Provvedimento AGCM PS12922 del 11/11/2025
WIZZ AIR ALL YOU CAN FLY
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha accertato che Wizz Air Hungary Ltd. ha promosso l’abbonamento annuale "Wizz All You Can Fly" con messaggi idonei a ingannare i consumatori sulle reali limitazioni del servizio, omettendo informazioni essenziali su finestra di prenotazione, disponibilità posti, tariffa effettivamente acquistabile, fee per volo, conseguenze del no-show e possibilità di sospensione/interruzione del servizio. L’Autorità ha inoltre ritenuto vessatorie, ai sensi dell’art. 33, comma 1, Codice del consumo, le clausole contrattuali che attribuivano al professionista ampi poteri di modifica unilaterale e cessazione del servizio senza adeguati presupposti e tutele per l’utente. È stata irrogata una sanzione amministrativa complessiva di 500.000 euro e ordinata la pubblicazione di un estratto del provvedimento.
Wizz Air Hungary Ltd. - promozione dell’abbonamento "Wizz All You Can Fly" con claim ingannevoli e clausole vessatorie: accertamento e sanzione complessiva di 500.000 euro
Wizz Air "All You Can Fly": pratica ingannevole e clausole vessatorie
L’Autorità ha esaminato la promozione e le condizioni contrattuali dell’abbonamento annuale "Wizz All You Can Fly" offerto da Wizz Air Hungary Ltd. Il procedimento è stato avviato a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza e di verifiche d’ufficio, con focus sia sui messaggi pubblicitari diffusi online sia su alcune clausole delle condizioni generali di contratto.
Contesto del servizio e modalità di vendita
Wizz Air, compagnia aerea low cost con sede in Ungheria, ha lanciato dal mese di agosto 2024 un abbonamento annuale che consentiva, secondo la comunicazione commerciale, l’accesso a "voli illimitati" su rotte internazionali operate dal vettore. Il prezzo ordinario dell’abbonamento era pari a 599 euro, con una prima fase promozionale a 499 euro. I sottoscrittori potevano acquistare voli a 9,99 euro ciascuno attraverso una sezione dedicata del sito internet, selezionando una tratta internazionale tra quelle disponibili.
Pratica commerciale contestata: informazioni mancanti o fuorvianti
L’AGCM ha ritenuto che la comunicazione promozionale fosse idonea a indurre in errore il consumatore medio, in violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del consumo, perché presentava l’abbonamento come un’offerta senza limiti senza evidenziare chiaramente restrizioni decisive. In particolare, i messaggi non spiegavano in modo adeguato:
- la finestra temporale effettiva per l’acquisto dei biglietti, possibile solo tra 72 e 3 ore prima della partenza, non già genericamente "fino a 3 giorni prima";
- la possibilità per il professionista di limitare il numero di posti riservati agli abbonati sui singoli voli;
- la tipologia tariffaria acquistabile, che coincideva con la tariffa Basic, priva di servizi accessori;
- la natura non necessariamente fissa della fee di 9,99 euro, soggetta a possibili variazioni in alcune ipotesi previste dalle condizioni generali;
- le conseguenze del ripetuto no-show, che potevano comportare l’interruzione dell’abbonamento senza rimborso;
- la facoltà del professionista di interrompere o sospendere unilateralmente il servizio.
L’Autorità ha considerato irrilevante il fatto che alcune informazioni fossero reperibili nelle FAQ o nelle condizioni generali, perché mancava un richiamo diretto e contestuale nei claim, così da assicurare una rappresentazione chiara sin dal primo aggancio commerciale.
Clausole vessatorie nelle condizioni generali
Sono state giudicate vessatorie, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice del consumo, le clausole 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7 delle condizioni generali di contratto.
Le clausole attribuivano a Wizz Air il potere di:
- modificare unilateralmente i termini e condizioni dell’abbonamento;
- farlo dopo una semplice comunicazione e-mail, senza indicare motivi oggettivi o circostanze giustificative;
- consentire al consumatore di recedere solo entro termini e modalità stringenti, con oneri aggiuntivi per richiedere il rimborso;
- cessare l’operatività in uno o più Paesi, senza riconoscere un adeguato rimedio se veniva colpito l’aeroporto preferito indicato dall’utente;
- sospendere o interrompere il servizio in qualsiasi momento, riservandosi la scelta discrezionale tra prosecuzione fino a scadenza o cessazione immediata con rimborso parziale.
L’AGCM ha osservato che il contratto aveva durata annuale, non indeterminata, e che la formulazione delle clausole non assicurava un livello minimo di trasparenza sulle condizioni e conseguenze dell’esercizio dei poteri unilaterali del professionista.
Difese del professionista e loro rigetto
Wizz Air ha sostenuto che le criticità informative fossero colmate da FAQ, newsletter e condizioni generali, e che alcune espressioni potessero derivare da errori di traduzione nella versione italiana. Ha inoltre evidenziato di aver modificato i claim e aggiornato le condizioni contrattuali nel 2025. L’Autorità ha però ritenuto che tali interventi successivi non eliminassero l’illiceità delle campagne precedenti, che avevano già inciso sulla scelta del consumatore.
Quanto alla vessatorietà, l’AGCM ha respinto l’argomento secondo cui la possibilità di recesso o di rimborso compenserebbe la mancata indicazione dei motivi giustificativi dello ius variandi. Ha inoltre rilevato che l’ampia discrezionalità riservata al professionista e la scarsa chiarezza delle conseguenze contrattuali determinavano un significativo squilibrio in danno del consumatore.
Esito del procedimento, sanzione e pubblicazione
L’Autorità ha dichiarato scorretta la pratica commerciale ai sensi degli articoli 21 e 22 del Codice del consumo e vessatorie le clausole contrattuali ai sensi dell’art. 33, comma 1. Ha irrogato a Wizz Air una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di 500.000 euro.
Nella quantificazione, l’AGCM ha considerato la dimensione economica del professionista, la diffusione nazionale della pratica, la durata delle campagne promozionali e il numero degli abbonati interessati, valutando in senso favorevole le misure adottate successivamente per attenuare gli effetti della condotta. È stata inoltre ordinata la pubblicazione di un estratto del provvedimento sul sito di Wizz Air per 10 giorni consecutivi, con ulteriori adempimenti di comunicazione all’Autorità.
Punti principali
Professionista, prodotto e origine del procedimento
Wizz Air Hungary Ltd., compagnia aerea low cost con sede in Ungheria, ha commercializzato dal mese di agosto 2024 un abbonamento annuale denominato "Wizz All You Can Fly". Il procedimento PS12922 è stato avviato il 14 febbraio 2025 a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza e verifiche d’ufficio. L’AGCM ha esaminato sia la campagna promozionale del servizio sia alcune clausole delle condizioni generali di contratto applicabili all’abbonamento.
Pratica commerciale contestata: claim e omissioni informative
L’Autorità ha ritenuto ingannevoli, ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice del consumo, i messaggi che presentavano l’abbonamento come offerta di voli "illimitati" o "senza limiti" a prezzo fisso, senza chiarire adeguatamente le limitazioni effettive. In particolare, sono state contestate omissioni su: finestra temporale di acquisto dei voli, numero di posti prenotabili per volo e per aeroporto, tipologia tariffaria acquistabile, natura della fee di 9,99 euro per ogni volo, conseguenze dei ripetuti no-show e possibilità di interruzione unilaterale del servizio da parte del professionista.
Clausole contrattuali ritenute vessatorie
Sono state censurate le clausole 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7 delle condizioni generali di contratto, in quanto attribuivano a Wizz Air il potere di modificare unilateralmente i termini dell’abbonamento e di sospendere o cessare il servizio senza indicare motivi oggettivi o sufficienti. L’AGCM ha ritenuto tali previsioni in contrasto con l’art. 33, comma 1, Codice del consumo, per il significativo squilibrio creato a carico del consumatore e per la scarsa trasparenza sulle conseguenze applicabili.
Valutazioni dell’Autorità e irrilevanza delle difese difensive
L’AGCM ha osservato che le FAQ e le condizioni generali non eliminavano il difetto informativo, perché non erano richiamate in modo sufficientemente diretto nei claim promozionali e non garantivano una rappresentazione chiara e contestuale al momento del primo contatto commerciale. È stato ritenuto che le campagne successive di aprile 2025, rivolte solo agli abbonati attivi, non sanassero l’illiceità delle precedenti campagne. Quanto alle clausole, l’Autorità ha affermato che il diritto di recesso o il rimborso parziale non compensano l’assenza di motivi giustificativi dello ius variandi e l’eccessiva discrezionalità riservata al professionista.
Esito, sanzione e misure accessorie
L’AGCM ha accertato la scorrettezza della pratica ex artt. 21 e 22 del Codice del consumo e la vessatorietà delle clausole ex art. 33, comma 1. Ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di 500.000 euro, tenendo conto della dimensione economica del professionista, della durata della violazione, dell’impatto sui consumatori e delle misure mitigatorie successivamente adottate. È stata inoltre disposta la pubblicazione di un estratto del provvedimento sul sito di Wizz Air per 10 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell’Autorità.
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