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Legge

L.R. Abruzzo 42/2013

Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 42/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’organizzazione, le funzioni, la formazione, i controlli e il finanziamento della polizia locale comunale e provinciale in Abruzzo, con regole su uniformi, veicoli, gestione associata e vigilanza regionale. Si applica dal 28 novembre 2013, ma il testo vigente recepisce modifiche successive, incluse quelle del 2025 su comandante e sicurezza urbana.

Norme regionali sulla polizia amministrativa locale e sulla polizia locale in Abruzzo

Norme sulla polizia amministrativa locale e sulla polizia locale in Abruzzo

La legge detta il quadro organizzativo e funzionale della polizia amministrativa locale nella Regione Abruzzo, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica. Regola l’assetto dei Corpi e dei Servizi comunali e provinciali, la formazione del personale, i rapporti con la Regione e i meccanismi di controllo e finanziamento.

Ambito di applicazione e principi generali

La disciplina si applica ai comuni, alle province e alle loro forme associative presenti nel territorio regionale. La polizia amministrativa locale è esercitata dai comuni singoli o associati e dalle province tramite i rispettivi Corpi o Servizi di polizia locale, che la legge riunisce nella nozione di “polizia locale”. L’attività si svolge di regola nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza o di quello di distacco/comando; sono ammesse missioni esterne solo per collegamento, rappresentanza o rinforzo in situazioni stagionali o eccezionali, sulla base di piani concordati tra amministrazioni.

Organizzazione del personale e ruoli

La struttura organizzativa è articolata per ruoli e gradi, con distinzione tra ruolo dei comandanti e responsabili di servizio, ruolo degli addetti al coordinamento e controllo e ruolo agenti. Il Sindaco, il Presidente della Provincia o i loro delegati, oppure l’organo individuato nel caso di gestione associata, esercitano indirizzo e controllo politico-amministrativo e rispondono dell’attuazione della legge. La disciplina dei gradi, dei distintivi di funzione e della foggia è demandata al regolamento regionale.

Comandante del Corpo o del Servizio

Il Comandante può essere attribuito solo a personale inquadrato nei ruoli della polizia locale e non può cumulare altre funzioni o incarichi nell’ente. È la figura apicale del Corpo o Servizio e non può essere posto alle dipendenze di altre aree o settori amministrativi. Attua gli indirizzi dell’organo politico e risponde della gestione delle risorse, dell’organizzazione, dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo del personale.

In caso di assenza o impedimento, subentra il vice comandante; in mancanza, le funzioni possono essere conferite temporaneamente a personale di pari categoria o della categoria immediatamente inferiore. In caso di vacanza del posto, nelle more del concorso, l’incarico può essere assegnato per massimo sei mesi a personale interno con almeno cinque anni di anzianità nella categoria richiesta, o nella categoria inferiore se necessario. Il testo vigente prevede inoltre, nei comuni con dirigenza, la possibilità di conferire il comando ad altro dirigente dell’ente, anche ad interim, o a un dirigente comandante di altra amministrazione tramite scavalco condiviso, quando nel corpo locale manchino figure dirigenziali.

Corpi e Servizi comunali: istituzione, compiti e regole di funzionamento

I comuni singoli o associati istituiscono il Corpo o il Servizio di polizia locale comunale con dotazione di personale, mezzi e strutture dedicate. La dotazione organica minima per il Corpo comunale è di sette addetti.

Gli addetti svolgono funzioni di polizia amministrativa locale nelle materie dell’ente, servizi d’ordine e vigilanza, attività di informazione e accertamento, collaborazione con la protezione civile, tutela del patrimonio pubblico, controlli sui tributi locali, segnalazione di disfunzioni dei servizi pubblici, funzioni di polizia mortuaria e vigilanza sull’osservanza di regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi. Il personale non può essere destinato a compiti diversi da quelli tassativamente previsti, salvo la specifica deroga connessa all’incarico dirigenziale ad interim nei comuni interessati.

La polizia locale comunale opera in uniforme, salvo i casi previsti dal regolamento comunale. Uniformi, segni distintivi, colori e contrassegni dei veicoli sono disciplinati dal regolamento regionale. I veicoli possono essere privi di contrassegni per servizi particolari.

Principi organizzativi, regolamenti comunali e gestione associata

I comuni definiscono la dotazione organica nel regolamento comunale, nel rispetto delle peculiarità territoriali e dei principi organizzativi fissati dalla Giunta regionale, che considera tra i parametri popolazione residente, temporanea e fluttuante, nodi stradali critici, flussi di traffico, presenza scolastica e universitaria, vocazione turistica e insediamenti produttivi e commerciali. Gli enti devono adeguare gli organici a tali criteri.

