Regolamento (UE) 2020/1256
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1256 della Commissione del 7 settembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi dalla Malaysia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in via urgente sulla disciplina UE di importazione degli equidi e del loro materiale germinale dalla Malaysia. A seguito della conferma di un caso di peste equina nella penisola malese, la Commissione modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2018/659 per escludere l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni provenienti da tale area. La misura è adottata per ragioni di sanità animale e produce effetti in tempi molto rapidi.
Modifica l’elenco della Malaysia nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, vietando l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di materiale germinale di equidi provenienti dalla penisola malese.
Ambito di applicazione
Si applica all’introduzione nell’Unione europea di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi provenienti dalla Malaysia. La modifica incide sulla classificazione territoriale del paese terzo nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, distinguendo tra "tutto il paese" e "penisola"; per la penisola malese l’ingresso nell’Unione non è più autorizzato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1256: restrizione all’introduzione nell’Unione di equidi e materiale germinale dalla Malaysia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1256 della Commissione, adottato il 7 settembre 2020, interviene sul sistema europeo di autorizzazione delle importazioni di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi. La misura è adottata in seguito alla conferma di un caso positivo di peste equina nella penisola malese e mira a ridurre il rischio sanitario per il territorio dell’Unione.
Contesto normativo
Il provvedimento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di equidi e del relativo materiale germinale, nonché le norme zoosanitarie e di certificazione veterinaria applicabili.
La Commissione richiama inoltre:
- la direttiva 2009/156/CE, che disciplina i movimenti e le importazioni di equidi e richiede che gli equidi importati provengano da un paese terzo indenne da peste equina;
- la direttiva 92/65/CEE, che regola le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni di equidi da paesi terzi o parti di territorio inseriti in elenco;
- il regolamento delegato (UE) 2019/2124, relativo ai controlli ufficiali delle partite in transito attraverso l’Unione.
Ragioni della modifica
Secondo i considerando, il 1° settembre 2020 il dipartimento dei Servizi veterinari della Malaysia ha confermato un test positivo per il genoma del virus della peste equina in campioni prelevati da cavalli nello Stato di Terengganu, nel nord-est della penisola malese. Tale autorità ha dichiarato di effettuare controlli sui movimenti di cavalli su tutto il territorio nazionale e ha informato l’OIE.
Alla luce di questo elemento, la Commissione conclude che l’ingresso nell’Unione di equidi e di materiale germinale provenienti dalla penisola malese non dovrebbe più essere autorizzato.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/659
L’articolo 1 sostituisce la voce relativa alla Malaysia nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/659. La nuova formulazione distingue:
- "MY-0" per il territorio di "tutto il paese";
- "MY-1" per la "penisola".
Per la penisola malese la voce aggiornata comporta la non autorizzazione dell’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di materiale germinale di equidi. Il regolamento non introduce altre condizioni operative, ma agisce come aggiornamento puntuale della lista degli Stati/territori ammessi.
Effetti pratici per operatori e autorità
Per operatori del commercio internazionale, allevatori, intermediari e professionisti del settore veterinario, la conseguenza principale è che non è più possibile importare nell’Unione equidi vivi né sperma, ovuli o embrioni di equidi provenienti dalla penisola malese, salvo diversa disciplina per eventuali altre aree della Malaysia non interessate dalla restrizione secondo l’allegato aggiornato.
La misura rileva anche per i controlli ufficiali in frontiera e per la certificazione veterinaria, che devono essere coerenti con l’elenco aggiornato dei territori autorizzati.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Sintesi operativa
Il regolamento ha portata limitata ma immediata: aggiorna l’elenco dei territori autorizzati per le importazioni di equidi e materiale germinale, escludendo la penisola malese per motivi di sanità animale. Per gli operatori, ciò comporta un divieto di introduzione nell’Unione per le partite interessate, con applicazione uniforme in tutta l’Unione a partire dall’entrata in vigore.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei paesi autorizzati
L’articolo 1 sostituisce la voce relativa alla Malaysia nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659. La nuova voce distingue tra "MY-0" (tutto il paese) e "MY-1" (penisola), ma per la penisola è indicata la non autorizzazione all’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di materiale germinale di equidi.
Motivazione sanitaria della restrizione
La modifica è giustificata dal riscontro, il 1° settembre 2020, di un test positivo per il virus della peste equina in cavalli nello Stato di Terengganu, nella penisola malese. La Commissione considera quindi non più autorizzabile l’ingresso nell’Unione di equidi e materiale germinale provenienti dalla penisola malese.
Rinvio alle basi normative settoriali
Il regolamento si fonda sulla direttiva 92/65/CEE per il materiale germinale e sulla direttiva 2009/156/CE per gli equidi vivi, richiamando anche le norme sui controlli ufficiali in transito del regolamento delegato (UE) 2019/2124. Il regolamento (UE) 2018/659 è l’atto modificato e contiene l’elenco dei paesi terzi autorizzati nonché le pertinenti norme zoosanitarie e di certificazione veterinaria.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il preambolo sottolinea la necessità che la misura produca effetto il prima possibile per contenere i rischi per la sanità animale.
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