Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/991

Regolamento (UE) 2022/991 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali, e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione

Normativa europea32022R0991

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento amplia il mandato operativo di Europol, attribuendole nuovi compiti in materia di supporto alle indagini, cooperazione con parti private, contrasto ai contenuti terroristici online e al materiale pedopornografico, nonché sostegno a iniziative di ricerca, innovazione e tecnologie emergenti. Contestualmente riforma in modo esteso il regime di trattamento dei dati personali, introducendo categorie di dati investigativi, regole transitorie, limiti di conservazione, controlli rafforzati del GEPD e nuovi presidi sui diritti fondamentali. Vengono inoltre rafforzati i collegamenti con EPPO, OLAF, FIU e altri organismi UE, insieme a meccanismi di rendicontazione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Modifica del regolamento Europol per rafforzarne il sostegno alle indagini penali, la cooperazione con soggetti privati e organismi UE, e disciplinare in modo più dettagliato il trattamento dei dati personali e le attività di ricerca e innovazione.

Ambito di applicazione

Si applica all’Europol e, per riflesso, alle unità nazionali degli Stati membri, alle autorità competenti nazionali, alla Procura europea (EPPO), a Eurojust, all’OLAF, all’ENISA, alle FIU, ai paesi terzi, alle organizzazioni internazionali e alle parti private coinvolte nello scambio di informazioni con Europol. Riguarda i trattamenti di dati personali operativi e amministrativi, le attività di analisi e sostegno operativo a indagini penali, gli scambi con parti private, la cooperazione su contenuti terroristici e materiale pedopornografico online, i progetti di ricerca e innovazione, nonché i rapporti con SIS, Schengen e controllo investimenti esteri diretti. È direttamente applicabile negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; alcune disposizioni transitorie per dati già detenuti o ricevuti prima del 28 giugno 2022 fissano termini specifici al 29 settembre 2022 e al 29 ottobre 2022.

Regolamento (UE) 2022/991 - modifica del regolamento Europol

Il regolamento interviene in modo organico sul regolamento (UE) 2016/794, rafforzando Europol quale piattaforma europea di supporto operativo, analitico e tecnologico nella lotta alla criminalità grave, al terrorismo e alle minacce digitali. Il legislatore dell’Unione collega l’ampliamento del mandato a un rafforzamento parallelo delle garanzie sui diritti fondamentali, del controllo democratico e della disciplina in materia di protezione dei dati.

Finalità della riforma e contesto

Le premesse descrivono un contesto di minacce criminali e terroristiche in rapida evoluzione, rese più complesse dalla trasformazione digitale, dall’uso di tecnologie sofisticate e dalla crescente transnazionalità delle condotte illecite. In tale quadro, Europol viene chiamata a fornire un sostegno più ampio agli Stati membri, preservando però integralmente le competenze nazionali in materia di sicurezza nazionale.

Il regolamento mira quindi a:

  • ampliare i compiti dell’Agenzia;
  • facilitare la cooperazione con soggetti pubblici e privati;
  • disciplinare più puntualmente i flussi di dati personali;
  • introdurre un quadro specifico per ricerca, innovazione e uso di tecnologie emergenti;
  • rafforzare i controlli del GEPD, del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda innanzitutto Europol e il suo personale, ma anche gli Stati membri, le unità nazionali, le autorità competenti, EPPO, Eurojust, OLAF, ENISA, le FIU, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private. Il perimetro materiale comprende il trattamento di dati personali operativi e amministrativi, le indagini penali specifiche, gli scambi con parti private, la cooperazione in materia di SIS e Schengen, il contrasto alla diffusione online di contenuti terroristici e materiale pedopornografico, la ricerca e innovazione, nonché il supporto al controllo degli investimenti esteri diretti con impatti sulla sicurezza.

