Provvedimento AGCM PS12831 del 28/10/2025
PINTEREST - INFORMATIVA RESA IN FASE DI ISCRIZIONE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl procedimento PS12831 riguarda Pinterest Europe Limited e le modalità con cui, in fase di iscrizione al social network, veniva informato l’utente sull’utilizzo dei dati raccolti a fini remunerativi. L’AGCM ha ritenuto idonei gli impegni presentati da Pinterest, consistenti nell’inserimento di un’informativa immediata e ben visibile nella prima pagina di registrazione, e ha chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione. In caso di inottemperanza agli impegni, resta ferma la possibilità di riapertura del procedimento e l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice del consumo.
Pinterest Europe Limited: informativa sulla monetizzazione dei dati in fase di iscrizione; impegni accolti e procedimento chiuso senza accertamento
Pinterest - informativa resa in fase di iscrizione
Il procedimento PS12831 ha riguardato Pinterest Europe Limited, operatore di un social network basato sulla condivisione di contenuti multimediali. L’istruttoria è nata dalla contestazione di una informativa ritenuta non immediata e non sufficientemente chiara circa l’uso, da parte della piattaforma, dei dati degli utenti a fini remunerativi.
Origine del procedimento e profilo contestato
L’AGCM ha avviato il procedimento sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del consumo. La contestazione iniziale riguardava la carenza di trasparenza nel processo di registrazione: secondo l’Autorità, all’utente non sarebbe stato fornito, sin dalla prima schermata, un avviso adeguato circa l’impiego dei dati raccolti per finalità economiche e pubblicitarie.
Pinterest ha replicato che il collegamento ai Termini di servizio e alle Norme sulla privacy fosse sufficiente a informare gli utenti sin dall’accesso alla piattaforma. Ha inoltre evidenziato che gli utenti potevano bloccare le raccomandazioni basate sulla profilazione e che tali facoltà erano comunicate in modo proattivo.
Struttura della registrazione e contenuti informativi
La registrazione al servizio poteva avvenire via sito web o app, mediante account preesistente oppure creandone uno nuovo. Dopo la prima schermata, l’utente veniva guidato in una sequenza di domande su sesso, lingua, Paese e interessi, funzionali a personalizzare l’esperienza.
Il punto centrale della contestazione era che, nel corso della registrazione, non risultava fornita un’indicazione immediata circa:
- l’onerosità o gratuità del servizio;
- la raccolta e l’utilizzo dei dati dell’utente per finalità commerciali.
Impegni presentati dal professionista
Pinterest ha presentato impegni ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo, poi integrati nella versione definitiva del 6 giugno 2025. L’impegno principale consiste nell’inserire, nel riquadro visualizzato dagli utenti in fase di iscrizione in Italia, la seguente dicitura: "I tuoi dati ci consentono di mostrarti annunci personalizzati che ci aiutano a finanziare i nostri servizi".
L’Autorità ha rilevato che:
- la dicitura deve comparire nella prima pagina di registrazione;
- deve essere presente sia in versione app sia in versione desktop;
- deve mantenere un’evidenza almeno pari anche in caso di modifiche al processo o al layout dell’interfaccia;
- l’informativa è stata già implementata dal 15 ottobre 2025 e Pinterest si è impegnata a mantenerla stabilmente.
Valutazione dell’AGCM sugli impegni
L’AGCM ha ritenuto che gli impegni fossero idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica contestata. In particolare, ha valorizzato il fatto che l’informativa sia:
- chiara nel contenuto;
- immediatamente visibile;
- collocata nella pagina iniziale di registrazione, sotto il pulsante di registrazione;
- applicata trasversalmente a tutti i canali di iscrizione disponibili in Italia.
Secondo l’Autorità, ciò consente al consumatore di comprendere sin dal primo contatto con la piattaforma che i dati raccolti contribuiscono a finanziare il servizio tramite annunci personalizzati.
