Regolamento (UE) 2020/1255
Regolamento (UE) 2020/1255 della Commissione del 7 settembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale nonché nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale e che fissa un tenore massimo di IPA negli alimenti di origine vegetale in polvere utilizzati per la preparazione di bevande (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime UE sui tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) negli alimenti, modificando il regolamento (CE) n. 1881/2006. Conferma e rende in parte permanenti alcune deroghe per prodotti affumicati tradizionalmente in specifici Stati membri, mantenendo i limiti previgenti per la commercializzazione locale. Introduce inoltre un nuovo tenore massimo per gli alimenti di origine vegetale in polvere utilizzati per la preparazione di bevande, per ridurre l’esposizione a IPA derivanti da essiccazione inadeguata.
Modifica i tenori massimi di IPA nel regolamento (CE) n. 1881/2006, introducendo deroghe per taluni prodotti affumicati tradizionalmente e un nuovo limite per alimenti vegetali in polvere destinati alla preparazione di bevande.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e agli Stati membri dell’Unione europea, con riferimento ai contaminanti negli alimenti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1881/2006. Riguarda in particolare: carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale; pesce e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale; alimenti di origine vegetale in polvere per la preparazione di bevande. Le deroghe territoriali si applicano solo alla commercializzazione sul mercato interno dei singoli Stati membri indicati e ai prodotti affumicati all’interno dei loro territori e destinati al consumo locale. Sono previste disposizioni transitorie per gli alimenti legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore del regolamento, fino al 28 marzo 2021.
Modifica dei tenori massimi di IPA negli alimenti
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1881/2006, che stabilisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, con particolare riguardo agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA). La Commissione richiama il principio ALARA e la necessità di fissare i livelli più bassi ragionevolmente ottenibili, compatibilmente con le buone pratiche di fabbricazione, agricole, di pesca e di affumicatura. Il provvedimento tiene conto delle difficoltà tecniche ed organolettiche emerse per taluni prodotti affumicati tradizionalmente in alcuni Stati membri e introduce un ulteriore limite per polveri vegetali destinate alla preparazione di bevande, a tutela della salute umana.
Ambito e ratio dell’intervento
Le considerazioni iniziali evidenziano che, dopo l’abbassamento dei limiti applicabile dal 1° settembre 2014, alcuni Stati membri non sono riusciti a conseguire tenori più bassi di IPA per determinati prodotti affumicati tradizionalmente senza modificare in modo significativo le caratteristiche organolettiche. La Commissione richiama inoltre il monitoraggio svolto dagli Stati membri interessati e la valutazione del 2018, da cui è emerso che in taluni casi la riduzione ulteriore non era economicamente realizzabile né compatibile con le caratteristiche tipiche dei prodotti. Per gli alimenti di origine vegetale in polvere usati per bevande, invece, il problema deriva da pratiche di essiccazione inadeguate che possono determinare elevati livelli di IPA.
Deroghe per le carni affumicate tradizionalmente
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1881/2006. Alcuni Stati membri possono continuare ad autorizzare la commercializzazione sul proprio mercato di carni e prodotti a base di carne affumicati tradizionalmente, prodotti nel territorio nazionale e destinati al consumo interno, anche quando superano i nuovi limiti dell’allegato, purché restino conformi ai limiti previgenti applicabili prima del 1° settembre 2014.
In particolare:
- Irlanda, Croazia, Cipro, Spagna, Polonia e Portogallo: carni e prodotti a base di carne affumicati tradizionalmente;
- Lettonia: carni di suino affumicate tradizionalmente, carni di pollo affumicate a caldo, salsicce affumicate a caldo e carni di selvaggina affumicate a caldo;
- Repubblica slovacca: carni salate affumicate tradizionalmente, bacon affumicato tradizionalmente, salsicce affumicate tradizionalmente (klobása), con definizione di "affumicato in modo tradizionale" come sviluppo di fumo mediante combustione di legno in un affumicatoio;
- Finlandia: carni e prodotti a base di carne affumicati a caldo in modo tradizionale;
- Svezia: carni e prodotti a base di carne affumicati su legno incandescente o altri materiali di origine vegetale.
I limiti previgenti richiamati sono 5,0 μg/kg per il benzo(a)pirene e 30,0 μg/kg per la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene. Gli Stati membri interessati e gli operatori del settore alimentare devono continuare il monitoraggio degli IPA e applicare, ove possibile, buone pratiche di affumicatura senza alterare le caratteristiche organolettiche tipiche.
