L.R. Marche 16/2021
Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) e alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: Riordino del sistema regionale delle politiche abitative)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Marche 36/2005 e la l.r. 22/2006 in materia di politiche abitative, requisiti, gestione e alienazione del patrimonio ERP. Prevede anche una disciplina transitoria: le nuove regole sulla risoluzione/decadenza si applicano ai procedimenti già adottati se non è avvenuta la riconsegna dell’alloggio; per gli alloggi ERP realizzati prima del 2000 ERAP Marche deve predisporre entro 180 giorni un piano straordinario di alienazione fino al 30% del patrimonio.
Modifiche alla disciplina regionale delle politiche abitative e dell’ERP marchigiana
Modifiche alla disciplina regionale delle politiche abitative e dell’ERP nelle Marche
La legge interviene sul quadro normativo regionale delle Marche in materia di politiche abitative, modificando la l.r. 36/2005 e la l.r. 22/2006. Il provvedimento aggiorna vari profili della disciplina dell’edilizia residenziale pubblica, dei requisiti e delle procedure collegate, e introduce anche disposizioni transitorie per la gestione di provvedimenti già adottati e per un programma straordinario di alienazione di alloggi ERP.
Aggiornamento della l.r. 36/2005 sulle politiche abitative
La legge apporta modifiche diffuse a più articoli della l.r. 36/2005, incidendo su diversi aspetti del sistema regionale delle politiche abitative. Le modifiche riguardano in particolare:
- integrazioni alle disposizioni generali della legge;
- aggiornamenti della disciplina relativa ai requisiti, alle condizioni e alle procedure connesse all’ERP;
- inserimento di nuove previsioni e di ulteriori commi in articoli dedicati alla gestione e all’assegnazione degli alloggi;
- interventi puntuali su norme già esistenti, mediante sostituzione o integrazione di singole lettere e commi.
Il testo consolidato risultante deve quindi essere letto come un aggiornamento della disciplina preesistente, senza introdurre un nuovo impianto organico autonomo.
Modifiche ai requisiti e alle condizioni di accesso
Una parte delle modifiche incide sui requisiti soggettivi e sulle condizioni previste per l’accesso alle misure dell’ERP e alle correlate discipline applicative. La legge interviene anche sull’allegato A della l.r. 22/2006, che contiene le condizioni soggettive, sostituendo alcuni punti della lettera a). Ne risulta un affinamento della platea dei destinatari e dei presupposti richiesti per la fruizione delle misure regionali in materia abitativa.
Interventi sulla gestione dell’ERP e sui procedimenti di decadenza
La legge aggiorna le regole relative ai procedimenti di risoluzione e decadenza, con particolare rilievo per la fase di esecuzione del provvedimento e per la riconsegna dell’alloggio. È prevista una disciplina transitoria che estende l’applicazione delle nuove regole anche ai provvedimenti già adottati, purché non sia ancora avvenuta la riconsegna dell’alloggio.
In sostanza, la norma evita che i procedimenti già definiti sul piano amministrativo restino esclusi dal nuovo regime, se la fase materiale della riconsegna non si è ancora conclusa.
Alienazione straordinaria del patrimonio abitativo ERP
Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati prima del 2000, la legge impone a ERAP Marche di predisporre, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un programma straordinario di alienazione del proprio patrimonio abitativo.
Le principali condizioni sono:
- il programma riguarda solo gli alloggi ERP realizzati prima dell’anno 2000;
- il termine per la predisposizione è di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge;
- l’alienazione può riguardare al massimo il 30% del patrimonio abitativo interessato.
Le risorse derivanti da tali alienazioni devono essere reimpiegate tramite il programma di reinvestimento previsto dall’articolo 6 bis della l.r. 36/2005.
Invarianza finanziaria
La legge dichiara che dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. L’attuazione deve avvenire utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.
Ambito temporale e utilità pratica
La legge è applicabile nel territorio della Regione Marche e opera dal 2021 sulle norme regionali vigenti in materia di politiche abitative. Le disposizioni di maggior rilievo operativo sono soprattutto quelle transitorie: l’estensione ai provvedimenti di risoluzione/decadenza già adottati e il termine di 180 giorni per il programma straordinario di alienazione. Per il resto, la norma ha natura prevalentemente modificativa della disciplina preesistente.
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