ogni anno trasmette analisi dei rischi utili alla programmazione annuale e alle valutazioni senza preavviso. Tali analisi comprendono raccomandazioni su sezioni di frontiera, valichi e siti rilevanti anche per il rispetto della direttiva 2008/115/CE in materia di rimpatri.
Europol fornisce consulenza, analisi e altre informazioni pertinenti. La FRA contribuisce in materia di diritti fondamentali, mentre eu-LISA è richiamata per le attività connesse ai sistemi IT su larga scala. Il regolamento richiede di evitare duplicazioni tra questo meccanismo e altri strumenti di monitoraggio, in particolare la valutazione delle vulnerabilità di Frontex.
Svolgimento delle visite e composizione delle squadre
Le valutazioni e il monitoraggio si svolgono mediante visite e questionari, e solo eccezionalmente con altri metodi da remoto. Le squadre sono composte da rappresentanti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri; possono essere coinvolti anche osservatori degli organi e organismi UE competenti e, in casi giustificati, esperti tirocinanti.
I membri delle squadre devono avere adeguate qualifiche, esperienza e conoscenza delle tecniche di valutazione. La Commissione deve assicurare una formazione specifica per valutatori Schengen, includendo elementi sui diritti fondamentali e sul corretto funzionamento delle autorità.
Le visite con preavviso devono essere comunicate almeno sei settimane prima; quelle senza preavviso richiedono normalmente un preavviso di almeno 24 ore, ma possono essere svolte senza notifica preliminare alle frontiere interne o in presenza di fondati motivi di gravi violazioni dei diritti fondamentali. La Commissione può invitare i pertinenti organi UE a designare osservatori, che però non partecipano al processo decisionale interno della squadra.
Relazioni di valutazione e raccomandazioni
Al termine di ogni valutazione la squadra redige una relazione di valutazione, sulla base delle risposte al questionario, delle informazioni supplementari verificate e dei risultati della visita. La relazione valuta gli aspetti qualitativi, quantitativi, operativi, amministrativi e organizzativi e classifica i risultati in tre categorie:
- migliore pratica;
- richiede miglioramenti;
- non conforme.
La Commissione adotta la relazione entro quattro mesi dalla conclusione dell’attività di valutazione, mediante atto di esecuzione. La relazione contiene normalmente anche raccomandazioni di provvedimenti correttivi e, se opportuno, termini per l’attuazione.
Se lo Stato membro contesta sostanzialmente il progetto di relazione o la natura di un risultato entro 10 giorni lavorativi dalla riunione di redazione, la Commissione adotta solo i risultati e non le raccomandazioni; in tal caso il Consiglio adotta separatamente le raccomandazioni mediante decisione di esecuzione.
Follow-up e piani d’azione
Il regolamento introduce un follow-up stringente. Entro due mesi dall’adozione della relazione o delle raccomandazioni del Consiglio, lo Stato membro valutato deve presentare un piano d’azione per attuare tutte le raccomandazioni.
La Commissione esamina il piano entro un mese. Se lo ritiene inadeguato, lo Stato membro deve presentare un piano riveduto entro un mese dal ricevimento dell’esame. Il reporting sullo stato di attuazione è di regola semestrale, ma la Commissione può stabilire una frequenza diversa.
La Commissione può svolgere visite di verifica per monitorare i progressi e chiude il piano quando ritiene pienamente attuato il contenuto delle raccomandazioni.
Gravi carenze: procedura rafforzata
La nozione di grave carenza è centrale e attiva una procedura accelerata. Quando una valutazione evidenzia una grave carenza, la Commissione e gli esperti principali informano immediatamente lo Stato membro e il Consiglio. Lo Stato membro deve adottare subito provvedimenti correttivi, eventualmente mobilitando tutti i mezzi operativi e finanziari opportuni.
