Provvedimento AGCM PS12820 del 04/11/2025
TANNICO-PRESENTAZIONE PREZZI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha accertato che Tannico & Wineplatform S.r.l., operatore attivo nella vendita online di bevande alcoliche tramite sito e app, ha diffuso comunicazioni commerciali e claim promozionali ingannevoli e omissivi sulla convenienza dei prezzi e delle riduzioni di prezzo. La condotta riguardava l’uso della dicitura "PROMOZIONE" e di messaggi che facevano apparire come scontati prodotti il cui prezzo promozionale era pari o superiore al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti. La pratica, diffusa quantomeno dal 22 novembre 2024 al 15 luglio 2025, è stata ritenuta scorretta ex artt. 20, 21, comma 1, lett. d), e 22 Codice del consumo, con irrogazione di una sanzione di 150.000 euro.
Tannico & Wineplatform S.r.l.: presentazione ingannevole dei prezzi e delle "promozioni" online su sito e app, accertata pratica commerciale scorretta con sanzione di 150.000 euro
Tannico - presentazione ingannevole dei prezzi e delle promozioni online
L’AGCM ha esaminato le modalità con cui Tannico & Wineplatform S.r.l., operatore attivo nella vendita online di bevande alcoliche, presentava sul proprio sito e sulla propria app i prezzi e le riduzioni di prezzo dei prodotti in offerta. Il procedimento è stato avviato dopo una moral suasion non risolta, seguita da richieste istruttorie e da accertamenti ispettivi.
Professionista e origine del procedimento
Tannico & Wineplatform S.r.l., con sede a Milano, svolge attività di commercio elettronico di bevande alcoliche. L’istruttoria PS12820 è stata aperta il 28 maggio 2025 per verificare la correttezza delle comunicazioni commerciali diffuse tramite il sito tannico.it e l’app Tannico, con particolare riguardo ai prezzi e agli annunci di riduzione di prezzo.
L’Autorità aveva già invitato il professionista, con comunicazione del 12 luglio 2024, a rimuovere i possibili profili di scorrettezza delle proprie comunicazioni commerciali. Le risposte ricevute nel 2024 non sono state ritenute adeguate e, anche a seguito delle richieste di informazioni e delle verifiche istruttorie, è stato avviato il procedimento formale.
Condotte contestate e messaggi esaminati
La pratica contestata consisteva nella diffusione di comunicazioni commerciali e claim promozionali ingannevoli e omissivi relativi ai prezzi. In particolare, sul sito e sull’app comparivano esempi di prodotti pubblicizzati come in "PROMOZIONE" con indicazione simultanea di:
- prezzo attuale di vendita;
- prezzo "Prima era";
- "Prezzo più basso" degli ultimi 30 giorni.
Tra gli esempi richiamati nel provvedimento figuravano pagine promozionali e categorie merceologiche come vini bianchi e rossi, oltre all’app mobile, dove i prodotti risultavano accompagnati da diciture che suggerivano una reale riduzione di prezzo e un vantaggio economico per il consumatore. Cliccando sulle indicazioni relative a "Prima era" e "Prezzo più basso" compariva anche il messaggio: "Su Tannico i prezzi sono applicati in piena e totale trasparenza, nel rispetto della normativa europea".
Accertamenti istruttori e ammissioni del professionista
Nel verbale ispettivo e nelle comunicazioni successive, Tannico ha chiarito che la dicitura "promozioni" veniva usata per prodotti il cui prezzo di vendita era più basso del prezzo di listino ma uguale o maggiore rispetto a quello degli ultimi 30 giorni, mentre per i prodotti effettivamente in sconto venivano riportati prezzo di listino, prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, prezzo finale scontato e percentuale di sconto.
Dalle evidenze acquisite emerge che il professionista riteneva corretto utilizzare la dicitura "PROMOZIONE" anche quando il prezzo di vendita era uguale al prezzo più basso dei 30 giorni precedenti o addirittura superiore a esso. Nel corso dell’istruttoria, tuttavia, Tannico ha modificato il sito e l’app, dichiarando di inserire nelle sezioni promozionali solo i prodotti il cui prezzo scontato è inferiore al prezzo più basso degli ultimi trenta giorni.
Quadro normativo e valutazione dell’Autorità
L’AGCM ha richiamato gli artt. 20, 21, comma 1, lett. d), e 22 del Codice del consumo, nonché l’art. 17-bis, che attua nell’ordinamento italiano l’art. 6-bis della direttiva 98/6/CE sugli annunci di riduzione di prezzo.
La decisione si fonda anche sulla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 26 settembre 2024, causa C-330/23, caso Aldi, secondo cui un annuncio di riduzione di prezzo deve essere determinato sulla base del "prezzo precedente" e non può presentare come prezzo scontato un prezzo uguale o superiore al prezzo più basso praticato nei trenta giorni precedenti. Secondo l’Autorità, la semplice indicazione del prezzo più basso dei 30 giorni, se non accompagnata da una reale riduzione calcolata su quel parametro, può risultare ingannevole.
Ragioni dell’ingannevolezza
L’Autorità ha ritenuto che l’uso di espressioni come "PROMOZIONE" e di messaggi che enfatizzavano la convenienza fosse idoneo a indurre il consumatore medio a credere che fosse in corso un’offerta effettivamente vantaggiosa rispetto al prezzo più basso dei 30 giorni precedenti. La compresenza di prezzo di listino, prezzo "Prima era" e prezzo "più basso" poteva rafforzare tale percezione, pur in assenza di una vera riduzione.
L’AGCM ha inoltre osservato che la dichiarazione di "piena e totale trasparenza" non eliminava l’idoneità decettiva del messaggio complessivo. Né sono stati ritenuti decisivi, ai fini dell’illecito consumeristico, la buona fede invocata dal professionista o la mancanza di segnalazioni da parte dei consumatori.
Esito finale, sanzione e criteri di quantificazione
Il procedimento si è concluso con l’accertamento della pratica commerciale scorretta e con il divieto di diffusione o continuazione della stessa. La sanzione amministrativa è stata determinata in 150.000 euro.
Nella quantificazione, l’Autorità ha considerato:
- la gravità della violazione, incidendo sui prezzi, elemento centrale per le scelte d’acquisto;
- la durata della pratica, risultata posta in essere quantomeno dal 22 novembre 2024 al 15 luglio 2025;
- l’opera svolta dal professionista, che ha modificato sito e app nel corso dell’istruttoria;
- le condizioni economiche della società, che nel 2024 ha registrato ricavi per circa 26,9 milioni di euro e una perdita pari a circa 32,1 milioni di euro.
L’importo base è stato indicato in 300.000 euro, poi ridotto a 150.000 euro in considerazione delle condizioni economiche del professionista.
Adempimenti successivi
La sanzione deve essere pagata entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. In caso di ritardo sono dovuti interessi di mora e, nei casi previsti, ulteriori maggiorazioni. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare all’Autorità l’avvenuto pagamento. In caso di inottemperanza al provvedimento, si applicano le sanzioni ulteriori previste dall’art. 27, comma 12, del Codice del consumo.
Punti principali
Professionista e oggetto del procedimento
Tannico & Wineplatform S.r.l. opera nella commercializzazione online di bevande alcoliche e, nel 2024, ha realizzato un fatturato pari a 26.879.371 euro. Il procedimento PS12820 riguarda la rappresentazione dei prezzi e degli annunci di riduzione di prezzo diffusi sul sito tannico.it e sull’app Tannico.
Condotta contestata
L’Autorità ha contestato la diffusione di comunicazioni commerciali e claim promozionali ingannevoli e omissivi. In particolare, Tannico presentava come "PROMOZIONE" prodotti il cui prezzo di vendita era uguale o superiore al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti, accompagnando tali offerte con messaggi che enfatizzavano la convenienza dell’acquisto.
Valutazione dell’Autorità sulla scorrettezza
L’AGCM ha ritenuto che l’uso della dicitura "PROMOZIONE" e di espressioni come "TUTTE LE OFFERTE" fosse idoneo a indurre il consumatore medio a credere in una riduzione di prezzo reale e vantaggiosa. La condotta è stata qualificata come contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lett. d), e 22 del Codice del consumo.
Esito e sanzione
Nel corso dell’istruttoria Tannico ha modificato sito e app, limitando la sezione promozionale ai soli prodotti effettivamente scontati rispetto al prezzo più basso degli ultimi trenta giorni. Nonostante ciò, l’Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica e ha vietato la diffusione o continuazione della stessa, irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 euro.
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