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Legge

L.R. Abruzzo 44/2013

Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilita'.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 44/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso la Giunta regionale dell’Abruzzo l’Osservatorio sulla disabilità, ne definisce compiti, composizione, durata, modalità di nomina e funzionamento, nel quadro della Convenzione ONU. Non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale. Il testo vigente disciplina anche l’individuazione delle associazioni rappresentative e il rinnovo dell’organo.

Istituzione dell’Osservatorio regionale abruzzese sulla condizione delle persone con disabilità

Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità

La legge regionale dell’Abruzzo istituisce presso la Giunta regionale un Osservatorio dedicato alla promozione della piena inclusione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La disciplina vigente regola finalità, compiti, composizione, procedimento di nomina e funzionamento dell’organo.

Finalità e obiettivi

L’Osservatorio è concepito come sede regionale di supporto alle politiche per la disabilità e l’accessibilità. Svolge funzioni di progettazione, promozione, sostegno e consulenza, oltre a favorire il coordinamento tra organi regionali e il confronto con le iniziative delle altre Regioni.

Compiti dell’Osservatorio

L’organo svolge attività di studio, analisi e proposta sulle politiche e sui servizi rivolti alle persone con disabilità e alle loro famiglie. In particolare:

  • studia la condizione delle persone con disabilità e delle famiglie, anche con il supporto di soggetti sociali e culturali operanti nel settore;
  • rileva i servizi e gli interventi esistenti e ne valuta la coerenza con i diritti riconosciuti dalla Convenzione ONU;
  • analizza la qualità dei servizi erogati sulla base degli standard definiti;
  • formula pareri e proposte agli organi regionali, anche su richiesta della Giunta o della Commissione consiliare competente;
  • promuove la conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, anche tramite collaborazione con scuola, lavoro e azioni di sensibilizzazione;
  • collabora con le istituzioni locali per iniziative a favore delle persone con disabilità, offrendo assistenza tecnica;
  • studia la normativa e i regolamenti vigenti o in approvazione sotto il profilo della coerenza con la Convenzione ONU;
  • rileva, studia e promuove l’attuazione dell’art. 14 della legge n. 328/2000.

Composizione dell’organo

L’Osservatorio è nominato dal Consiglio regionale e dura in carica per la durata della legislatura regionale. È composto da:

  • l’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato, con funzioni di presidente;
  • il direttore della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato;
  • il Presidente di ANCI Abruzzo, o suo delegato;
  • un rappresentante delle Province designato da UPI Abruzzo;
  • sette membri in rappresentanza delle associazioni regionali che tutelano i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
  • un membro indicato dal Forum Terzo Settore - Abruzzo;
  • un membro nominato congiuntamente dalle ASL. Ai componenti non spetta alcun compenso né rimborso spese.

Nomina, rinnovo e prorogatio

L’Osservatorio deve essere ricostituito entro 180 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale. Fino all’insediamento del nuovo organismo, il precedente resta in proroga e può adottare solo atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti. Se il Consiglio regionale non provvede nei termini, il Presidente del Consiglio esercita la nomina in via sostitutiva. Il potere di nomina può essere delegato al Presidente del Consiglio regionale con decisione unanime della Conferenza dei Capigruppo.

Requisiti delle associazioni rappresentative

Le associazioni chiamate a designare i sette membri dell’Osservatorio devono possedere requisiti essenziali e preferenziali. Tra i requisiti essenziali figurano:

  • la previsione statutaria di attività di tutela, sostegno e rappresentanza delle persone con disabilità e di promozione dei relativi diritti;
  • l’iscrizione al RUNTS;
  • la sede legale e operativa in Abruzzo. I requisiti preferenziali, valutati in ordine di priorità, sono:
  • capillare diffusione sul territorio regionale;
  • anzianità di costituzione di almeno dieci anni;
  • almeno 100 associati persone fisiche. L’Assessorato regionale competente può stabilire ulteriori requisiti o specificazioni, prima del rinnovo dell’Osservatorio e comunque entro 60 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale. Il possesso dei requisiti è accertato dalla Struttura competente del Consiglio regionale.

Procedura di individuazione dei componenti

La Struttura del Consiglio regionale competente:

  • adotta un avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse dalle associazioni;
  • pubblica l’avviso sul BURAT e sul sito istituzionale del Consiglio regionale;
  • trasmette l’avviso anche al servizio competente della Giunta regionale per la diffusione alle associazioni iscritte al RUNTS;
  • verifica l’ammissibilità delle manifestazioni e la sussistenza dei requisiti;
  • individua fino a sette associazioni rappresentative sulla base dei requisiti preferenziali;
  • richiede alle associazioni selezionate i nominativi dei loro rappresentanti. Se le manifestazioni d’interesse sono meno di sette, la Struttura richiede designazioni in misura proporzionale ai maggiori requisiti posseduti, fino a raggiungere sette nominativi. Contestualmente all’avvio della procedura per i componenti istituzionali, il Presidente del Consiglio regionale comunica agli enti interessati l’avvio del procedimento di nomina. La proposta finale è trasmessa al Consiglio regionale per la deliberazione di nomina e costituzione dell’Osservatorio.

Partecipazione ai lavori e supporto tecnico

Ai lavori dell’Osservatorio possono essere invitati rappresentanti della sede regionale INPS e dell’Ufficio scolastico regionale. Possono inoltre partecipare, su invito del Presidente, referenti tecnici regionali dei settori sociale, sanità, mobilità, istruzione, formazione e lavoro. L’organo può avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza e collaborazione di figure di Disability Manager.

Funzionamento e cadenza delle riunioni

La Giunta regionale deve disciplinare il funzionamento dell’Osservatorio con proprio atto entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, individuando anche la struttura regionale di supporto tra le risorse disponibili a legislazione vigente. L’Osservatorio ha comunque l’obbligo di riunirsi con cadenza trimestrale.

Disposizioni transitorie, abrogazione e profili finanziari

In fase di prima attuazione, l’Osservatorio è costituito entro il termine di scadenza della legislatura in corso e dura in carica per l’intera legislatura successiva a quella della nomina. La legge abroga la precedente disciplina regionale del 1995 sul Comitato regionale per le politiche dell’handicap. È inoltre stabilito che dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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