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Sentenza

Sentenza del 18/01/2018 n. 610 - Comm. Trib. Prov. Catania

Accertamento sulla base di studi di settore - Contraddittorio preventivo - Necessità - Dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto - Necessità - Onere a carico dell'Ufficio - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'accertamento è stato contestato perché fondato sul solo scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dallo standard applicato, senza un contraddittorio preventivo effettivo e senza dimostrare l'applicabilità concreta dello standard alla specifica situazione del contribuente. Inoltre, l'Ufficio non avrebbe adeguatamente motivato il rigetto delle osservazioni formulate dal contribuente.

La decisione

La sentenza stabilisce che l'accertamento standardizzato basato su parametri o studi di settore non è automaticamente valido per il solo fatto dello scostamento. Lo scostamento costituisce una presunzione semplice, la cui gravità, precisione e concordanza può formarsi soltanto attraverso il contraddittorio obbligatorio con il contribuente. L'Ufficio deve dimostrare in concreto la pertinenza dello standard prescelto e spiegare le ragioni per cui non accoglie le contestazioni del contribuente. Se tale dimostrazione manca, l'accertamento è privo di un elemento essenziale e deve essere dichiarato nullo.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, D.P.R. n. 600/1973

    La norma costituisce il fondamento dell'accertamento analitico-induttivo, ma il suo utilizzo mediante parametri o studi di settore richiede il rispetto del contraddittorio e la dimostrazione della concreta applicabilità dello standard al caso esaminato.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 26635/2009

    Gli studi di settore producono presunzioni semplici e non determinano automaticamente il maggior reddito accertabile. La loro efficacia probatoria si consolida soltanto dopo un contraddittorio effettivo, nel quale l'Ufficio deve valutare e motivatamente superare le osservazioni del contribuente.

Massime di principio

  • Il semplice scostamento tra reddito dichiarato e risultato dello studio di settore non è sufficiente, da solo, a fondare un accertamento valido.
  • Il contraddittorio preventivo deve essere attivato dall'Amministrazione e deve essere effettivo, con esame delle giustificazioni fornite dal contribuente.
  • L'Ufficio deve dimostrare perché lo standard prescelto è concretamente applicabile alla specifica attività, dimensione, organizzazione e situazione economica del contribuente.
  • La motivazione dell'accertamento deve indicare sia le ragioni dell'applicazione dello standard sia i motivi del mancato accoglimento delle contestazioni del contribuente.
  • In assenza di contraddittorio effettivo o di adeguata dimostrazione dell'applicabilità concreta dello standard, l'accertamento può essere dichiarato nullo.
  • L'onere del contribuente di fornire elementi contrari non sostituisce l'onere preliminare dell'Amministrazione di dimostrare la validità e la pertinenza del metodo presuntivo utilizzato.

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