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Legge

L.R. Marche 12/2021

Proroga dei termini di disposizioni transitorie inerenti alla pesca dei molluschi bivalvi

Normativa regionaleL.R. Marche 12/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale proroga al 30 giugno 2022 il termine transitorio previsto dal regolamento regionale sulla gestione dei molluschi bivalvi, già esteso al 30 giugno 2021. Entro tale data la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio e nel rispetto della normativa statale, individua aree di pesca e imbarcazioni autorizzate. Nessun nuovo onere finanziario per la Regione.

Proroga dei termini transitori per la pesca dei molluschi bivalvi

Proroga dei termini transitori per la pesca dei molluschi bivalvi

La legge regionale disciplina, nella Regione interessata, un’ulteriore proroga di una disposizione transitoria relativa alla gestione e tutela dei molluschi bivalvi. L’intervento è limitato nel tempo e serve a mantenere operativa una disciplina provvisoria in attesa della definizione delle aree di pesca e delle imbarcazioni autorizzate.

Proroga del termine transitorio

Il termine previsto dal comma 3 dell’articolo 10 del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6, già prorogato al 30 giugno 2021 dalla legge regionale 28 giugno 2017, n. 20, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2022. La proroga riguarda quindi una fase transitoria della disciplina della pesca dei molluschi bivalvi e mantiene in essere l’assetto regolatorio fino a quella data.

Individuazione delle aree di pesca e delle imbarcazioni autorizzate

Entro il 30 giugno 2022, sulla base delle risultanze del monitoraggio previsto dalla legge regionale 20/2017 e comunque in conformità alla normativa statale vigente, la Giunta regionale deve individuare:

  • le aree di pesca dei molluschi bivalvi;
  • le imbarcazioni autorizzate a operare nelle medesime aree, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento regionale n. 6/2009.

La disposizione collega quindi la proroga transitoria a un adempimento amministrativo finalizzato a rendere stabile l’organizzazione della pesca.

Regime finanziario

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le attività previste sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili secondo la legislazione vigente.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È presente una nota di errata corrige che precisa una correzione formale dell’articolo sull’urgenza, senza incidere sul contenuto sostanziale della disciplina.

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