L.R. Marche 15/2021
Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Marche 8 luglio 2021, n. 15 rafforza tutela, informazione, formazione e partecipazione dei consumatori e utenti, istituendo un osservatorio prezzi, un registro delle associazioni, un comitato consultivo e contributi per progetti e iniziative. Prevede stanziamenti principalmente per il 2022 e rapporti periodici della Giunta. Abroga la l.r. 14/2009, salvo i procedimenti pendenti.
Tutela dei consumatori e degli utenti nella Regione Marche
Tutela dei consumatori e degli utenti nella Regione Marche
La legge disciplina, per il territorio della Regione Marche, un sistema organico di promozione e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di beni e servizi. Il provvedimento rafforza informazione, educazione al consumo, associazionismo, controllo dei prezzi e collaborazione istituzionale.
Finalità generali e ambito di intervento
La Regione promuove la tutela dei diritti individuali e collettivi dei cittadini in qualità di consumatori e utenti, nel rispetto della normativa europea e statale. L’azione regionale mira anche a favorire trasparenza, qualità dei beni e servizi, consumo responsabile e sviluppo di progetti coerenti con le politiche europee di cooperazione territoriale e finanziamento diretto.
La Regione riconosce inoltre il ruolo sociale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, ne favorisce l’associazionismo e sostiene iniziative dirette al miglioramento degli standard di qualità nella produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi.
Obiettivi specifici della politica regionale
La legge individua una serie di obiettivi operativi, tra cui:
- formazione e informazione dei consumatori, anche per una gestione consapevole del denaro, con attenzione ai valori ambientali ed etici e ai soggetti fragili;
- diffusione di informazioni su salute, qualità della vita, sicurezza e qualità dei prodotti, modelli di vendita e loro liceità, trasparenza amministrativa, accesso agli atti e strumenti creditizi promossi dalla Regione;
- disciplina delle attività economiche, nei limiti delle competenze regionali e nel rispetto della concorrenza, per garantire trasparenza, concorrenza e qualità;
- promozione di codici di condotta ai sensi del Codice del consumo;
- sostegno a forme associative democratiche dei consumatori;
- iniziative per l’accesso ai servizi pubblici secondo standard di qualità, efficienza, efficacia ed equità;
- sviluppo di sinergie tra i soggetti coinvolti nella tutela dei consumatori.
Strumenti regionali di attuazione
Per conseguire tali obiettivi la Regione si avvale dell’Osservatorio regionale dei prezzi e delle attività produttive e del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti. Sostiene inoltre le associazioni iscritte nel registro regionale e può attivare collaborazioni con soggetti pubblici e privati.
Osservatorio regionale dei prezzi e delle attività produttive
È istituito presso la struttura regionale competente l’Osservatorio regionale dei prezzi e delle attività produttive, con funzioni di analisi dell’andamento dei prezzi, delle tariffe e dei servizi.
L’Osservatorio:
- monitora periodicamente i prezzi e le tariffe praticati nel territorio regionale e svolge prove comparative su standard qualitativi e prezzi;
- redige annualmente un rapporto pubblicato sul sito istituzionale della Regione, con riferimento ai settori dei servizi, commercio, industria manifatturiera, artigianato e turismo;
- formula proposte alla Giunta regionale per strumenti efficaci di difesa e tutela dei consumatori.
Per le sue attività può acquisire, d’intesa con il Comitato, dati e informazioni da Camera di commercio, ASUR e ARPAM. La Giunta può istituire borse di studio e borse lavoro e attivare tirocini formativi per giovani laureati. Composizione, organizzazione e funzionamento sono demandati alla Giunta. La partecipazione è gratuita, senza indennità o rimborsi spese.
Comitato regionale dei consumatori e degli utenti
Il Comitato, già istituito dalla previgente normativa, è composto dall’assessore competente o suo delegato, dal dirigente regionale competente o suo delegato, dal Presidente della Camera di commercio delle Marche o suo delegato e da un rappresentante per ciascuna associazione iscritta nel registro regionale; per questi ultimi è previsto anche un supplente.