Osservazioni sul ruolo di AGCom e sul DSA
Nel procedimento è stato richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che ha dichiarato di non esprimerlo, ritenendo che la vicenda rientrasse nella propria competenza in materia di servizi digitali. L’AGCM ha tuttavia precisato che il caso non riguardava contenuti illeciti sui servizi intermediari né rischi sistemici, ma esclusivamente le modalità informative verso i consumatori.
L’Autorità ha inoltre richiamato il principio secondo cui la disciplina consumeristica non è pregiudicata dal Digital Services Act, e che l’articolo 27, comma 1-bis, del Codice del consumo attribuisce all’AGCM l’enforcement delle pratiche commerciali scorrette anche quando possano concorrere violazioni di norme di settore, salvo incompatibilità assoluta tra disciplina settoriale e direttiva 2005/29/CE.
Esito del procedimento e conseguenze in caso di inottemperanza
L’AGCM ha deliberato di rendere obbligatori gli impegni presentati da Pinterest nella versione definitiva del 6 giugno 2025 e di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione.
Il provvedimento precisa che il procedimento può essere riaperto d’ufficio se:
- il professionista non attua gli impegni assunti;
- cambia la situazione di fatto su cui la decisione si fonda;
- la decisione si basa su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.
In caso di inottemperanza alla delibera, l’Autorità può applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro; nei casi di reiterata inottemperanza può essere disposta anche la sospensione dell’attività d’impresa fino a trenta giorni.
Punti principali
Professionista e oggetto dell’istruttoria
Pinterest Europe Limited opera come professionista nel servizio di social network per la condivisione di fotografie, video e immagini. L’istruttoria ha riguardato il modo in cui i consumatori venivano informati, durante la registrazione, del fatto che i dati raccolti tramite il servizio fossero utilizzati a fini remunerativi, cioè per finanziare il servizio attraverso la pubblicità.
Condotta contestata e informazioni rese in registrazione
Secondo l’avvio del procedimento, nel processo di iscrizione non risultava fornita un’informazione immediata e chiara né sull’eventuale onerosità/gratuità del servizio, né sull’attività di raccolta e utilizzo dei dati dell’utente per finalità commerciali. Pinterest ha sostenuto che i link ai Termini di servizio e alle Norme sulla privacy fossero sufficienti a rendere edotti gli utenti fin dal primo accesso e ha evidenziato la possibilità di bloccare le raccomandazioni basate sulla profilazione.
Impegni presentati e loro contenuto
Pinterest ha proposto impegni poi integrati nella versione definitiva del 6 giugno 2025. La misura centrale consiste nell’inserimento, nella prima pagina di registrazione e in tutti i canali di accesso alla piattaforma in Italia, della dicitura: "I tuoi dati ci consentono di mostrarti annunci personalizzati che ci aiutano a finanziare i nostri servizi". L’informativa deve essere leggibile, ben evidenziata e mantenuta anche in caso di modifiche al layout o al processo di iscrizione.
Valutazioni dell’Autorità e chiusura del procedimento
L’AGCM ha ritenuto che gli impegni colmassero il gap informativo contestato, rendendo immediatamente percepibile al consumatore, sin dal primo contatto con la piattaforma, l’utilizzo dei dati a fini di finanziamento del servizio. Ha quindi disposto l’obbligatorietà degli impegni e chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.
Rapporto con AGCom e regime sanzionatorio
AGCom ha dichiarato di non poter esprimere il parere richiesto, ritenendo la vicenda riconducibile a possibili violazioni della disciplina dei servizi digitali; l’AGCM ha però osservato che il caso non riguardava contenuti illeciti o rischi sistemici, ma la sola trasparenza informativa verso i consumatori. Il provvedimento richiama inoltre che, in caso di inottemperanza agli impegni, il procedimento può essere riaperto e che la sanzione prevista dall’articolo 27, comma 12, del Codice del consumo va da 10.000 a 10.000.000 euro, con possibile sospensione dell’attività in caso di reiterata inottemperanza.
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