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Legge

L.R. Marche 11/2021

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 20 aprile 2015, n. 17 “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”

Normativa regionaleL.R. Marche 11/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica e integra la l.r. Marche 34/1992 e la l.r. 17/2015 in materia urbanistica ed edilizia. Le modifiche all’atto del 2021 risultano oggi prive di autonomia pratica, perché l’articolo 1 è stato abrogato dal 1° gennaio 2024 e il contenuto residuo è limitato a integrazioni puntuali già confluite nel testo vigente. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.

Modifiche alla disciplina urbanistica e edilizia regionale

Modifiche alla normativa urbanistica ed edilizia regionale

La legge regionale Marche 17 giugno 2021, n. 11 interviene sulla disciplina urbanistica, paesaggistica e dell’assetto del territorio di cui alla l.r. 34/1992 e sulla normativa edilizia di cui alla l.r. 17/2015. Il provvedimento opera come legge di modifica puntuale e non contiene una disciplina organica autonoma.

Contenuto sostanziale delle modifiche

L’intervento normativo riguarda in particolare la l.r. 17/2015, con integrazioni all’articolo 13:

  • viene inserito un nuovo comma 1-bis;
  • viene inserito un nuovo comma 3-bis.

Dal testo fornito non emergono ulteriori dettagli sostanziali sul contenuto delle nuove disposizioni, ma solo la loro collocazione nel sistema della legge edilizia regionale.

Regime di efficacia e aggiornamenti successivi

L’articolo 1 della legge risulta abrogato per effetto del combinato disposto degli artt. 35 e 36 della l.r. 30 novembre 2023, n. 19, con efficacia dall’1 gennaio 2024. Di conseguenza, la legge del 2021 non ha oggi un rilievo applicativo autonomo significativo, se non per il ruolo di fonte di modifica storica del testo consolidato delle leggi regionali richiamate.

È inoltre segnalato un errata corrige pubblicato nel BUR n. 66 del 26 agosto 2021, relativo alla formulazione del comma 2 dell’articolo 2.

Invarianza finanziaria

La legge prevede espressamente che dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla relativa attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.

Testo integrale

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