In questi casi:
- la relazione di valutazione è redatta con priorità sui risultati che hanno determinato la grave carenza;
- il progetto di relazione è trasmesso entro due settimane dalla conclusione della valutazione;
- la Commissione adotta la relazione entro sei settimane mediante atto di esecuzione immediatamente applicabile, se ricorrono imperativi motivi d’urgenza;
- il Consiglio adotta le raccomandazioni entro un mese dalla proposta della Commissione;
- il piano d’azione va presentato entro un mese;
- la Commissione esamina il piano entro due settimane;
- una nuova visita deve essere organizzata entro un anno;
- prima della chiusura del piano è necessaria una visita di verifica.
Se la grave carenza costituisce una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio Schengen, oppure è connessa a un rischio di violazione sistematica dei diritti fondamentali, il Consiglio deve intervenire con urgenza entro due settimane dalla proposta della Commissione.
Prime valutazioni e valutazioni tematiche
Le prime valutazioni seguono un regime rafforzato. Se la relazione conclude che lo Stato membro non soddisfa le condizioni necessarie per l’applicazione dell’acquis di Schengen, la Commissione organizza una o più nuove visite. Il Consiglio adotta le raccomandazioni e lo Stato membro presenta un piano d’azione; anche in questo caso è prevista una visita di verifica prima della chiusura del piano.
Le valutazioni tematiche mirano ad analizzare modifiche legislative significative, nuove iniziative o questioni comuni a più Stati membri. Se da esse emerge una grave carenza, si applica la procedura speciale dell’articolo 22.
Governance Schengen, trasparenza e ruolo dei parlamenti
Ogni anno la Commissione presenta una relazione esauriente sulle valutazioni svolte nell’anno precedente. La relazione è pubblica e trasmessa immediatamente ai parlamenti nazionali. Essa include:
- le valutazioni effettuate;
- il funzionamento del gruppo di esperti;
- la disponibilità degli esperti degli Stati membri;
- le conclusioni e lo stato di attuazione dei provvedimenti correttivi;
- questioni comuni, migliori pratiche e soluzioni innovative.
La Commissione informa Parlamento europeo e Consiglio almeno due volte l’anno sullo stato di attuazione dei piani d’azione. Il Consiglio svolge anche una funzione di discussione politica sulla governance Schengen e sull’effettivo funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne.
Riservatezza, dati personali e classificazione
Le informazioni acquisite nell’esecuzione dei compiti sono riservate. Le relazioni sono, in linea generale, qualificate come informazioni sensibili non classificate; possono essere classificate come RESTREINT UE/EU RESTRICTED quando necessario o su richiesta motivata dello Stato membro valutato.
Il trattamento dei dati personali segue il regolamento (UE) 2016/679 per gli Stati membri e il regolamento (UE) 2018/1725 per le istituzioni e gli organismi dell’Unione. La Commissione, dopo consultazione dello Stato membro interessato, decide quali parti della relazione possono essere rese pubbliche.
Disposizioni finali, transitorie e abrogazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º ottobre 2022.
Il primo programma pluriennale e il primo programma annuale devono essere adottati entro il 1º dicembre 2022 e iniziare il 1º febbraio 2023. Fino alla predisposizione del nuovo questionario standard resta utilizzabile quello adottato ai sensi del regolamento abrogato.
Il regolamento (UE) n. 1053/2013 è abrogato con effetto dal 1º ottobre 2022, salvo le disposizioni relative all’adozione delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni per le valutazioni in corso. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza allegata.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito del meccanismo
L’articolo 1 istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per garantire che gli Stati membri applichino l’acquis di Schengen in modo efficace, efficiente e corretto, a tutela della fiducia reciproca e del corretto funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne. Le valutazioni possono riguardare tutti gli aspetti dell’acquis e, in particolare, i settori di frontiere esterne, frontiere interne, visti, rimpatri, sistemi IT su larga scala, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria in materia penale e protezione dei dati.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, acquis di Schengen, prima valutazione, valutazione periodica, valutazione senza preavviso, valutazione tematica, visita, nuova visita, visita di verifica, risultato non conforme, grave carenza, squadra, osservatore ed esperto tirocinante. La nozione di grave carenza è centrale e ricomprende risultati non conformi che possono integrare violazioni dei diritti fondamentali o avere ripercussioni negative significative sullo spazio Schengen.
