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Pratica scorretta

Provvedimento AGCM PS12856 del 28/10/2025

VENDITA OUTLET PRODOTTI COVERI

AGCMPS12856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha accertato che Man Project S.r.l., nella vendita di abbigliamento COVERI Tailor tramite negozi outlet e un punto vendita in centro commerciale, utilizzava cartellini con un prezzo "pieno" o "retail" barrato mai realmente applicato, presentando i prodotti come particolarmente convenienti. La pratica è stata ritenuta idonea a ingannare il consumatore medio sulla natura dei capi, sulla loro provenienza commerciale e sulla reale convenienza dell’offerta. Il procedimento si è concluso con il divieto della pratica e con una sanzione amministrativa pecuniaria di 300.000 euro.

Man Project S.r.l. - vendita di capi COVERI Tailor in outlet con prezzi "pieni" barrati fittizi e informazioni ingannevoli: pratica commerciale scorretta accertata e sanzionata

Vendita outlet Coveri con prezzo "pieno" fittizio

Il provvedimento riguarda Man Project S.r.l., operatore della distribuzione di abbigliamento a marchio Coveri Tailor tramite una rete di negozi outlet e un punto vendita al dettaglio. L’Autorità ha avviato il procedimento a seguito di una segnalazione dell’Ufficio delle Dogane di Livorno e di un successivo accertamento ispettivo, per verificare se la presentazione dei prezzi e della convenienza dei prodotti integrasse una pratica commerciale scorretta.

Soggetto coinvolto e contesto istruttorio

Man Project S.r.l. è stata qualificata come professionista ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), Codice del consumo. Nel procedimento sono state svolte ispezioni presso la sede sociale, richieste di informazioni, accesso agli atti, presentazione di una proposta di impegni poi rigettata e comunicazione di contestazione degli addebiti, seguita da controdeduzioni scritte della Società.

Condotta contestata: prezzi barrati e convenienza artificiale

L’addebito centrale riguardava la vendita di capi nuovi, realizzati appositamente per il canale outlet, con cartellini che indicavano:

  • un prezzo outlet, effettivamente praticato;
  • un prezzo più alto barrato, presentato come "prezzo pieno", "prezzo retail" o "prezzo originale";
  • in alcuni casi, ulteriori indicazioni promozionali come "prezzo finale".

Secondo l’istruttoria, il prezzo più alto non era mai stato applicato né da Man Project né da terzi e serviva solo a far apparire più conveniente l’offerta. I file interni di calcolo mostravano che i prezzi erano costruiti a partire dai costi di acquisto e da un ricarico per determinare il prezzo outlet, mentre il prezzo retail era un valore meramente ipotetico, non correlato a costi o criteri oggettivi.

Le difese della Società

La Società ha sostenuto che l’outlet, per sua natura, vende prodotti scontati e può includere anche articoli realizzati appositamente per tale canale. Ha affermato che il prezzo barrato rappresentava un valore di mercato stimato, conforme a prassi di settore e a vincoli contrattuali imposti dai landlord degli outlet. Ha inoltre richiamato cartelli informativi esposti nei punti vendita, nei quali si precisava che i prodotti appartenevano a collezioni create per la sola distribuzione outlet e che lo sconto era calcolato sul valore di mercato stimato.

Valutazione dell’Autorità: nessuna deroga per l’outlet

L’AGCM ha chiarito che il Codice del consumo si applica pienamente anche alle vendite outlet e non prevede deroghe per tale canale. Il consumatore medio associa l’outlet alla possibilità di acquistare prodotti di marca a prezzo scontato rispetto a un prezzo effettivamente praticato in precedenza nei canali ordinari. Nel caso di specie, tuttavia, i capi non erano mai transitati in boutique o negozi non outlet e il prezzo più alto esposto era del tutto fittizio.

L’Autorità ha ritenuto non credibile la tesi del "valore di mercato stimato", poiché dagli atti non emergevano analisi o indici di mercato utilizzati per determinare il prezzo retail. I cartellini con il prezzo barrato sono stati quindi giudicati ambigui e idonei a indurre il consumatore a credere in una riduzione di prezzo reale e in una maggiore convenienza dell’acquisto.

Qualificazione giuridica della pratica

La condotta è stata qualificata come pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lett. a), b) e d), e 22 del Codice del consumo. L’AGCM ha ritenuto che la pratica fosse:

  • contraria alla diligenza professionale;
  • idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio;
  • ingannevole quanto alla natura dei prodotti, al loro valore e alla reale convenienza dell’offerta.

Durata della violazione e gravità

Dagli atti è emerso che la pratica era in essere almeno dal 2023 ed era ancora in corso al momento del provvedimento. La gravità è stata aggravata dalla natura sistematica della condotta e dal fatto che il prezzo più elevato esposto fosse non solo non praticato, ma del tutto fittizio. I cartelli informativi introdotti dalla Società in fase preistruttoria sono stati ritenuti insufficienti a neutralizzare l’effetto decettivo.

Provvedimento finale, sanzione e adempimenti

L’Autorità ha:

  • dichiarato la pratica commerciale scorretta;
  • vietato la diffusione della pratica;
  • irrogato a Man Project S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 300.000 euro;
  • imposto la comunicazione, entro 90 giorni dalla notifica, delle iniziative assunte in ottemperanza alla diffida.

Nella quantificazione della sanzione sono stati considerati la gravità della violazione, la durata, la dimensione economica della Società e l’esigenza di deterrenza. Il provvedimento richiama inoltre le regole sul pagamento entro 30 giorni, sugli interessi di mora e sulle conseguenze dell’eventuale inottemperanza.

Punti principali

Professionista e origine del procedimento

Man Project S.r.l. opera nella produzione e vendita di capi di abbigliamento a marchio Coveri Tailor attraverso sei punti vendita in Italia, in prevalenza outlet. Il procedimento PS12856 è stato avviato a seguito di segnalazione dell’Ufficio delle Dogane di Livorno e di accertamenti ispettivi, per verificare la possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lett. a), b) e d), e 22 del Codice del consumo.

Condotta contestata e meccanismo promozionale

La Società vendeva capi nuovi, destinati sin dall’origine ai negozi outlet, riportando sui cartellini un prezzo di vendita outlet come unico prezzo effettivo e, in aggiunta, un prezzo più alto indicato come "prezzo pieno", "prezzo retail" o "prezzo originale", barrato e mai applicato. Nei prodotti in promozione comparivano ulteriori indicazioni (prezzo originale, prezzo outlet e prezzo finale) che rafforzavano l’impressione di uno sconto reale e consistente.

Difese del professionista

Man Project ha sostenuto che il modello outlet legittimerebbe la vendita di prodotti realizzati appositamente per tale canale e la pubblicazione di un prezzo di riferimento calcolato come "valore di mercato stimato". Ha inoltre richiamato vincoli contrattuali con i landlord e la prassi del settore, affermando di avere adottato cartelli informativi e diciture come "Made for Outlet only" e "Collezione Outlet" per rendere trasparente la natura dell’offerta.

Valutazioni dell’Autorità sulla scorrettezza

L’AGCM ha rilevato che il Codice del consumo non prevede deroghe per le vendite outlet e che la disciplina applicabile impone comunque correttezza, chiarezza e veridicità delle informazioni su natura del prodotto, prezzo e convenienza. È stato accertato che i capi non erano mai stati venduti in precedenza nei canali ordinari e che il prezzo più alto barrato era fittizio, privo di riscontro nei costi o in studi di mercato. La presenza di più prezzi sui cartellini è stata ritenuta idonea a indurre il consumatore a credere in una convenienza superiore a quella reale.

Esito finale, sanzione e adempimenti

La pratica è stata qualificata come scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lett. a), b) e d), e 22 del Codice del consumo e ne è stata vietata la diffusione. All’impresa è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 300.000 euro, con obbligo di comunicare entro 90 giorni le misure adottate in ottemperanza alla diffida. Il provvedimento richiama inoltre il termine di pagamento di 30 giorni e le conseguenze dell’eventuale inottemperanza.

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