Il Presidente della Giunta costituisce il Comitato presso la struttura regionale competente, che ne assicura la segreteria. Il Comitato deve essere ricostituito entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio-Assemblea legislativa regionale; può comunque essere costituito se entro quel termine è designata almeno la metà dei componenti delle associazioni. Le sedute sono valide con la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle sedute possono assistere i consiglieri regionali.
Se cambiano le associazioni iscritte al registro, la composizione va aggiornata entro novanta giorni. Entro tre mesi dalla prima seduta il Comitato approva un regolamento interno. Anche qui non sono previsti compensi o rimborsi.
Compiti del Comitato
Il Comitato svolge una funzione consultiva e di impulso in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. In particolare:
- esprime pareri su proposte di legge, regolamenti e atti amministrativi generali, su richiesta della Giunta o della Commissione competente;
- favorisce iniziative collettive, anche coordinate tra associazioni, davanti ad autorità garanti o di vigilanza e promuove strumenti conciliativi e stragiudiziali;
- collabora alla pubblicità sul sito regionale delle azioni di classe;
- monitora rilievi, pareri e segnalazioni dell’AGCM e delle autorità di settore;
- propone iniziative per l’associazionismo, studi e ricerche sui consumi;
- propone azioni coordinate con imprese e soggetti pubblici per migliorare gli standard di qualità;
- promuove consultazioni con imprese, enti locali e sindacati, e raccordi con organismi analoghi regionali, nazionali ed europei;
- designa, su proposta delle associazioni, rappresentanti in organismi regionali.
Può inoltre chiedere dati e informazioni alla Camera di commercio, all’ASUR, all’ARPAM o ad altri soggetti accreditati.
Associazioni dei consumatori e degli utenti
La Regione riconosce e utilizza le associazioni dei consumatori e degli utenti nello svolgimento delle proprie funzioni. Le associazioni iscritte al registro possono presentare progetti e programmi su:
- informazione ed educazione al consumo consapevole, anche in materia finanziaria;
- risoluzione extragiudiziale delle controversie, inclusa la conciliazione;
- assistenza ai consumatori tramite sportelli;
- promozione delle disposizioni applicabili nella stipula dei contratti di servizio degli enti locali, con coinvolgimento delle associazioni.
Le associazioni, singolarmente o tramite il Comitato, possono anche presentare studi e proposte per migliorare la qualità dei servizi pubblici, nonché proporre la revisione o l’adozione della Carta dei servizi. La Giunta può stipulare convenzioni con le associazioni per realizzare progetti di informazione, sensibilizzazione e formazione dei soggetti coinvolti nella tutela dei diritti dei consumatori.
Registro regionale delle associazioni
È istituito il registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti. Possono iscriversi le associazioni con organizzazione regionale e articolazione decentrata in almeno tre province.
I requisiti richiesti comprendono, tra gli altri:
- costituzione da almeno tre anni con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata;
- statuto con ordinamento democratico e scopo esclusivo di tutela dei consumatori;
- bilancio annuale e corretta tenuta dei libri contabili;
- presenza di struttura associativa autonoma, sede e sportelli regionali;
- adeguato numero di iscritti, definito dalla Giunta sentito il Comitato;
- continuità documentata di attività specifiche e rilevanza esterna da almeno tre anni;
- sito internet aggiornato con dati essenziali su statuto, organigramma, bilancio, iscritti, recapiti e attività;
- assenza di condanne passate in giudicato dei rappresentanti legali in relazione all’attività dell’associazione e assenza, per gli stessi, della qualità di imprenditori o amministratori di imprese operanti negli stessi settori.
L’iscrizione è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali. La perdita sopravvenuta di un requisito comporta la cancellazione dal registro; una nuova domanda è possibile solo dopo due anni. La struttura competente può svolgere verifiche a campione sul mantenimento dei requisiti.
