Cassazione Penale, Ordinanza n. 03543/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Tribunale, deducendo un vizio di motivazione per l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Il ricorso mirava quindi a far valere un controllo sulla motivazione della decisione di patteggiamento, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto verificare l'eventuale causa di proscioglimento immediato. La Corte ha però rilevato che tali censure non rientrano nei casi tassativi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per le sentenze di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su doglianze relative al vizio di motivazione e all'omessa valutazione ex art. 129 c.p.p., profili che, secondo la disciplina speciale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non sono deducibili in sede di legittimità contro la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ritenendo equa la sanzione pecuniaria poiché il ricorso era stato proposto per ragioni non più consentite dalla legge.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
È richiamato come parametro del dovere del giudice di verificare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento immediato; la Corte afferma però che la sua omessa considerazione non è deducibile come vizio di motivazione nel ricorso avverso patteggiamento nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
È norma speciale che limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi tassativi di violazione di legge, relativi a espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 606 c.p.p.
È richiamato in contrapposizione alla disciplina speciale: la previsione dell'art. 448, comma 2-bis, deroga ai motivi generali di ricorso previsti dall'art. 606 c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, i motivi sono tassativamente limitati alle ipotesi indicate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito dedurre un mero vizio di motivazione su profili estranei a tali ipotesi.
- Il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento è ammesso solo per violazioni di legge concernenti la volontà dell'imputato, la corrispondenza tra richiesta e decisione, la qualificazione giuridica del fatto e la legalità della pena o della misura di sicurezza.
- La doglianza relativa alla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere veicolata come censura di motivazione quando il ricorso avverso il patteggiamento non rientra nei casi tassativi di legge.
- L'inammissibilità del ricorso in materia di patteggiamento può essere dichiarata con ordinanza camerale non partecipata, senza formalità di rito.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, che va determinata in misura equa in relazione alle ragioni dell'impugnazione.
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