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Sentenza

Sentenza del 05/04/2016 n. 1965 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO SINTETICO - Natura presuntiva - Riparto dell'onere probatorio - Rigorosa prova contraria a carico del contribuente - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la legittimità della determinazione sintetica del reddito fondata su specifici beni o altri elementi-indice di capacità contributiva, sostenendo che tali elementi non provassero autonomamente l'esistenza o l'entità del reddito presunto. La questione riguardava anche il riparto dell'onere della prova: una volta dimostrata dall'Ufficio l'effettiva disponibilità dei fattori-indice, spettava al contribuente fornire una rigorosa prova della provenienza non reddituale delle somme utilizzate, dimostrando che esse erano esenti, già tassate o comunque non imponibili.

La decisione

La sentenza ha confermato la natura presuntiva dell'accertamento sintetico. Il giudice tributario non può disconoscere la capacità contributiva collegata alla disponibilità effettiva dei beni o degli elementi-indice previsti dalla legge e dai decreti ministeriali. L'Amministrazione non deve fornire ulteriori prove oltre all'esistenza di tali elementi; spetta invece al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore, indicando e documentando la provenienza non imponibile delle risorse impiegate. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    La determinazione del reddito effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973

    Gli elementi-indice individuati dalla norma e dai decreti ministeriali costituiscono presunzioni di capacità contributiva. Una volta provata la loro effettiva disponibilità, l'Ufficio è dispensato dal fornire ulteriori dimostrazioni sul reddito presunto.

  • Cassazione, sentenza n. 14434/2010

    Il giudice tributario ... può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale ... delle somme necessarie

    Il contribuente deve dimostrare documentalmente che le risorse utilizzate per mantenere i beni derivano da fonti non imponibili, già tassate o esenti.

  • Cassazione, sentenza n. 9539/2013

    Restando a carico del contribuente ... l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

    L'accertamento fondato su parametri e calcoli statistici qualificati è legittimo se risultano provati i relativi fattori-indice; la prova contraria grava sul contribuente.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico, la disponibilità effettiva di beni o elementi-indice previsti dalla legge può far presumere un determinato livello di reddito.
  • L'Amministrazione finanziaria non deve dimostrare ulteriormente il reddito effettivo oltre alla presenza dei fattori-indice e alla loro riferibilità al contribuente.
  • Il contribuente deve fornire una prova concreta, analitica e documentata dell'origine non imponibile o già tassata delle somme utilizzate.
  • La semplice affermazione di aver utilizzato risparmi, aiuti familiari, prestiti o disponibilità pregresse non è normalmente sufficiente senza documenti idonei, tracciabilità e coerenza temporale.
  • Il giudice può ridurre o escludere la pretesa solo se la prova contraria dimostra che il reddito presunto non esiste o è inferiore, non semplicemente perché ritiene astrattamente inadeguato l'indice utilizzato.

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