Contributi alle associazioni
La Giunta regionale sostiene le associazioni iscritte per realizzare progetti, programmi e attività coerenti con la legge. I criteri e le modalità di concessione, revoca, esclusione per l’anno successivo, sospensione dell’iscrizione e rendicontazione annuale sono definiti dalla Giunta, sentito il Comitato e previo parere della Commissione assembleare competente.
La disciplina privilegia gli interventi unitari e coordinati. I contributi non sono cumulabili con altri contributi regionali per i medesimi progetti.
Per la prima attuazione, gli interventi sono finanziati per il 2022 con risorse regionali già stanziate, per euro 60.000,00. Sono inoltre utilizzabili risorse UE e statali compatibili e ulteriori risorse regionali iscritte in bilancio.
Informazione, educazione e formazione
La Giunta può sostenere progetti di informazione e sensibilizzazione dei consumatori e degli utenti, nonché di qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti interessati alla tutela dei loro diritti.
La struttura regionale competente può:
- predisporre programmi di educazione al consumo per docenti, giovani in età scolare e adulti nell’ambito dell’educazione permanente, d’intesa con il Comitato e in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale;
- stipulare convenzioni con le associazioni iscritte al registro.
Per questi interventi sono previste risorse europee, statali e regionali da iscrivere in Missione 14, Programma 2.
Collaborazioni con altri soggetti
La Giunta può attivare collaborazioni con la Camera di commercio delle Marche, enti locali, Centri di assistenza tecnica, centri di ricerca, università ed esperti di comprovata competenza tecnico-scientifica, nel rispetto della normativa sugli incarichi. Gli esperti possono essere designati anche sulla base delle indicazioni del Comitato.
Clausola valutativa
Dopo due anni dall’entrata in vigore della legge e successivamente ogni tre anni, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione, sentito il Comitato, su:
- finanziamenti alle associazioni e tipologia dei progetti finanziati;
- interventi realizzati per la tutela dei consumatori e degli utenti, con particolare riferimento all’educazione ai consumi;
- attività di informazione e formazione;
- stato delle iscrizioni al registro e risultati di accertamenti e verifiche.
Disposizioni finanziarie
Il finanziamento della legge è assicurato da risorse regionali, statali e dell’Unione europea, in quanto compatibili. Per il 2022 è autorizzata una spesa di 60.000,00 euro per gli interventi dell’articolo sui contributi alle associazioni, a valere sulla Missione 14, Programma 02, Titolo 1.
Per gli altri interventi e, in generale, per gli esercizi successivi, la copertura avviene con le risorse disponibili e con le leggi di bilancio annuali. La norma sopprime, per effetto del nuovo stanziamento, l’autorizzazione prevista per il 2022 nella precedente tabella di bilancio relativa alla l.r. 14/2009. La Giunta è autorizzata alle variazioni di bilancio necessarie.
Disposizioni transitorie
Le associazioni già iscritte nel registro previsto dalla precedente l.r. 14/2009 sono iscritte nel nuovo registro, salvo verifica dei requisiti. Il Comitato già costituito continua a operare; entro novanta giorni dall’entrata in vigore la Giunta ne adegua la composizione.
Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore la Giunta approva le deliberazioni attuative relative alla composizione e al funzionamento dell’Osservatorio e ai criteri del registro. I procedimenti ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge restano regolati dalla precedente l.r. 14/2009.
Abrogazione della normativa previgente
La legge abroga la l.r. 23 giugno 2009, n. 14, che restava la disciplina previgente in materia. Restano salvi i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 15 lug 2021L.R. Marche 16/2021
- Legge · 25 giu 2021L.R. Marche 12/2021
- Legge · 25 giu 2021L.R. Marche 13/2021
- Legge · 17 giu 2021L.R. Marche 11/2021
- Legge · 30 lug 2021L.R. Marche 18/2021
- Legge · 30 lug 2021L.R. Marche 17/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →