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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1671

Regolamento delegato (UE) 2022/1671 della Commissione del 9 giugno 2022 relativo alla proroga del periodo transitorio di cui all’articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato proroga di un anno, fino al 18 giugno 2023, il periodo transitorio durante il quale gli schemi pensionistici restano esentati dall’obbligo di compensazione centrale per taluni derivati OTC. La Commissione motiva la proroga con la persistente assenza di soluzioni tecniche pienamente praticabili per la gestione delle garanzie e con le criticità di liquidità che la compensazione centrale potrebbe creare in condizioni di stress di mercato. Il provvedimento si innesta nel quadro dell’articolo 89 e dell’articolo 85 del regolamento EMIR, che prevedono relazioni annuali e la possibilità di una proroga limitata nel tempo.

Proroga fino al 18 giugno 2023 del periodo transitorio che esenta taluni contratti derivati OTC degli schemi pensionistici dall’obbligo di compensazione centrale previsto dal regolamento EMIR.

Ambito di applicazione

Si applica ai contratti derivati OTC di cui all’articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, ossia ai derivati per i quali l’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4 non si applica quando sono riconducibili alla riduzione dei rischi di investimento direttamente connessi alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici e dei soggetti istituiti per risarcire i membri di tali schemi in caso di inadempimento. L’effetto territoriale è quello tipico dei regolamenti UE, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; il regolamento è inoltre rilevante ai fini del SEE. La proroga riguarda esclusivamente il periodo transitorio già previsto dall’EMIR e non introduce nuovi obblighi sostanziali per gli operatori.

Proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici nel regime EMIR

Il regolamento delegato (UE) 2022/1671 interviene nel quadro del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) e proroga di un anno il periodo transitorio relativo all’esenzione dall’obbligo di compensazione centrale per taluni contratti derivati OTC degli schemi pensionistici. La finalità è evitare che l’applicazione immediata della compensazione centrale produca effetti negativi sulle prestazioni pensionistiche, in particolare per le difficoltà di approvvigionamento della liquidità necessaria a coprire i margini di variazione.

Contesto normativo

Il considerando richiama l’articolo 89, paragrafo 1, dell’EMIR, che prevede una deroga temporanea all’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4 per i contratti derivati OTC riconducibili alla gestione del rischio degli schemi pensionistici e dei soggetti che assicurano il risarcimento dei membri in caso di inadempimento. Viene inoltre richiamato l’articolo 85, paragrafo 2, che attribuisce alla Commissione il potere di prorogare il periodo transitorio, entro limiti temporali determinati, qualora non esistano soluzioni tecniche praticabili per la costituzione delle garanzie richieste dalla compensazione centrale.

Valutazioni della Commissione e dell’ESMA

La Commissione basa la proroga sulle relazioni annuali già rese, in particolare quelle del 23 settembre 2020, del 6 maggio 2021 e la relazione ESMA del 25 gennaio 2022. Tali valutazioni evidenziano progressi nel mercato, compresa la trasformazione delle garanzie e l’uso dei mercati repo compensati, nonché un aumento della compensazione volontaria da parte di alcuni schemi pensionistici. Rimane però centrale la criticità della liquidità in caso di tensioni di mercato, poiché l’obbligo di margini di variazione potrebbe esaurire rapidamente le disponibilità liquide degli schemi.

Motivazione della proroga

Secondo l’ESMA e la Commissione, gli operatori interessati necessitano ancora di tempo per completare gli accordi di compensazione e di gestione delle garanzie. Inoltre, i modelli alternativi di accesso alla liquidità tramite il mercato repo devono consolidarsi ulteriormente e gli schemi pensionistici devono migliorare le proprie pratiche interne di gestione della liquidità e delle garanzie. La proroga è quindi giustificata dalla combinazione tra progresso del mercato e persistente necessità di tempo per un adeguamento operativo pienamente sostenibile.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone la proroga del periodo transitorio fino al 18 giugno 2023. Non vengono introdotte nuove condizioni materiali, né modificati gli obblighi sostanziali dell’EMIR: il regolamento si limita a estendere nel tempo l’esenzione già prevista.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata nel sistema giuridico dell’Unione.

Disposizioni principali

Proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici

L’articolo 1 proroga fino al 18 giugno 2023 il periodo transitorio di cui all’articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, mantenendo quindi l’esenzione dall’obbligo di compensazione centrale previsto dall’articolo 4 per i contratti derivati OTC interessati.

Presupposti della proroga

I considerando richiamano il potere della Commissione di prorogare il periodo transitorio ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento EMIR, per due volte e per periodi di un anno, qualora non siano state sviluppate soluzioni tecniche praticabili per il trasferimento di garanzie in contante e non in contante come margini di variazione e permangano gli effetti negativi sulla prestazione pensionistica.

Valutazioni annuali e ruolo delle autorità europee

La Commissione si fonda sulle relazioni annuali già adottate il 23 settembre 2020 e il 6 maggio 2021, nonché sulla relazione ESMA del 25 gennaio 2022, elaborate in cooperazione con EIOPA, EBA e ESRB. Le relazioni valutano i progressi dei mercati, delle CCP, dei partecipanti diretti e degli schemi pensionistici nello sviluppo di soluzioni tecniche e gli effetti su liquidità, pro-ciclicità e profili giuridici.

Motivazione sostanziale della proroga

La Commissione rileva che, pur essendo aumentata la compensazione volontaria e pur essendosi evolute in senso positivo le condizioni di liquidità, persiste la necessità per gli schemi pensionistici di disporre di tempo sufficiente per finalizzare accordi di compensazione e gestione delle garanzie e per far maturare modelli alternativi di accesso alla liquidità, in particolare tramite il mercato repo.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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