Nuovi compiti di Europol

L’articolo 4 del regolamento Europol viene ampliato con numerose funzioni aggiuntive. In particolare, Europol può:

  • sostenere le unità speciali d’intervento degli Stati membri con supporto amministrativo e finanziario;
  • cooperare con altri organismi dell’Unione, con ENISA e con OLAF, anche tramite scambi di informazioni e supporto analitico;
  • supportare gli Stati membri nel contrasto alla criminalità agevolata da internet, agli attacchi informatici, alle situazioni di crisi online e alla diffusione online di materiale pedopornografico;
  • sostenere l’identificazione di criminali ad alto rischio e l’avvio di indagini congiunte, coordinate e prioritarie;
  • assistere gli Stati membri nel trattamento di dati provenienti da paesi terzi o organizzazioni internazionali e nella possibile iscrizione nel SIS di segnalazioni di informazione nell’interesse dell’Unione;
  • contribuire alle valutazioni del rischio e alle valutazioni della minaccia basate sulle informazioni in suo possesso;
  • sostenere i controlli sugli investimenti esteri diretti, con particolare attenzione alle tecnologie usate da Europol o essenziali per il contrasto al terrorismo.

Rapporti con EMPACT, SIS e meccanismi di controllo Schengen

Europol viene formalmente inserita a sostegno della piattaforma EMPACT, con possibilità di fornire supporto amministrativo, logistico, finanziario e operativo alle iniziative guidate dagli Stati membri. Sul piano Schengen, Europol può contribuire al meccanismo di valutazione e monitoraggio del regolamento (UE) n. 1053/2013 e, per il SIS, gli Stati membri possono avvalersi delle sue analisi per formulare segnalazioni di informazione, secondo un meccanismo di rendicontazione periodica entro 12 mesi dalla proposta di inserimento.

Cooperazione con EPPO, Eurojust e OLAF

Il regolamento dedica particolare attenzione alla cooperazione con EPPO. Europol deve instaurare e mantenere relazioni strette con la Procura europea e concludere un accordo di lavoro che ne disciplini la cooperazione. EPPO può accedere indirettamente ai dati tramite un sistema hit/no hit; in caso di riscontro positivo, Europol attiva il canale di condivisione in conformità alle limitazioni del fornitore originario.

Europol deve inoltre informare senza ritardo EPPO delle condotte criminose che possono rientrare nella sua competenza. Una regola analoga vale per OLAF, cui vanno trasmesse senza indugio le informazioni su possibili illeciti lesivi degli interessi finanziari dell’Unione. La cooperazione con le FIU resta preservata e non deve duplicare né interferire con gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Sostegno operativo alle indagini degli Stati membri

Il nuovo articolo 6 e le modifiche correlate rafforzano il ruolo di iniziativa del direttore esecutivo. Oltre a poter rispondere alle richieste degli Stati membri, il direttore esecutivo può proporre alle autorità competenti di avviare, svolgere o coordinare un’indagine su uno specifico reato che riguardi un solo Stato membro ma incida su un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione.

Il personale Europol può fornire supporto operativo in operazioni e indagini, anche tramite:

  • facilitazione dello scambio transfrontaliero di informazioni;
  • supporto forense e tecnico;
  • presenza durante l’esecuzione di misure investigative.

Resta fermo che Europol non ha poteri coercitivi e il personale non può eseguire misure investigative autonomamente.

Cooperazione con le parti private

Uno dei blocchi più innovativi della riforma riguarda il rapporto con le parti private. Europol può ricevere dati personali direttamente da imprese e altri soggetti privati, specialmente per individuare le unità nazionali interessate da informazioni multi-giurisdizionali o non facilmente attribuibili a una sola giurisdizione. Può altresì, in casi specifici e nel rispetto di condizioni rigorose, trasmettere o trasferire dati a tali soggetti.

