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Risoluzione

Risoluzione n. 266 del 26/06/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione esamina il caso in cui il proprietario di un immobile, acquistato da un terzo poi espropriato, si aggiudichi il bene nella procedura esecutiva. L’Agenzia conclude che il decreto di trasferimento non ha natura traslativa, perché la proprietà era già in capo all’aggiudicatario, e applica l’imposta di registro in misura fissa; per le imposte ipotecarie e catastali si ritiene dovuta l’imposta per le annotazioni di cancellazione di ipoteca.

Trattamento fiscale del decreto di trasferimento di immobile a soggetto già proprietario

Trattamento fiscale del decreto di trasferimento a favore del proprietario del bene

La risoluzione n. 266/E del 26 giugno 2008 affronta il regime fiscale del decreto di trasferimento emesso nell’ambito di una procedura esecutiva quando l’aggiudicatario dell’immobile è già proprietario del bene. Il documento chiarisce che, in tale ipotesi, il provvedimento non realizza un vero trasferimento di proprietà, ma produce effetti liberatori rispetto alle formalità ipotecarie pregresse.

Fattispecie esaminata

Il caso prospettato riguarda un immobile acquistato da Tizio da Caio, gravato da ipoteca. A seguito dell’escussione da parte della banca creditrice di Caio, il giudice dell’esecuzione disponeva la vendita senza incanto del bene. Tizio, pur essendo estraneo al rapporto debitorio, presentava offerta, versava il prezzo e si aggiudicava l’immobile, che veniva poi trasferito con decreto del giudice dell’esecuzione. Il quesito verteva sul corretto trattamento tributario del decreto, considerato che Tizio risultava già proprietario dell’immobile.

Posizione dell’istante

L’istante sosteneva che il decreto non avesse effetti patrimoniali, poiché non trasferiva la proprietà ma si limitava a confermarla in capo all’aggiudicatario. Da ciò faceva discendere:

  • l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte I, del TUR;
  • l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.

Inammissibilità dell’interpello e qualificazione del parere

La Direzione precisa in via preliminare che l’istanza di interpello è inammissibile perché non concerne un caso concreto e personale, in violazione dell’articolo 3 del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209. Nonostante ciò, l’Amministrazione esamina comunque il merito della fattispecie, precisando che il parere reso non produce gli effetti tipici dell’interpello e va ricondotto all’attività di consulenza giuridica richiamata dalla circolare 18 maggio 2000, n. 99/E.

Inquadramento civilistico della procedura esecutiva

Il caso è ricondotto alla disciplina dell’espropriazione contro il terzo proprietario, di cui agli articoli 602 e seguenti del codice di procedura civile. La peculiarità della fattispecie consiste nel fatto che l’aggiudicatario del bene espropriato coincide con il proprietario stesso, soggetto terzo rispetto al rapporto di credito tra creditore procedente e debitore escusso.

Natura del decreto di trasferimento

La risoluzione afferma che, nel caso in esame, il decreto emesso dal giudice dell’esecuzione non ha natura traslativa. La ragione è che, anche durante la procedura espropriativa, la titolarità del diritto di proprietà è rimasta in capo al terzo espropriato. Una diversa conclusione implicherebbe il riconoscimento di un patrimonio privo di titolare, ipotesi non prevista dall’ordinamento.

Viene quindi chiarito che il decreto di trasferimento, in questa particolare situazione, non costituisce né trasferisce diritti reali immobiliari, ma produce piuttosto l’effetto di liberare il bene dalle ipoteche iscritte anteriormente all’avvio dell’esecuzione.

Imposta di registro

Ai fini dell’imposta di registro, la risoluzione richiama l’articolo 20 del TUR, secondo cui l’imposta si applica secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati. Il presupposto applicativo sugli atti giudiziari è individuato nel combinato disposto dell’articolo 37 del TUR e dell’articolo 8 della Tariffa, parte I, allegata al medesimo testo unico.

In particolare:

  • l’articolo 37 riguarda gli atti dell’autorità giudiziaria in materie di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio;
  • l’articolo 8 della Tariffa ricomprende tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso i provvedimenti di aggiudicazione e assegnazione che non recano trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, con imposta di € 168,00.

Poiché il decreto in esame non è configurabile come provvedimento accertativo del diritto di proprietà già in capo all’aggiudicatario, l’Agenzia ritiene applicabile l’imposta di registro in misura fissa pari a € 168,00, ferma restando la necessità di valutare eventuali ulteriori effetti dispositivi del decreto in sede di registrazione.

Imposte ipotecarie e catastali

Quanto alle imposte ipotecaria e catastale, la risoluzione valorizza la natura purgativa del decreto di aggiudicazione, che comporta l’annotazione dell’effetto liberatorio presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ai fini della cancellazione dell’ipoteca. Per tale ragione viene ritenuto applicabile l’articolo 13 della Tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, relativo alle annotazioni per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno.

Il documento riporta che l’imposta è proporzionale per ogni € 0,052 ed è dovuta sull’importo della somma per cui la formalità è chiesta, con deduzione dell’eventuale imposta proporzionale già pagata per la restrizione.

Richiamo giurisprudenziale

La conclusione viene ritenuta coerente con la giurisprudenza tributaria, in particolare con la decisione della Commissione Tributaria Centrale 24 febbraio 2004, n. 1568, secondo cui, quando l’assegnatario è già proprietario del bene e non vi è trasferimento di ricchezza, l’atto non può essere tassato come traslativo del diritto di proprietà.

Principio finale espresso dalla risoluzione

In sintesi, nel caso di decreto di trasferimento di immobile a favore del soggetto che ne è già proprietario:

  • non vi è trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari;
  • il decreto ha effetti liberatori dalle ipoteche pregresse;
  • si applica l’imposta di registro in misura fissa di € 168,00;
  • per le formalità di cancellazione dell’ipoteca si applica la disciplina dell’articolo 13 della Tariffa del D.Lgs. n. 347/1990.

Indicazioni finali

La risoluzione conclude precisando che le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati siano osservati dagli uffici.

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