Provvedimento AGCM PS12844 del 12/11/2025
(CPC 663962) RICHIESTA DI MISURE ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 12 REG. (CE) - 2017/2394 /BBB SPA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl procedimento riguarda BBB S.p.A. (Boggi), operatore della vendita di abbigliamento, scarpe, borse e accessori anche online, per la modalità di presentazione dei prezzi e degli sconti nelle campagne promozionali sul sito italiano e belga. L’Autorità ha contestato l’omessa indicazione del prezzo precedente corretto e l’uso di sconti calcolati sul prezzo di listino invece che sul prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti. La società ha presentato impegni, tra cui voucher compensativi per i clienti interessati e l’adeguamento delle prassi di sconto. L’AGCM ha ritenuto gli impegni idonei a rimuovere i possibili profili di scorrettezza e ha chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione.
BBB S.p.A. (Boggi) - indicazione ingannevole/omissiva di prezzi e sconti nelle promozioni online: impegni accettati e procedimento chiuso senza accertamento
BBB S.p.A. - indicazione dei prezzi e degli sconti nelle promozioni online
Il provvedimento riguarda BBB S.p.A. (Boggi), operatore attivo nella vendita di abbigliamento, scarpe, borse e accessori anche tramite il sito internet. Il procedimento PS12844 è stato avviato per verificare la correttezza della presentazione di prezzi e sconti nelle campagne promozionali online, anche a seguito di una richiesta di cooperazione/esecuzione proveniente dall’Autorità belga.
Origine dell’istruttoria e contesto transfrontaliero
L’istruttoria è stata avviata il 24 giugno 2025. Contestualmente, l’Autorità ha disposto accertamenti ispettivi presso la sede e i locali della società e ha richiesto informazioni al professionista. Nel corso del procedimento è stata anche acquisita una richiesta dell’Autorità belga di adozione di misure di esecuzione ai sensi dell’art. 12 del Regolamento (UE) 2017/2394. La pratica era stata diffusa tramite internet, sicché è stato richiesto anche il parere dell’AGCOM, che ha ritenuto Internet idoneo ad amplificare l’eventuale ingannevolezza della condotta.
Condotta contestata
La contestazione riguardava la comunicazione commerciale relativa a sconti e promozioni sui prodotti venduti online. Secondo la prospettazione di avvio, Boggi avrebbe diffuso informazioni potenzialmente ingannevoli e omissive perché:
- non indicava il prezzo precedente come prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti;
- calcolava la percentuale di sconto sul prezzo di listino/pieno, e non sul prezzo più basso effettivamente praticato nel periodo di riferimento.
L’istruttoria ha evidenziato che i prodotti risultavano generalmente venduti a prezzo pieno fuori dalle campagne promozionali, che avevano durata limitata, e che la società aveva programmato e realizzato l’aggiornamento del sito in tutti i domini europei in linea con la Direttiva UE 2019/2161 (Omnibus).
Impegni presentati da BBB S.p.A.
La società ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del consumo, poi integrati. Le misure principali erano tre.
Voucher per i clienti del sito italiano
Boggi si è impegnata a inviare un voucher ai clienti che, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2024 e il 31 maggio 2025, avevano acquistato tramite il sito italiano almeno un prodotto in promozione con sconto calcolato su un prezzo di riferimento diverso dal prezzo più basso dei trenta giorni precedenti. Il voucher doveva essere pari al differenziale tra il prezzo effettivamente pagato e quello che sarebbe risultato applicando lo stesso sconto al prezzo precedente, aumentato del 10%. Il voucher era spendibile per 12 mesi sia online sia nei negozi fisici.
Voucher per i clienti del sito belga
È stata prevista una misura analoga per gli acquisti effettuati tramite il sito belga nello stesso arco temporale. Anche in questo caso, il voucher corrispondeva alla differenza di spesa calcolata sul prezzo precedente corretto, aumentata del 10%, con utilizzo per 12 mesi online o nei punti vendita fisici. La misura ampliava la platea dei beneficiari ai consumatori belgi, in coerenza con la richiesta di intervento proveniente dall’Autorità belga.
Adeguamento delle prassi di sconto
La società si è inoltre impegnata ad adeguare, ove necessario, le modalità di prospettazione degli sconti, utilizzando come prezzo di riferimento il prezzo più basso a cui i prodotti erano stati venduti nei trenta giorni precedenti. L’Autorità ha dato atto che tale impegno risultava già attuato.
Valutazione dell’Autorità
L’AGCM ha ritenuto gli impegni idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale contestata. La valutazione si è fondata in particolare su due elementi: da un lato, la presenza di un ristoro economico concreto per i consumatori incisi; dall’altro, la correzione delle modalità di presentazione degli sconti, considerata essenziale ai fini della correttezza e trasparenza dell’informazione commerciale.
L’Autorità ha sottolineato che i prezzi di listino o pieni erano effettivamente praticati al di fuori delle campagne promozionali e che gli impegni coprivano sia il sito italiano sia quello belga. In tal modo, la misura rimediale è stata ritenuta risolutiva dei profili ipotizzati in avvio.
Esito finale e obblighi conseguenti
L’AGCM ha deliberato:
- di rendere obbligatori gli impegni presentati da BBB S.p.A.;
- di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;
- di imporre alla società l’informativa all’Autorità sull’avvenuta attuazione degli impegni entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera.
È stato inoltre ricordato che il procedimento può essere riaperto d’ufficio se gli impegni non vengono attuati, se muta la situazione di fatto o se la decisione si fonda su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. In caso di inottemperanza, l’art. 27, comma 12, del Codice del consumo prevede una sanzione da 10.000 a 10.000.000 euro e, nei casi di reiterata inottemperanza, la sospensione dell’attività di impresa fino a trenta giorni.
Punti principali
Professionista e origine del procedimento
BBB S.p.A., attiva nella commercializzazione di abbigliamento, scarpe, borse e accessori a marchio Boggi, opera anche tramite il sito internet. Il procedimento PS12844 è stato avviato il 24 giugno 2025 anche a seguito di una richiesta di misure di esecuzione presentata dall’Autorità belga ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2394.
Condotta contestata
La pratica riguardava la diffusione di informazioni ritenute potenzialmente ingannevoli e omissive in occasione di sconti e promozioni online. In particolare, Boggi avrebbe: omesso di indicare il prezzo precedente come prezzo più basso degli ultimi trenta giorni e applicato percentuali di sconto calcolate sul prezzo di listino/pieno anziché sul prezzo più basso praticato nei trenta giorni precedenti.
Impegni presentati dal professionista
La società ha proposto tre impegni. Due misure compensative prevedono l’invio di voucher ai clienti che, nel periodo 1° aprile 2024-31 maggio 2025, hanno acquistato prodotti in promozione tramite il sito italiano o belga e che siano stati esposti a sconti calcolati su un prezzo di riferimento diverso dal minimo dei 30 giorni precedenti. Il voucher corrisponde alla differenza tra quanto pagato e quanto sarebbe stato dovuto applicando lo stesso sconto al prezzo precedente, maggiorata del 10%, ed è spendibile per 12 mesi online e nei negozi fisici. Il terzo impegno consiste nell’adeguare le prassi di prospettazione degli sconti al prezzo più basso dei 30 giorni precedenti; tale misura risultava già attuata.
Valutazione dell’Autorità e esito
L’AGCM ha ritenuto gli impegni ammissibili e idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica contestata, osservando che la trasparenza nell’indicazione dei prezzi è principio essenziale nella diligenza professionale. Ha valorizzato sia il ristoro economico per i clienti sia l’estensione anche ai consumatori del sito belga, tenuto conto del coinvolgimento dell’Autorità belga. Il procedimento è stato quindi chiuso senza accertare l’infrazione, con obbligo per BBB S.p.A. di attuare gli impegni e informare l’Autorità entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera.
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