La cooperazione con le parti private è però delimitata da più presidi:

  • non deve duplicare le attività delle FIU né interferire con esse;
  • deve essere strettamente necessaria e proporzionata;
  • può richiedere autorizzazione del direttore esecutivo quando il destinatario sia extra-UE o privo di adeguate garanzie;
  • deve rispettare eventuali limitazioni imposte dal fornitore dei dati;
  • deve essere oggetto di registrazione dettagliata e di relazione annuale al consiglio di amministrazione e alle istituzioni interessate.

Situazioni di crisi online e materiale pedopornografico online

Gli articoli 26 bis e 26 ter introducono una disciplina specifica per lo scambio di dati con le parti private in due ipotesi: situazioni di crisi online e diffusione online di materiale pedopornografico. In entrambi i casi Europol può ricevere dati direttamente dalle parti private, trattarli per finalità operative e, ove necessario, trasmetterli o trasferirli a Stati membri o paesi terzi qualificati dall’articolo 25.

Se il trasferimento riguarda parti private stabilite fuori dall’Unione o in paesi terzi non adeguati, è richiesta l’autorizzazione del direttore esecutivo. Europol deve inoltre cooperare con le autorità nazionali per evitare duplicazioni, migliorare il coordinamento e prevenire interferenze con indagini in corso.

Trattamento dei dati personali: principi generali

Il regolamento riscrive in modo molto ampio il regime dei dati personali. L’impianto si fonda su una distinzione tra:

  • dati personali operativi, disciplinati dal regolamento Europol e dal capo IX del regolamento (UE) 2018/1725;
  • dati personali amministrativi, soggetti al regolamento (UE) 2018/1725 salvo il capo IX.

Europol deve trattare i dati in modo da individuare sempre la fonte, garantire la tracciabilità e mantenere separazione funzionale tra categorie di dati e trattamenti. Viene confermato che, salvo casi specifici, i dati relativi a categorie particolari sono trattabili solo se strettamente proporzionati e necessari.

Analisi preliminare, categorie di interessati e dati investigativi

Un elemento centrale è la possibilità per Europol di effettuare un’analisi preliminare dei dati ricevuti per stabilire se riguardino le categorie di interessati dell’allegato II. Questa fase serve a decidere se i dati possano essere ulteriormente trattati a fini di controlli incrociati, analisi strategiche, analisi operative o scambio di informazioni.

I termini sono molto stringenti:

  • l’analisi preliminare può durare fino a 18 mesi dalla verifica di pertinenza;
  • può essere prorogata in casi giustificati, con informazione al GEPD;
  • la durata massima complessiva non può superare 3 anni dal ricevimento iniziale.

Se i dati non risultano pertinenti, devono essere cancellati. Se invece si tratta di dati investigativi ricevuti a sostegno di un’indagine penale specifica, Europol può trattarli solo entro i limiti dell’indagine e per il tempo necessario a sostenerla.

Trattamento dei dati a sostegno di indagini penali specifiche

L’articolo 18 bis disciplina il cuore della nuova operatività investigativa. Europol può trattare dati personali non ricompresi nell’allegato II quando:

  • uno Stato membro, EPPO o Eurojust le fornisce dati investigativi e chiede supporto per un’indagine specifica;
  • oppure, secondo la valutazione di Europol, l’analisi operativa o i controlli incrociati non sono possibili senza trattare tali dati.

Il trattamento è consentito solo se necessario, proporzionato e limitato al sostegno dell’indagine. Se il fornitore non è più autorizzato a trattare i dati nell’indagine, deve informarne Europol. Inoltre, i dati possono essere conservati oltre il termine del trattamento solo su richiesta del fornitore, per garantire la veridicità, l’affidabilità e la tracciabilità del processo di intelligence criminale, e solo mentre pende il procedimento giudiziario collegato.

La disposizione si estende anche a taluni dati provenienti da paesi terzi, ma solo se il paese terzo ha ottenuto i dati nel contesto di un’indagine penale conformemente al proprio diritto e se non vi sono indici di sproporzione manifesta o di violazione palese dei diritti fondamentali.

Trasferimenti internazionali di dati

Il regime di trasferimento a paesi terzi e organizzazioni internazionali viene riorganizzato. Il trasferimento è possibile in presenza di:

  • decisione di adeguatezza della Commissione;
  • accordo internazionale concluso dall’Unione;
  • accordo di cooperazione già esistente con Europol;
  • strumenti giuridicamente vincolanti con garanzie adeguate;
  • oppure, in mancanza di tali basi, valutazione autonoma di Europol o autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi previsti.

Il direttore esecutivo può autorizzare trasferimenti caso per caso per interessi vitali, minacce gravi e immediate alla sicurezza pubblica, legittimi interessi dell’interessato e finalità di prevenzione, indagine, accertamento, perseguimento o tutela giudiziaria. Ogni trasferimento deve essere documentato e, su richiesta, messo a disposizione del GEPD.

Uso dell’infrastruttura Europol da parte degli Stati membri

Gli Stati membri possono utilizzare l’infrastruttura tecnica di Europol per scambi bilaterali di dati personali con parti private anche in relazione a forme di criminalità non rientranti negli obiettivi di Europol. In tali casi, Europol non ha accesso ai dati e può essere qualificata come responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 87 del regolamento (UE) 2018/1725. Se invece i dati riguardano reati rientranti nelle competenze Europol, gli Stati membri possono concederle l’accesso.

Consultazione preventiva, sicurezza e controlli del GEPD

Il ruolo del GEPD è rafforzato in modo significativo. La consultazione preventiva non si applica alle singole attività operative che non introducono un nuovo tipo di trattamento ad alto rischio, ma resta obbligatoria per i nuovi sistemi o le modifiche sostanziali ad essi. In casi eccezionali di particolare urgenza, Europol può avviare il trattamento prima del parere scritto del GEPD, purché lo informi prima dell’avvio.

Il GEPD può inoltre:

  • ingiungere la conformità del trattamento;
  • ordinare la sospensione dei flussi di dati verso destinatari in Stati membri, paesi terzi o organizzazioni internazionali;
  • infliggere sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.

Diritti degli interessati e risarcimento

Il regolamento aggiorna i meccanismi di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, reclamo e risarcimento. L’interessato può presentare domanda a Europol o all’autorità nazionale designata del proprio Stato membro, che deve inoltrarla a Europol senza indebito ritardo e comunque entro un mese.

È riconosciuto il diritto al risarcimento per danni materiali o immateriali causati da violazioni del regolamento, con raccordo al regolamento (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680. Le controversie tra Europol e uno Stato membro sulla responsabilità finale del risarcimento sono decise dal consiglio di amministrazione a maggioranza dei due terzi.

Governance, trasparenza e rendicontazione

Il regolamento rafforza il controllo democratico attraverso:

  • il documento unico di programmazione annuale entro il 30 novembre;
  • la partecipazione di due rappresentanti del gruppo di controllo parlamentare congiunto a due riunioni ordinarie annue del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto;
  • nuove informazioni annuali da fornire al gruppo di controllo parlamentare congiunto e alle istituzioni UE;
  • un forum consultivo sui diritti fondamentali;
  • un responsabile dei diritti fondamentali, distinto dal responsabile della protezione dei dati.

Sono inoltre previste relazioni annuali dettagliate sui dati scambiati con parti private, sui casi di trattamento di dati non riferibili all’allegato II, sui trasferimenti internazionali, sulle proposte di segnalazione SIS, sui progetti di ricerca e innovazione, sul trattamento temporaneo dei dati e sull’uso di categorie particolari di dati.

Ricerca e innovazione

La riforma dedica un blocco organico alla ricerca e innovazione. Europol può sviluppare progetti specifici, anche su algoritmi e nuove soluzioni tecnologiche, purché il trattamento dei dati personali sia strettamente necessario, motivato e conforme a trasparenza, spiegabilità, correttezza e rendicontabilità.

Ogni progetto richiede:

  • autorizzazione preventiva del direttore esecutivo;
  • consultazione del responsabile della protezione dei dati e del responsabile dei diritti fondamentali;
  • informazione al GEPD;
  • valutazione d’impatto sulla protezione dei dati;
  • documento vincolante del consiglio di amministrazione che definisca il perimetro dei progetti.

I dati devono essere tenuti in ambienti separati e protetti, non possono essere trasmessi o trasferiti, non devono produrre effetti sugli interessati e devono essere cancellati alla conclusione del progetto o alla scadenza dei termini di conservazione.

Disposizioni transitorie e applicazione nel tempo

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Tuttavia, per i dati personali detenuti o ricevuti prima del 28 giugno 2022, sono previste disposizioni transitorie specifiche:

  • per l’uso a sostegno di indagini penali specifiche valgono obblighi di notifica entro il 29 settembre 2022;
  • in mancanza dei requisiti richiesti, i dati devono essere cancellati entro il 29 ottobre 2022;
  • per i dati già detenuti da Europol è possibile un’analisi preliminare fino a 18 mesi, prorogabile in casi giustificati, con limite massimo di 3 anni dal ricevimento iniziale.

Valutazione per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il regolamento è rilevante soprattutto per tre profili: operatività investigativa, trasferimenti e circolazione dei dati, governance/privacy compliance. Le imprese che interagiscono con Europol o con le autorità nazionali in contesti di cybercrime, terrorismo online, frodi o indagini transnazionali devono considerare il nuovo canale di cooperazione con Europol, le condizioni rigorose per i trasferimenti verso paesi terzi e gli obblighi documentali e di minimizzazione dei dati. Sul piano del controllo interno, la posizione del DPO, del responsabile dei diritti fondamentali e del GEPD assume un rilievo molto maggiore, con impatti anche sulla documentazione di audit, sulle DPIA e sulla gestione dei flussi informativi transfrontalieri.

Disposizioni principali

Nuove definizioni e ampliamento dell’oggetto operativo

Sono introdotte o riformulate definizioni chiave, tra cui "dati personali amministrativi", "dati investigativi", "contenuti terroristici", "materiale pedopornografico online", "situazione di crisi online", "categoria di trasferimenti di dati personali" e "progetti di ricerca e innovazione". La nozione di dati investigativi è centrale: riguarda dati che Stati membri, EPPO, Eurojust o paesi terzi sono autorizzati a trattare in un’indagine penale in corso e che sono poi forniti a Europol a sostegno di tale indagine, purché non rientrino nelle categorie di interessati dell’allegato II.

Nuovi compiti di Europol

L’articolo 4 è ampliato con compiti in materia di supporto alle unità speciali d’intervento, cooperazione con ENISA, contrasto ai criminali ad alto rischio, sostegno a EMPACT, trattamento di dati del SIS e proposta di segnalazioni di informazione, contributo al meccanismo Schengen, analisi di valutazione della minaccia, ricerca e innovazione, controllo degli investimenti esteri diretti, contrasto alle situazioni di crisi online e al materiale pedopornografico online, oltre alla cooperazione con le FIU. Europol può inoltre sostenere la diffusione di contenuti online in modo da agevolare la rimozione dei contenuti terroristici e del materiale pedopornografico, e cooperare con le parti private in modo più strutturato.

Poteri operativi e limiti all’uso della forza

Europol non può adottare misure coercitive. Il personale può tuttavia, su richiesta e conformemente al diritto nazionale, fornire sostegno operativo durante misure investigative, facilitare lo scambio transfrontaliero di informazioni, fornire supporto forense e tecnico e presenziare all’esecuzione delle misure investigative, senza poterle eseguire autonomamente.

Cooperazione con EPPO, OLAF, Eurojust e FIU

Europol deve instaurare relazioni strette con EPPO mediante un accordo di lavoro, supportandone le indagini con informazioni e analisi e usando un sistema hit/no hit per consentirle l’accesso indiretto ai dati. Deve informare senza indebito ritardo EPPO delle condotte criminose rilevanti e cooperare con Eurojust nelle proposte di indagine. Con OLAF deve trasmettere senza indugio le informazioni su possibili lesioni degli interessi finanziari dell’Unione. Con le FIU deve cooperare nel rispetto della direttiva (UE) 2019/1153 e della direttiva (UE) 2015/849.

Cooperazione con le parti private e infrastruttura Europol

Europol può ricevere dati personali direttamente dalle parti private per identificare le unità nazionali interessate e, in casi specifici, trasmettere o trasferire dati alle parti private, anche attraverso la propria infrastruttura tecnica. La cooperazione con le parti private è però subordinata a limiti rigorosi: non deve duplicare né interferire con le attività delle FIU, deve rispettare le limitazioni di accesso o uso imposte dai fornitori e, per taluni trasferimenti verso soggetti extra-UE o paesi terzi privi di adeguate garanzie, richiede l’autorizzazione preventiva del direttore esecutivo. È inoltre previsto un obbligo di relazione annuale sui dati scambiati con parti private.

Situazioni di crisi online e materiale pedopornografico online

Sono introdotti gli articoli 26 bis e 26 ter, che disciplinano lo scambio di dati con parti private per affrontare rispettivamente situazioni di crisi online e diffusione online di materiale pedopornografico. Europol può ricevere dati direttamente dalle parti private, trasmettere i risultati delle proprie analisi solo verso Stati membri o paesi terzi qualificati ai sensi dell’articolo 25, e trasferire dati a parti private in casi singoli solo se strettamente necessario e proporzionato. Sono previsti obblighi di cooperazione con le autorità nazionali, registrazione dettagliata dei trasferimenti, informazione immediata all’unità nazionale interessata e, nei casi extra-UE non adeguatamente garantiti, autorizzazione del direttore esecutivo.

Trattamento dei dati personali: analisi preliminare, dati investigativi e categorie di interessati

La disciplina dei trattamenti è profondamente riformata. Europol può effettuare un’analisi preliminare dei dati ricevuti per verificare se riguardino categorie di interessati dell’allegato II; tale fase dura al massimo 18 mesi dalla verifica di pertinenza, prorogabili in casi giustificati fino a un massimo complessivo di 3 anni, con informazione al GEPD. I dati che non risultano pertinenti devono essere cancellati. È inoltre possibile trattare dati investigativi a sostegno di indagini penali specifiche, ma solo se necessari e proporzionati, con conservazione separata e con limiti stringenti sui trattamenti successivi.

Trattamento dei dati a sostegno di indagini penali specifiche

Il nuovo articolo 18 bis consente a Europol di trattare dati non riferibili alle categorie dell’allegato II quando uno Stato membro, EPPO o Eurojust fornisca dati investigativi e chieda supporto per un’indagine specifica, oppure quando Europol valuti che non sia possibile svolgere l’analisi operativa o i controlli incrociati senza tali dati. Il trattamento dura per il tempo necessario a sostenere l’indagine; i dati possono essere conservati oltre tale termine, su richiesta del fornitore, solo per garantire la veridicità, affidabilità e tracciabilità del processo di intelligence criminale e finché pende il procedimento giudiziario collegato. È previsto l’estensione del regime anche ai dati ricevuti da taluni paesi terzi, con verifica sulla proporzionalità e sui diritti fondamentali.

Trasferimenti a paesi terzi e organizzazioni internazionali

Il regime dell’articolo 25 è rafforzato e articolato: il trasferimento può avvenire in presenza di decisione di adeguatezza, accordo internazionale, accordo di cooperazione o garanzie adeguate in uno strumento giuridicamente vincolante o determinate da Europol. In alternativa, il direttore esecutivo può autorizzare trasferimenti caso per caso per ragioni vitali, prevenzione di minacce gravi e immediate, tutela di legittimi interessi, prevenzione/accertamento/perseguimento di reati o tutela giudiziaria. Sono previsti obblighi di documentazione e informazione al GEPD.

Protezione dei dati personali e distinzione tra dati operativi e amministrativi

Il regolamento chiarisce che al trattamento dei dati personali da parte di Europol si applica, salvo deroghe, il capo IX del regolamento (UE) 2018/1725, mentre ai dati amministrativi si applica il medesimo regolamento con esclusione del capo IX. Viene rafforzata la distinzione tra dati operativi e amministrativi, la tracciabilità della fonte, la responsabilità di Europol per la conformità normativa, la registrazione delle attività di trattamento e le misure di sicurezza. Sono introdotti registri delle categorie di attività di trattamento e regole specifiche per l’accesso, la conservazione e la cancellazione dei dati amministrativi.

Dati particolari, accesso limitato e controlli interni

Il trattamento di categorie particolari di dati personali è consentito solo se strettamente proporzionato e necessario, in particolare per progetti di ricerca e innovazione e per finalità operative. Solo Europol ha accesso diretto a tali dati, salvo accessi limitati autorizzati dal direttore esecutivo per funzionari degli Stati membri o di agenzie UE nei casi previsti. Il responsabile della protezione dei dati deve essere informato senza ritardo di tali trattamenti.

Ricerca e innovazione

È introdotto l’articolo 33 bis, che disciplina in modo dettagliato i progetti di ricerca e innovazione di Europol. Ogni progetto richiede autorizzazione preventiva del direttore esecutivo, consultazione del responsabile della protezione dei dati e del responsabile dei diritti fondamentali, informazione al GEPD, eventuale consultazione del consiglio di amministrazione e una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. I dati devono essere trattati in ambienti separati e protetti, senza trasmissione o trasferimento, senza effetti sugli interessati, e cancellati al termine del progetto o al venir meno dei termini di conservazione. Il consiglio di amministrazione deve adottare un documento vincolante che definisca i progetti di ricerca e innovazione.

Diritti fondamentali, governance e accountability

Sono istituiti il responsabile dei diritti fondamentali, il forum consultivo e nuovi obblighi di formazione per il personale operativo. Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce al direttore esecutivo, monitora il rispetto della Carta e fornisce pareri non vincolanti; il forum consultivo assiste il gruppo di controllo parlamentare congiunto sulle questioni di diritti fondamentali. Il gruppo di controllo parlamentare congiunto riceve nuove informazioni annuali e può formulare conclusioni sintetiche e raccomandazioni non vincolanti.

Poteri del GEPD e tutela giurisdizionale

I poteri del GEPD sono ampliati: può ingiungere la conformità, ordinare la sospensione dei flussi di dati verso destinatari in Stati membri, paesi terzi o organizzazioni internazionali e infliggere sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza. Sono ridefiniti i meccanismi di reclamo, accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e risarcimento del danno, con raccordo al regolamento (UE) 2018/1725 e alla direttiva (UE) 2016/680.

Disposizioni transitorie e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Sono previste disposizioni transitorie per i dati personali ricevuti prima del 28 giugno 2022: per i dati a sostegno di indagini penali si applicano condizioni e termini di notifica fino al 29 settembre 2022 e, in difetto, cancellazione entro il 29 ottobre 2022; per l’analisi preliminare dei dati già detenuti si applica un termine massimo di 18 mesi prorogabile, con durata complessiva massima di 3 anni dal ricevimento iniziale.

Come è indicizzato

Materiecooperazione di poliziaprotezione dei datisicurezza internaricerca e innovazionecooperazione giudiziaria penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.