Responsabilità istituzionali e cooperazione
L’articolo 3 attribuisce responsabilità congiunta a Stati membri e Commissione, con un ruolo di coordinamento generale della Commissione e un ruolo politico del Consiglio, che adotta raccomandazioni nei casi previsti e decisioni di esecuzione per la chiusura dei piani d’azione nei casi di gravi carenze e prime valutazioni. Gli Stati membri devono cooperare pienamente, agevolare l’accesso a luoghi, documenti e persone competenti, e garantire anche l’accesso a informazioni classificate con idoneo nulla osta.
Forme di valutazione e di monitoraggio
Gli articoli 4 e 5 distinguono tra prime valutazioni, valutazioni periodiche, valutazioni senza preavviso, valutazioni tematiche e attività di monitoraggio tramite esame di piani d’azione, nuove visite e visite di verifica. Le valutazioni senza preavviso possono riguardare, in particolare, le frontiere interne, problemi emergenti o sistemici e casi di grave trascuratezza degli obblighi o di gravi violazioni dei diritti fondamentali.
Metodi di svolgimento e uso di questionari e visite
L’articolo 6 consente l’uso di visite, questionari e, in via eccezionale, altri metodi da remoto, singolarmente o combinati. L’articolo 14 prevede un questionario standard elaborato e aggiornato dalla Commissione mediante atto di esecuzione; per le valutazioni periodiche il questionario è trasmesso entro il 1º luglio e le risposte devono essere inviate entro il 31 ottobre.
Cooperazione con organi, organismi e agenzie UE
Gli articoli 7, 8, 9 e 10 disciplinano la cooperazione con gli organi e organismi dell’Unione, con FRA, Frontex, Europol ed eu-LISA. Frontex trasmette ogni anno entro il 31 agosto analisi dei rischi per il programma annuale e per le valutazioni senza preavviso, incluse raccomandazioni su sezioni di frontiera, valichi e siti rilevanti per il rispetto della direttiva 2008/115/CE. Le sinergie con altri meccanismi, come la valutazione delle vulnerabilità, devono evitare duplicazioni e raccomandazioni confliggenti.
Programmazione pluriennale e annuale
Gli articoli 12 e 13 prevedono un programma di valutazione pluriennale di durata settennale, adottato dalla Commissione mediante atto di esecuzione almeno otto mesi prima dell’inizio del settennato successivo, e un programma annuale adottato entro il 15 novembre dell’anno precedente. I programmi contengono un calendario provvisorio delle valutazioni e possono essere adeguati in caso di forza maggiore, d’intesa con gli Stati membri interessati.
Gruppo di esperti, squadre e formazione
Gli articoli 15, 16, 17 e 18 stabiliscono i requisiti di qualificazione dei membri delle squadre e degli osservatori, la formazione obbligatoria dei valutatori Schengen, la costituzione di un gruppo annuale di esperti degli Stati membri e le regole di selezione delle squadre. Il numero massimo di rappresentanti della Commissione per squadra è due, il minimo di esperti degli Stati membri per visita è tre, e gli Stati membri devono designare esperti per settore, salvo impedimenti oggettivi o eccezionali debitamente motivati.
Svolgimento delle visite
L’articolo 19 disciplina la preparazione e la conduzione delle visite, con un programma dettagliato definito dalla Commissione in cooperazione con lo Stato membro visitato. Le visite con preavviso devono essere comunicate almeno sei settimane prima; le visite senza preavviso richiedono normalmente un preavviso di almeno 24 ore, ma possono svolgersi senza notifica preliminare alle frontiere interne o in presenza di fondati motivi di gravi violazioni dei diritti fondamentali.
Relazioni di valutazione, raccomandazioni e contestazione
L’articolo 20 prevede che, al termine di ogni valutazione, la squadra rediga una relazione con classificazione dei risultati in migliore pratica, richiede miglioramenti o non conforme. La Commissione adotta la relazione entro quattro mesi dalla conclusione dell’attività di valutazione, di regola insieme alle raccomandazioni; se lo Stato membro contesta sostanzialmente il progetto di relazione entro 10 giorni lavorativi dalla riunione di redazione, la Commissione adotta solo i risultati e il Consiglio adotta separatamente le raccomandazioni.
Follow-up, piani d’azione e monitoraggio
L’articolo 21 impone allo Stato membro valutato di presentare entro due mesi un piano d’azione per attuare tutte le raccomandazioni. La Commissione esamina l’adeguatezza del piano entro un mese; se inadeguato, lo Stato membro presenta un piano riveduto entro un mese. Il reporting sullo stato di attuazione è, di regola, semestrale, e la Commissione può svolgere visite di verifica; il piano è chiuso quando la Commissione ritiene pienamente attuate le misure.
Procedura specifica in caso di grave carenza
L’articolo 22 prevede una procedura accelerata: informazione immediata allo Stato membro e al Consiglio, adozione rapida della relazione di valutazione, proposta del Consiglio sulle raccomandazioni entro sei settimane dalla relazione, piano d’azione entro un mese, nuovo esame entro due settimane, nuova visita entro un anno e visita di verifica prima della chiusura del piano. Se la grave carenza minaccia l’ordine pubblico o la sicurezza interna, il Consiglio deve intervenire urgentemente entro due settimane dalla proposta della Commissione.
Disposizioni specifiche per le prime valutazioni e valutazioni tematiche
L’articolo 23 disciplina le prime valutazioni, che seguono un iter rafforzato con raccomandazioni del Consiglio, piano d’azione, eventuali nuove visite e visita di verifica prima della chiusura. L’articolo 24 estende alle valutazioni tematiche le regole dell’articolo 23, commi 1-3, e rinvia all’articolo 22 se emergono gravi carenze.
Governance Schengen, relazione annuale e trasparenza
L’articolo 25 impone alla Commissione una relazione annuale esauriente sulle valutazioni dell’anno precedente, resa pubblica e trasmessa ai parlamenti nazionali. La relazione include conclusioni, stato di avanzamento dei provvedimenti correttivi, questioni comuni, migliori pratiche e soluzioni innovative; la Commissione informa inoltre Parlamento e Consiglio almeno due volte l’anno sullo stato dei piani d’azione.
Classificazione, riservatezza e protezione dei dati
L’articolo 28 stabilisce la riservatezza delle informazioni acquisite da membri della squadra, osservatori ed esperti tirocinanti e disciplina la classificazione delle relazioni come informazioni sensibili non classificate, con eventuale classificazione RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Per il trattamento dei dati personali si applicano il regolamento (UE) 2016/679 per gli Stati membri e il regolamento (UE) 2018/1725 per le istituzioni, organi e organismi dell’Unione.
Procedura di comitato e atti di esecuzione
L’articolo 30 rinvia al regolamento (UE) n. 182/2011. La Commissione è assistita da un comitato; per gli atti di esecuzione si applica la procedura d’esame e, in casi di urgenza connessi a grave carenza, la procedura di immediata applicabilità.
Disposizioni transitorie, abrogazione ed entrata in applicazione
L’articolo 31 stabilisce che il primo programma pluriennale e il primo programma annuale siano adottati entro il 1º dicembre 2022 e inizino il 1º febbraio 2023; fino al nuovo questionario resta valido quello del regolamento abrogato. L’articolo 32 abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 dal 1º ottobre 2022, con mantenimento transitorio delle regole per le relazioni già in corso. L’articolo 33 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1º ottobre 2022.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 9 giu 2022Regolamento (UE) 2022/932
- Regolamento · 9 giu 2022Regolamento (UE) 2022/1671
- Regolamento · 8 giu 2022Regolamento (UE) 2022/924
- Regolamento · 8 giu 2022Regolamento (UE) 2022/991
- Regolamento · 8 giu 2022Regolamento (UE) 2022/992
- Regolamento · 8 giu 2022Regolamento (UE) 2022/1398
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →