Sentenza del 15/03/2019 n. 7368 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'ottemperanza alla sentenza che aveva riconosciuto a S.G. il diritto al rimborso del 90% delle imposte IRPEF e ILOR versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, in relazione agli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. L'Agenzia delle Entrate aveva inizialmente dedotto tre motivi: la necessità di applicare la disciplina europea sugli aiuti di Stato, l'incidenza del diritto sopravvenuto sul giudizio di ottemperanza e, in subordine, l'applicazione dei limiti introdotti dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, che prevedeva una possibile riduzione del rimborso al 50% e il suo arresto in caso di esaurimento delle risorse. L'Agenzia ha poi rinunciato ai primi due motivi, insistendo sul terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della rinuncia dell'Agenzia, e ha dichiarato inammissibile anche il terzo per difetto di specificità. La Corte ha osservato che i limiti finanziari introdotti dalla normativa sopravvenuta incidono sulla fase esecutiva del rimborso, non sul titolo giudiziale del diritto già riconosciuto. Tuttavia, l'Agenzia non aveva indicato il numero delle domande presentate né l'entità complessiva delle richieste, elementi necessari per verificare se le risorse fossero sufficienti, consentissero solo il pagamento ridotto o fossero esaurite. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17
rimborso del 90% delle imposte versate in relazione agli eventi sismici del dicembre 1990
La norma costituisce il fondamento del diritto al rimborso delle imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma nelle province interessate.
Legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito dalla Legge n. 123 del 2017
i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse ... non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi
La disposizione disciplina le modalità finanziarie di esecuzione dei rimborsi: esclude i soggetti che svolgono attività d'impresa, prevede un limite complessivo di spesa e consente la riduzione al 50% o l'arresto dei pagamenti in caso di insufficienza o esaurimento delle risorse.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70
La norma regola l'esecuzione delle sentenze tributarie e i poteri del giudice dell'ottemperanza. Il ricorso per cassazione contro i provvedimenti adottati in tale sede è tendenzialmente limitato alle violazioni delle norme sul procedimento.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2
La tempestiva presentazione dell'istanza di rimborso costituisce una delle condizioni previste dalla disciplina per ottenere il rimborso.
Artt. 107 e 108 TFUE e Decisione della Commissione Europea C/2015, 5549 final
Le disposizioni europee riguardano la compatibilità degli eventuali benefici fiscali con la disciplina sugli aiuti di Stato. Tali questioni non sono state esaminate nel merito dalla Corte, poiché l'Agenzia ha rinunciato ai relativi motivi.
Cassazione, ordinanze n. 6213 del 2018 e n. 8373 del 2015
Secondo l'orientamento richiamato, una legge sopravvenuta che introduce limiti quantitativi ai rimborsi, in assenza di disposizioni transitorie, non incide sul diritto già accertato nel giudizio, ma soltanto sulle modalità della sua esecuzione.
Massime di principio
- Una normativa sopravvenuta che limita le risorse disponibili per un rimborso normalmente incide sulla fase esecutiva e sulle modalità di pagamento, non elimina automaticamente il diritto al rimborso già riconosciuto con sentenza.
- Chi contesta in cassazione l'applicazione di limiti finanziari deve indicare in modo concreto i dati rilevanti, come il numero delle domande, l'ammontare complessivo richiesto e l'effettiva capienza delle risorse; una censura generica può essere dichiarata inammissibile.
- Il giudice dell'ottemperanza deve dare esecuzione al giudicato, applicando anche le regole sopravvenute che disciplinano concretamente il pagamento, purché tali regole non modifichino il contenuto del diritto già accertato.
- In presenza di un fondo limitato, il pagamento può essere integrale, ridotto o escluso a seconda dell'entità complessiva delle richieste e dell'esaurimento delle risorse, secondo le modalità stabilite dalla legge e dai provvedimenti attuativi.
- Le limitazioni previste per i soggetti che svolgono attività d'impresa possono richiedere una verifica di compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato; tale questione deve però essere dedotta e documentata specificamente nel giudizio.
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