L.R. Marche 10/2021
Interventi regionali di promozione e sostegno dellistituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale promuove, in Emilia-Romagna, i gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e le comunità energetiche rinnovabili (CER), prevedendo sostegni finanziari, un Tavolo tecnico e criteri attuativi demandati alla Giunta. Disciplina partecipazione, obiettivi di autoconsumo e monitoraggio. Le misure sono applicabili nei limiti della normativa statale ed europea vigente e fino all’adeguamento regionale alla disciplina statale di recepimento della direttiva 2018/2001/UE.
Promozione di gruppi di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili
Promozione di gruppi di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili
La legge regionale sostiene, nel territorio dell’Emilia-Romagna, la diffusione della generazione distribuita da fonti rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità e decarbonizzazione. L’intervento regionale riguarda sia i gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili sia le comunità energetiche rinnovabili (CER), disciplinati in raccordo con la normativa statale e tecnica di settore.
Ambito e definizioni
Ai fini della legge, gruppi di autoconsumo collettivo e CER operano secondo le definizioni e le condizioni minime previste dall’articolo 42-bis del decreto-legge n. 162/2019 e dalla relativa normativa tecnica di attuazione. La disciplina regionale è quindi integrativa e di sostegno, non sostitutiva del quadro statale.
Partecipazione e costituzione delle CER
Alla CER possono partecipare persone fisiche, piccole e medie imprese ed enti locali, singoli o associati secondo le forme previste dalla legislazione statale vigente. La partecipazione deve restare aperta a tutti i consumatori, inclusi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, senza condizioni o procedure ingiustificate e discriminatorie.
Le CER possono essere costituite anche su iniziativa di uno o più enti locali, che adottano un protocollo d’intesa sulla base dello schema tipo predisposto dalla Giunta regionale. La partecipazione delle imprese è ammessa solo se non costituisce attività commerciale o professionale principale.
La CER mantiene la qualifica di soggetto produttore di energia se, su base annuale, la quota di energia destinata all’autoconsumo da parte dei membri o azionisti non scende sotto il 40% dell’energia rinnovabile prodotta.
Attività e obiettivi funzionali
L’obiettivo primario dei gruppi di autoconsumo collettivo e delle CER è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta, eventualmente anche attraverso sistemi di accumulo, per aumentare l’efficienza energetica e ridurre i prelievi dalla rete.
L’attività deve generare benefici ambientali, economici e sociali per gli associati o, nel caso delle CER, per i membri o azionisti e per il territorio in cui operano; non deve essere finalizzata al profitto. Le CER possono produrre, autoconsumare e immagazzinare energia, stipulare accordi con ARERA e con i gestori di rete, predisporre un bilancio energetico annuale, adottare un programma triennale di interventi e promuovere progetti con tecnologie innovative.
Sostegno regionale e condizioni per il finanziamento
La Regione interviene con sostegno finanziario alla fase di attivazione e costituzione, rimozione di ostacoli normativi e amministrativi, cooperazione con ARERA e i gestori di rete e attività di comunicazione per ampliare la partecipazione dei consumatori.
La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità del sostegno finanziario e può individuare CER e gruppi di autoconsumo collettivo come beneficiari di misure regionali per le rinnovabili, anche con risorse UE e statali. Le CER che ricevono il sostegno devono garantire una quota minima di autoconsumo pari al 60%.
Tavolo tecnico permanente
La Giunta istituisce un Tavolo tecnico permanente per favorire il confronto tra i soggetti del settore e incrementare l’autoconsumo e la riduzione dei consumi. Il Tavolo è composto da rappresentanti delle associazioni di categoria presenti nelle CER e nei gruppi di autoconsumo, delle società di distribuzione e gestione rete, dell’ANCI, delle associazioni ambientali riconosciute dalla Regione e dei servizi regionali competenti.
Il Tavolo acquisisce dati sull’autoconsumo e sulla riduzione dei consumi, promuove la risoluzione di criticità delle reti, analizza i risultati energetici dei gruppi e delle CER e individua le migliori pratiche. La partecipazione è gratuita, senza gettoni né rimborsi spese.
Monitoraggio e verifiche periodiche
La CER trasmette al Tavolo tecnico il bilancio energetico annuale e il programma triennale di interventi. Ogni tre anni la Giunta, con il supporto del Tavolo, verifica i risultati conseguiti dalle CER operanti nel territorio regionale in termini di produzione rinnovabile, autoconsumo e riduzione dei consumi, e li trasmette all’Assemblea legislativa.
Attuazione e tempistiche
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare lo schema tipo per il protocollo d’intesa degli enti locali, i criteri e le modalità del sostegno finanziario e le regole di funzionamento del Tavolo tecnico, sentita la competente Commissione assembleare.
Adeguamento alla normativa statale e regime applicabile
La Regione deve adeguare la propria disciplina alla normativa statale di recepimento della direttiva 2018/2001/UE per le parti incompatibili. Fino all’entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento, prevale la disciplina statale in luogo delle disposizioni regionali contrastanti.
Aspetti finanziari e aiuti di Stato
Per l’attuazione della legge concorrono risorse europee, statali e regionali. Per il 2022 è autorizzata una spesa complessiva di 20.000 euro; per gli anni successivi la spesa è demandata alle rispettive leggi di bilancio. La copertura è assicurata mediante riduzione del fondo di riserva e incremento degli stanziamenti nella मिशione Energia e diversificazione delle fonti energetiche. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
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