L.R. Abruzzo 46/2013
Riordino delle funzioni in materia di idoneita' del percorso e delle fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo ridefinisce chi svolge le funzioni di accertamento dell’idoneità dei percorsi e delle fermate dei servizi automobilistici di TPL: Comuni capoluogo per i servizi urbani, Regione per gli altri servizi finanziati o autorizzati, gestore per profili di sicurezza dell’esercizio. Fissa il termine procedimentale in 60 giorni e prevede l’abrogazione delle norme incompatibili.
Riordino delle funzioni sull’idoneità di percorso e fermate del trasporto pubblico locale automobilistico
Riordino delle funzioni in materia di idoneità del percorso e delle fermate del TPL automobilistico
La legge regionale Abruzzo disciplina la ripartizione delle competenze relative all’accertamento dell’idoneità dei percorsi, delle loro variazioni e dell’ubicazione delle fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale. La normativa opera nel territorio della Regione Abruzzo e si inserisce nel quadro della disciplina statale in materia di sicurezza e regolarità dell’esercizio dei trasporti.
Riparto delle competenze
Le funzioni di accertamento ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio sono attribuite in modo differenziato a seconda della tipologia di servizio:
- ciascun Comune capoluogo di provincia svolge tali funzioni per i servizi urbani di propria competenza;
- la Regione, tramite la Direzione regionale competente, le svolge per tutti gli altri servizi automobilistici, compresi quelli extraurbani, suburbani e urbani finanziati con risorse a carico del bilancio regionale;
- la Regione esercita inoltre tali funzioni per i servizi in regime di autorizzazione e per quelli senza obblighi di servizio pubblico previsti dalla disciplina regionale sui servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone.
Ruolo del gestore del servizio
La legge attribuisce al gestore del servizio le funzioni connesse alla sicurezza dell’esercizio dei mezzi di trasporto. In tale ambito rientra anche la valutazione circa la possibilità di autorizzare, sulle linee di trasporto pubblico locale, il transito di autobus di lunghezza superiore entro il limite del 7% rispetto alle misure già consentite.
Procedimento e termini
Per i procedimenti relativi alle funzioni disciplinate dalla legge, il termine di conclusione è fissato in 60 giorni dal ricevimento della richiesta, in coerenza con la disciplina statale richiamata.
Organizzazione regionale e copertura finanziaria
La Giunta regionale è tenuta a stabilire, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, la concreta dotazione di risorse umane da assegnare alla Direzione regionale competente per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni attribuite alla Regione. La legge precisa inoltre che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e che le attività previste sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
Abrogazioni e coordinamento normativo
Con l’entrata in vigore della legge sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili, ed è espressamente abrogata la lettera l) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152, relativa al trasporto pubblico locale.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Il testo vigente richiamato risulta aggiornato al 11 luglio 2024 per effetto delle successive modifiche, in particolare sulla disciplina del transito di autobus di lunghezza superiore.
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