Risoluzione n. 264 del 26/06/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate riconosce la detrazione del 36% per l’installazione di un ascensore nel cavedio condominiale anche in assenza di preventiva autorizzazione assembleare, purché l’intervento sia autorizzato dal Comune e rientri tra quelli agevolati. La detrazione spetta però solo sulla quota di spesa imputabile al contribuente secondo la tabella millesimale, con limite di spesa agevolabile pari a 48.000 euro e detrazione massima di 17.280 euro.
Detrazione IRPEF 36% per installazione di ascensore in condominio senza delibera assembleare
Detrazione IRPEF per installazione di ascensore in condominio
La risoluzione n. 264/E del 25 giugno 2008 esamina il diritto alla detrazione IRPEF del 36% per le spese sostenute da un condomino per l’installazione di un ascensore nel cavedio condominiale, realizzata a proprie spese e senza preventiva delibera dell’assemblea. Il documento chiarisce le condizioni di accesso al beneficio alla luce della legge n. 449/1997 e della disciplina attuativa.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede se possa fruire della detrazione per l’intervento edilizio da lui integralmente finanziato, pur in assenza di autorizzazione dell’assemblea condominiale. Egli sostiene che l’opera sia legittima in base agli articoli 1139 e 1102 c.c., poiché non arrecherebbe pregiudizio agli altri condomini, non altererebbe la destinazione del cavedio e consentirebbe agli altri partecipanti di subentrare nel godimento dell’ascensore. L’intervento viene descritto come una forma di comunione aperta, destinata al godimento comune ma a utilizzazione separata iniziale.
Posizione del contribuente
Il richiedente ritiene di aver diritto alla detrazione dall’IRPEF fino al limite massimo di 48.000 euro per la spesa sostenuta per la costruzione dell’ascensore.
Chiarimenti sul limite di spesa e sull’importo detraibile
L’Agenzia precisa innanzitutto che i 48.000 euro non rappresentano l’importo massimo detraibile, ma il limite massimo di spesa sul quale applicare la percentuale del 36%. Di conseguenza, la detrazione massima conseguibile è pari a 17.280 euro.
Valutazione degli adempimenti condominiali
L’istanza nasce dal dubbio che, trattandosi di un intervento su parte condominiale, fosse necessario rispettare gli adempimenti previsti per le opere sulle parti comuni degli edifici residenziali dal DM 18 febbraio 1998, n. 41, in particolare:
- allegare alla comunicazione di inizio lavori la fotocopia della delibera assembleare;
- allegare la tabella millesimale di ripartizione delle spese.
In astratto, l’assenza di una preventiva delibera assembleare avrebbe potuto far ritenere non applicabile il beneficio fiscale.
Autorizzazione comunale e rilevanza dell’intervento
L’Agenzia osserva però che il contribuente ha ottenuto una preventiva autorizzazione del Comune per la realizzazione dell’opera. Tale autorizzazione è stata rilasciata sulla base del parere dell’Avvocatura Civica, secondo cui l’installazione dell’ascensore può avvenire anche senza il preventivo nulla osta del condominio. L’opera viene inoltre qualificata come intervento finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Qualificazione fiscale dell’opera
Poiché l’intervento è conforme al provvedimento autorizzatorio comunale, non vi sono ragioni per negare la detrazione. L’installazione dell’ascensore è infatti ricondotta agli interventi agevolati in quanto:
- rientra nella manutenzione straordinaria;
- realizza un intervento edilizio finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Il documento richiama sul punto la circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998, paragrafo 3.4.
Esito finale e limite soggettivo della detrazione
Pur in assenza di autorizzazione dell’assemblea condominiale, il contribuente può fruire del beneficio fiscale, ma solo per la parte di spesa riferibile alla quota a lui imputabile in base alla tabella millesimale condominiale di ripartizione. La detrazione non può quindi essere applicata all’intero costo sostenuto se questo riguarda anche porzioni di spesa imputabili agli altri condomini.
Riferimento finale alla risposta
La risposta è resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 2001, n. 209.
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