Il regolamento comunale disciplina ordinamento, impiego del personale e organizzazione del Corpo o Servizio entro i limiti di legge, dei contratti collettivi e del regolamento regionale. La gestione associata della funzione può avvenire mediante convenzioni o unioni; le convenzioni disciplinano rapporti finanziari, obblighi, garanzie reciproche, modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e il regolamento unitario del Corpo o Servizio intercomunale. La Regione incentiva tali forme associative con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Ordinamento della polizia locale provinciale

Le province istituiscono il Corpo o il Servizio di polizia locale provinciale con personale, mezzi e strutture dedicate. La dotazione organica minima per il Corpo provinciale è di venti addetti. Il personale provinciale svolge i compiti di polizia locale riferiti alle funzioni attribuite o conferite alle province, compreso il controllo sui tributi di competenza.

Anche per la polizia provinciale il regolamento provinciale disciplina ordinamento, impiego del personale e organizzazione, tenendo conto del regolamento regionale. I veicoli devono avere caratteristiche tecniche idonee al territorio provinciale e recare colori, contrassegni e accessori previsti dal regolamento regionale; gli addetti operano in uniforme, salvo eccezioni regolamentari, e i segni distintivi sono disciplinati dal regolamento regionale.

Formazione, scuola regionale e aggiornamento

È istituita la scuola regionale di polizia locale presso la direzione regionale competente in materia di enti locali, con la finalità di assicurare professionalità adeguata agli addetti. Le modalità organizzative, le docenze, l’articolazione dei corsi, i rapporti con gli enti locali e i criteri di ammissione e di riconoscimento di attività formative svolte da terzi sono stabiliti dalla Giunta regionale previo parere del comitato consultivo.

La formazione comprende corsi di prima formazione, aggiornamento periodico e specializzazione, anche elevata. La partecipazione è garantita dai Corpi o Servizi, purché siano assicurati i servizi essenziali. La Giunta regionale approva un programma biennale sulla base del fabbisogno formativo rilevato presso gli enti locali. I corsi possono essere organizzati in convenzione con gli enti territoriali, con eventuale compartecipazione alla spesa.

Al termine dei corsi, previo esito positivo, è rilasciato un attestato con votazione in centesimi, valutabile per avanzamento e progressione di carriera. La scuola può avvalersi di Atenei e strutture formative specializzate e può produrre crediti formativi utili nelle procedure di accesso o selezione. Sono previste anche convenzioni con le università regionali per corsi accademici in materie attinenti alla polizia locale, alla sicurezza urbana e alla pianificazione delle risorse.

Per il personale a tempo determinato, la formazione di base è svolta presso l’ente di appartenenza prima dell’immissione in servizio, salvo che il personale abbia già prestato attività in un Corpo o Servizio per almeno sessanta giorni oppure sia risultato idoneo in un concorso con graduatoria approvata da non più di tre anni.

Osservatorio regionale e supporto tecnico

È istituito l’osservatorio regionale di polizia locale e sicurezza urbana, che gestisce un sistema informatizzato di raccolta di atti e documenti e un portale internet accessibile anche a cittadini e imprese. L’osservatorio fornisce supporto operativo alla polizia locale, promuove uniformità di protocolli, modulistica e interpretazione normativa, cura i servizi informativi verso cittadini e imprese e predispone la relazione annuale sullo stato di attuazione della legge. Opera in collaborazione con gli enti locali e con il comitato consultivo, al quale fornisce anche supporto tecnico.

Funzioni della Regione e strumenti di coordinamento

La Regione svolge funzioni di coordinamento, sostegno e indirizzo generale, al fine di promuovere uniformità e omogeneità dell’attività di polizia locale sul territorio abruzzese. In particolare definisce modelli operativi e organizzativi, incentiva la gestione associata, determina i contenuti formativi generali, realizza attività di ricerca e documentazione, promuove collaborazione tra polizia locale e forze di polizia statali, adotta misure di raccordo nelle politiche integrate di sicurezza e tutela sociale, attiva un numero telefonico unico per le centrali operative e verifica lo stato di attuazione della legge.

La Giunta può emanare atti di indirizzo applicativo e raccomandazioni. La Regione promuove annualmente la Giornata regionale della polizia locale e conferisce, in tale occasione, benemerenze agli operatori e ai Corpi o Servizi distintisi nell’anno precedente.

Progetti sperimentali di sicurezza urbana e sicurezza sussidiaria

Il testo vigente prevede il sostegno regionale a progetti di potenziamento degli organici e a programmi di collaborazione tra polizia locale e operatori della sicurezza sussidiaria, con priorità per i comuni capoluogo di provincia. Gli enti locali possono avvalersi, nel rispetto della normativa statale, del personale degli istituti di vigilanza privata per la salvaguardia di beni e per i servizi consentiti dalla normativa di pubblica sicurezza, nonché di addetti qualificati nell’ambito delle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, mediante intese con i gestori.

Tali attività sono solo aggiuntive e non sostitutive della polizia locale e mirano a migliorare la percezione di sicurezza, attivando i soggetti competenti in caso di emergenza. La Giunta regionale deve adottare linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse destinate a questi interventi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dell’articolo; gli oneri sono coperti nei limiti degli stanziamenti regionali.

Comitato consultivo per la polizia locale

È istituito il comitato consultivo con funzioni di consulenza tecnica e supporto operativo alla Giunta regionale. È nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, e dura per l’intera legislatura. Vi partecipano il direttore della struttura regionale competente, i comandanti della polizia locale dei capoluoghi di provincia e altri comandanti con qualifica dirigenziale, rappresentanti ANCI, UPI, associazioni professionali maggiormente rappresentative e, se necessario, rappresentanti sindacali; il testo vigente include anche il Presidente dell’ANCI Abruzzo o suo delegato. Il comitato si riunisce almeno due volte l’anno e la partecipazione è considerata attività di servizio.

Vigilanza, adempimenti e sanzioni

Gli enti titolari delle funzioni di polizia locale collaborano con la Regione nella verifica dell’attuazione della legge, anche mediante attestazione annuale del comandante e trasmissione dei dati necessari all’osservatorio. Entro il 31 gennaio di ogni anno devono comunicare gli elenchi nominativi del personale in servizio nell’anno precedente, con categorie, compiti e gradi. La direzione regionale può richiedere informazioni e disporre accertamenti in qualsiasi momento.

L’inottemperanza, dopo diffida formale, comporta l’esclusione dell’ente da ogni forma di contribuzione regionale per polizia locale e sicurezza urbana e dai servizi regionali attuativi della legge, salvo l’attività formativa. I comuni e le province devono inoltre adeguare i propri regolamenti entro 180 giorni dall’approvazione dei provvedimenti attuativi regionali; in caso di inadempimento si applicano le medesime sanzioni.

Regolamento regionale e disciplina tecnica

Il regolamento regionale, approvato dal Consiglio regionale previo parere del Consiglio delle autonomie locali, disciplina in modo distinto polizia locale comunale e provinciale quanto a simbologie, distintivi di grado e funzione, modelli delle uniformi, segni distintivi aggiuntivi, colori e accessori dei veicoli, strumenti di autotutela, benemerenze regionali, simbolo unico regionale, tessera di riconoscimento e distintivo metallico. È espressamente esclusa una stretta somiglianza delle uniformi e dei distintivi con quelli militari e delle forze di polizia dello Stato.

Regime transitorio, abrogazioni e copertura finanziaria

Sono abrogate la precedente legge regionale sull’ordinamento della polizia locale del 1997 e alcune disposizioni finanziarie regionali. Fino all’approvazione del regolamento regionale e degli altri provvedimenti attuativi restano applicabili, per le materie loro demandate, le disposizioni abrogate e l’atto di organizzazione della Giunta regionale del 2001.

La legge reca la copertura finanziaria per l’anno 2013 e prevede che per gli esercizi successivi essa sia assicurata dalle leggi annuali di bilancio. Nel testo consolidato figurano anche rifinanziamenti successivi per alcune attività, in particolare per l’osservatorio.

Modifiche ad altre leggi regionali

La legge modifica la disciplina regionale del personale dei gruppi consiliari contenuta nella legge regionale 40/2010, fissando un tetto massimo di spesa per il personale dei gruppi pari al costo complessivo di un’unità di categoria D, posizione economica D6, per ciascun consigliere, comprensivo degli oneri a carico dell’ente. Il budget è ripartito dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e comprende anche personale comandato, distaccato o assunto a tempo determinato quando collocato a disposizione dei gruppi. Le risorse non utilizzate possono essere reiscritte fino al termine della legislatura, con restituzione degli avanzi alla scadenza.

Sono inoltre disposti interventi di coordinamento e abrogazione su altre leggi regionali richiamate nel testo, con soppressione della tabella B e adeguamenti dei rinvii normativi.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale. Il testo vigente è stato aggiornato con modifiche successive, tra cui quelle del 2025 relative all’incarico di comandante e ai progetti di sicurezza urbana. La disciplina è tuttora rilevante per l’organizzazione della polizia locale in Abruzzo, salvo le parti ormai esaurite o riferite a periodi finanziari trascorsi.

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