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Legge

L.R. Abruzzo 43/2013

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 recante "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)".

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 43/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 43/2013 modifica la l.r. 17/2011 su costituzione, estinzione e governance delle ASP e sulle IPAB/enti comunali confluenti. Introduce nuovi termini per le proposte degli organismi straordinari e per la convocazione dell’assemblea, definisce condizioni patrimoniali minime e disciplina rimborsi e composizione degli organi. Efficacia dal 19 dicembre 2013; le disposizioni operative si riferiscono al procedimento di riordino allora in corso.

Modifiche al riordino delle IPAB e delle ASP in Abruzzo

Modifiche al riordino delle IPAB e delle ASP in Abruzzo

La legge regionale Abruzzo n. 43 del 2013 interviene sulla legge regionale n. 17/2011, riscrivendo varie regole relative alla costituzione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), al procedimento di estinzione delle IPAB e alla composizione e funzionamento degli organi. La disciplina è finalizzata al riordino del sistema territoriale dei servizi sociali, educativi e assistenziali.

Costituzione delle ASP e criteri per gli accorpamenti

La Giunta regionale costituisce le ASP, sulla base delle proposte degli Organismi Straordinari territorialmente competenti, solo dopo aver verificato il possesso dei requisiti per il mantenimento della natura pubblica delle istituzioni interessate.

Le proposte devono riguardare, di regola, una o due ASP per ogni Provincia e sono ammissibili solo se ricorrono congiuntamente queste condizioni:

  • sul territorio vi sia una diffusa presenza di una o più istituzioni riordinate;
  • tali istituzioni dispongano di patrimoni complessivamente idonei a garantire, senza pregiudizio, l’ottimale svolgimento delle attività;
  • il patrimonio di ciascuna ASP costituenda superi 5 milioni di euro, sulla base della ricognizione prevista dalla legge.

Se si propone la costituzione di due ASP per lo stesso territorio provinciale, la proposta deve essere specificamente e congruamente motivata quanto alla sussistenza delle condizioni richieste.

Con la deliberazione di Giunta che costituisce l’ASP viene anche determinato, per ciascuna ASP, il numero dei membri dell’Assemblea dei soggetti portatori di interessi e il numero dei voti attribuiti.

Procedimento di estinzione delle istituzioni

Le istituzioni sono dichiarate estinte con deliberazione della Giunta regionale quando, all’esito degli accertamenti degli Organismi Straordinari territorialmente competenti, risultano in una o più delle seguenti condizioni:

  • mancata approvazione, o impossibilità di approvare, il provvedimento di ricognizione previsto dall’articolo 4 entro il termine fissato;
  • insufficienza del patrimonio o delle risorse annualmente iscritte in bilancio a garantire i fini statutari e l’effettiva erogazione dei servizi;
  • evidente inattività statutaria protratta da oltre due anni;
  • inattività o mancanza dell’organo ordinario di amministrazione e impossibilità oggettiva di ricostituzione per inerzia o carenza dei soggetti portatori originari di interessi.

La stessa deliberazione dispone anche il trasferimento alle ASP territorialmente competenti delle funzioni, dei patrimoni eventualmente esistenti e dei rapporti giuridici attivi e passivi delle istituzioni estinte.

Confluenza degli organismi comunali e dei beni già trasferiti ai Comuni

Gli organismi comunali che erogano servizi alla persona e che sono stati costituiti come istituzione, azienda speciale di servizi, anche consortile, società o associazione con capitale interamente pubblico e totalmente controllata dall’ente titolare, possono confluire nell’ASP istituita ai sensi della legge regionale.

I rispettivi consigli comunali devono adottare i provvedimenti conseguenti entro il termine previsto per il procedimento di cui all’articolo 4, assicurando il necessario apporto patrimoniale.

Anche i beni già trasferiti ai Comuni a seguito di precedenti estinzioni possono essere conferiti all’Azienda.

Ai Comuni che confluiscono o conferiscono beni spetta, in seno all’Assemblea delle ASP, una disciplina specifica dei voti, con una ripartizione che garantisce anche la rappresentanza della minoranza consiliare.

Composizione e voti nell’Assemblea dell’ASP

L’Assemblea dell’ASP è composta:

  • da un membro per ciascuno dei portatori originari di interesse previsti dalle Tavole di Fondazione o dallo Statuto delle istituzioni riordinate;
  • oppure da due membri per Comuni e Province che, sulla base di tali atti, avevano nelle istituzioni riordinate un numero complessivo di membri almeno pari a tre, nonché per i Comuni già sede di istituzione concentrata in ECA o per i Comuni che esercitano le facoltà di confluenza previste dalla legge.

A ciascun membro spetta un numero di voti corrispondente alla sommatoria dei voti originariamente assegnati dalle Tavole di Fondazione o dallo Statuto.

Per Comuni e Province con diritto a due membri:

  • la sommatoria dei voti è ripartita tra il rappresentante della maggioranza e quello della minoranza consiliare;
  • al rappresentante della maggioranza spetta la metà più uno dei voti.

Per i Comuni già sede di istituzione concentrata in ECA sono previsti ulteriori voti:

  • tre voti, di cui due alla maggioranza e uno alla minoranza;
  • per i Comuni capoluogo di Provincia, cinque voti, di cui tre alla maggioranza e due alla minoranza.

Organismi straordinari: durata, composizione, rimborsi e compiti

L’Organismo Straordinario esercita tutti i poteri riservati dagli statuti agli organi di amministrazione di ciascuna istituzione ed è nominato per un anno, restando comunque in carica fino alla formale costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’ASP.

Ciascun Organismo Straordinario è composto da tre membri, tutti nominati dalla Giunta regionale, con un Presidente.

Ai componenti non residenti nel Comune in cui si tengono le sedute spetta:

  • il rimborso delle spese di viaggio documentate con mezzi pubblici, se sostenute per il mandato o per la partecipazione alle sedute;
  • in caso di utilizzo del mezzo proprio, un’indennità chilometrica pari a un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso dal luogo di residenza o domicilio;
  • il rimborso delle spese di vitto nei casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali.

Gli stessi criteri di rimborso si applicano anche al Presidente e ai componenti degli organi delle ASP non residenti nel Comune della sede delle sedute. Gli oneri sono posti a carico dei bilanci delle IPAB, e poi delle ASP dopo la loro costituzione.

I rimborsi devono essere effettuati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri, e nel rispetto dei limiti del decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010.

Termini procedurali

La legge introduce termini stringenti per l’avvio e la prosecuzione del riordino:

  • l’assemblea dei soggetti portatori di interessi deve essere convocata entro 30 giorni dalla deliberazione di Giunta regionale di costituzione dell’ASP;
  • per l’applicazione delle nuove regole sull’articolo 4 della l.r. 17/2011, gli Organismi Straordinari devono trasmettere la proposta entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Regime finanziario

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo. Le spese di rimborso degli organi gravano sui bilanci delle IPAB e delle ASP secondo le regole previste dalla legge.

Ambito temporale e attualità della disciplina

La legge è entrata in vigore il 19 dicembre 2013. Le disposizioni hanno natura prevalentemente attuativa e procedurale, ma riguardano un processo di riordino specifico delle IPAB e delle ASP già avviato dalla l.r. 17/2011, con termini riferiti a quel procedimento.

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