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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28168/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con il primo motivo ha censurato la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove fossero errate. Con il secondo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto da furto consumato a tentato furto, assumendo che non vi fosse stata consumazione del reato. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e comunque ha considerato congrua la motivazione del giudice di merito. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, affermando che il furto è consumato quando l'agente acquisisce la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche per breve tempo, prima di essere bloccato dalla polizia giudiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Sul merito, ha ritenuto corretta la condanna per furto aggravato, escludendo sia il vizio motivazionale dedotto sia la possibilità di riqualificare il fatto come tentativo, poiché la refurtiva era già stata autonomamente posseduta dall'imputato prima dell'intervento della polizia.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma implicita di riferimento per il furto, ritenuto consumato per l'avvenuta acquisizione della disponibilità autonoma della refurtiva.

  • art. 625 c.p.

    Norma implicita di riferimento per la contestazione di furto aggravato confermata nei giudizi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove, poiché la Corte di cassazione non può compiere una "rilettura" del materiale probatorio già apprezzato dai giudici di merito.
  • Il vizio di motivazione non è configurabile quando la decisione impugnata presenti una motivazione congrua e logicamente coerente sul contributo dell'imputato alla realizzazione del reato.
  • Il furto deve ritenersi consumato quando l'agente abbia conseguito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità del bene sottratto, anche per un arco temporale molto breve, essendo irrilevante che il soggetto venga poi immediatamente bloccato dalla polizia giudiziaria.
  • La mera osservazione a distanza da parte degli operanti non impedisce la consumazione del furto se, prima dell'intervento, l'agente abbia già acquisito il possesso autonomo della refurtiva.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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