Deroghe per il pesce e i prodotti della pesca affumicati tradizionalmente
L’articolo 1 sostituisce anche l’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1881/2006. Lettonia, Finlandia e Svezia possono autorizzare la commercializzazione sul proprio mercato di pesce e prodotti della pesca affumicati tradizionalmente, prodotti nel territorio nazionale e destinati al consumo interno, anche se superano i nuovi limiti dell’allegato, purché rispettino i limiti previgenti del 1° settembre 2014.
Le categorie interessate sono:
- Lettonia: pesce affumicato a caldo in modo tradizionale;
- Finlandia: pesci di piccola taglia e prodotti della pesca a base di pesci di piccola taglia affumicati a caldo in modo tradizionale;
- Svezia: pesce e prodotti della pesca affumicati su legno incandescente o altri materiali di origine vegetale.
Anche in questo caso si applicano i limiti di 5,0 μg/kg per il benzo(a)pirene e 30,0 μg/kg per la somma degli IPA indicati. Permangono gli obblighi di monitoraggio e l’adozione di buone pratiche di affumicatura, ove possibile, senza alterare le caratteristiche organolettiche tipiche.
Nuovo limite per alimenti vegetali in polvere per bevande
L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato introducendo il punto 6.1.16, relativo agli alimenti di origine vegetale in polvere per la preparazione di bevande, con esclusione dei prodotti già disciplinati ai punti 6.1.2 e 6.1.11. Il nuovo tenore massimo fissato è pari a:
- 10,0 μg/kg per il benzo(a)pirene;
- 50,0 μg/kg per la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene.
La nota a piè di voce chiarisce che la preparazione di bevande si riferisce all’uso di polveri finemente macinate da aggiungere alle bevande.
Regime transitorio, applicazione ed efficacia
Gli alimenti elencati nell’allegato del regolamento, se già legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore, possono rimanere in commercio fino al 28 marzo 2021. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo è adottato a Bruxelles il 7 settembre 2020 ed è dichiarato conforme al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Deroghe per carni e prodotti a base di carne affumicati tradizionalmente
L’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1881/2006 è sostituito. Irlanda, Croazia, Cipro, Spagna, Polonia e Portogallo possono autorizzare la commercializzazione sul proprio mercato di carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale, prodotti nel territorio nazionale e destinati al consumo interno, anche se superano i limiti del punto 6.1.4 dell’allegato, purché rispettino i tenori massimi applicabili prima del 1° settembre 2014: 5,0 μg/kg per il benzo(a)pirene e 30,0 μg/kg per la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene. Sono inoltre indicati prodotti specifici per Lettonia, Repubblica slovacca, Finlandia e Svezia. Gli Stati membri interessati e gli operatori devono continuare a monitorare la presenza di IPA e applicare, ove possibile, buone pratiche di affumicatura senza alterare le caratteristiche organolettiche tipiche.
Deroghe per pesce e prodotti della pesca affumicati tradizionalmente
L’articolo 7, paragrafo 7, è sostituito. Lettonia, Finlandia e Svezia possono autorizzare la commercializzazione sul proprio mercato di pesce e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale, prodotti nel territorio nazionale e destinati al consumo interno, anche se superano i limiti del punto 6.1.5 dell’allegato, a condizione che rispettino i limiti previgenti: 5,0 μg/kg per il benzo(a)pirene e 30,0 μg/kg per la somma dei quattro IPA indicati. Anche qui permane l’obbligo di monitoraggio e di impiego di buone pratiche di affumicatura, ove possibile, senza alterare le caratteristiche organolettiche.
Nuovo tenore massimo per alimenti vegetali in polvere destinati a bevande
L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato inserendo il punto 6.1.16 per gli alimenti di origine vegetale in polvere per la preparazione di bevande, esclusi i prodotti di cui ai punti 6.1.2 e 6.1.11. Il nuovo limite è fissato a 10,0 μg/kg per il benzo(a)pirene e 50,0 μg/kg per la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene.
Regime transitorio per le merci già legalmente immesse sul mercato
Gli alimenti elencati nell’allegato del regolamento, se legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore del regolamento, possono continuare a essere commercializzati fino al 28 marzo 2021.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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