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Legge

L.R. Marche 13/2021

Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazione al bilancio di previsione 2021/2023 a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Normativa regionaleL.R. Marche 13/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche n. 13/2021 interviene su rinnovo delle concessioni nei mercati, interpreta norme regionali già adottate per l’emergenza COVID-19 e istituisce un fondo per il microcredito imprenditoriale per microimprese marchigiane. Dispone inoltre variazioni al bilancio 2021/2023 e ad atti collegati, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.

Misure urgenti regionali su commercio, microcredito e variazioni di bilancio 2021/2023 per l’emergenza COVID-19

Misure urgenti in materia di commercio, sostegno alle imprese e bilancio per l’emergenza COVID-19

La legge regionale Marche 25 giugno 2021, n. 13 adotta interventi urgenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La disciplina riguarda il territorio della Regione Marche e combina disposizioni su commercio ambulante, interpretazione di norme regionali già vigenti, sostegno finanziario alle microimprese e variazioni contabili sul bilancio 2021/2023.

Rinnovo delle concessioni di posteggio

In materia di commercio su aree pubbliche, la legge esclude l’applicazione dell’articolo 38-bis della l.r. Marche 27/2009 al rinnovo delle concessioni di posteggio disciplinato dall’articolo 181 del decreto-legge 34/2020, convertito dalla legge 77/2020. La disposizione incide quindi sul rinnovo delle concessioni dei posteggi nei mercati e nelle aree pubbliche nel quadro delle misure emergenziali COVID-19.

Interpretazione autentica di precedente disciplina emergenziale

La legge chiarisce in via interpretativa che il rinvio contenuto nel comma 1 dell’articolo 3 della l.r. Marche 12/2020 all’articolo 99 del decreto-legge 18/2020 deve intendersi riferito ai soli commi 3, 4 e 5 di tale articolo. Viene così delimitato con precisione l’ambito del richiamo normativo già contenuto nella disciplina regionale emergenziale.

Modifiche a precedenti disposizioni regionali del 2020

Il testo apporta ulteriori modifiche alla l.r. Marche 13/2020 e richiama espressamente interventi su articoli relativi a misure adottate nel 2020. Poiché il testo consolidato fornito non riporta il contenuto puntuale delle modifiche, può dirsi solo che la legge aggiorna alcune previsioni della disciplina regionale emergenziale già in vigore, senza che dal testo disponibile emergano nel dettaglio i nuovi precetti sostanziali.

Fondo per il microcredito imprenditoriale

La Regione istituisce un fondo per il microcredito imprenditoriale destinato a sostenere la ripresa delle attività delle microimprese con sede legale nel proprio territorio. L’intervento è previsto in conformità al d.lgs. 141/2010, che regola i soggetti operanti nel settore finanziario e la disciplina del credito ai consumatori e del testo unico bancario.

Le modalità attuative sono demandate a una deliberazione della Giunta regionale.

Sul piano finanziario, il fondo è quantificato, in sede di prima applicazione, fino a un massimo di 2.000.000 euro per ciascuna annualità del biennio 2021/2022. Le risorse per il 2021 e per il 2022 sono iscritte sui pertinenti capitoli della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, mentre per gli anni successivi la copertura è rinviata alla legge di approvazione del bilancio.

Dal 2023 i recuperi dei prestiti concessi saranno iscritti al Titolo 5 dell’entrata del bilancio sulla base della rendicontazione del soggetto gestore.

Variazioni al bilancio 2021/2023 e agli allegati contabili

La legge dispone variazioni alle entrate e alle spese del bilancio di previsione 2021/2023, rinviando alle tabelle allegate per gli importi e la distribuzione per titoli, tipologie, missioni, programmi e titoli.

Vengono inoltre modificate la Tabella E della l.r. 53/2020, la Tabella A (allegato 16) della l.r. 54/2020 e l’allegato d) alla Nota Integrativa (allegato 20) della l.r. 54/2020, sempre secondo le variazioni contenute nelle tabelle allegate alla legge. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dalle variazioni autorizzate sono fronteggiati mediante riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa già iscritte nel bilancio 2021/2023 e tramite le variazioni apportate allo stato di previsione dell’entrata, secondo quanto risulta dagli allegati.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

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