Regolamento (UE) 2020/1259
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1259 della Commissione dell’8 settembre 2020 recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 9 settembre 2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa in 65 EUR/t il dazio all’importazione per il riso semigreggio, codice NC 1006 20, diverso dal riso Basmati. La misura è adottata in applicazione del meccanismo previsto dall’accordo UE-USA sul metodo di calcolo dei dazi per il riso semigreggio e tiene conto dei quantitativi di titoli d’importazione rilasciati nel periodo 1° settembre 2019-31 agosto 2020. Il regolamento abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2020/383 e si applica immediatamente dalla data di pubblicazione.
Fissazione del dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio (NC 1006 20), diverso dal riso Basmati, a decorrere dal 9 settembre 2020.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di riso semigreggio classificato al codice NC 1006 20, limitatamente al prodotto diverso dal riso Basmati. Riguarda gli operatori che importano tale merce e incide sulla determinazione del dazio doganale; non disciplina altri tipi di riso né altri prodotti agricoli. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fissazione dei dazi all’importazione per alcuni tipi di riso semigreggio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1259 della Commissione disciplina l’aggiornamento del dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio, codice NC 1006 20, diverso dal riso Basmati. La misura si inserisce nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e attua il meccanismo concordato tra Unione europea e Stati Uniti sul calcolo dei dazi per tale categoria di prodotto.
Base giuridica e presupposti della misura
La Commissione richiama l’articolo 183, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Nei considerando si precisa che, sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, sono stati rilasciati titoli d’importazione per 650 037 tonnellate di riso semigreggio, esclusi i titoli relativi al riso Basmati, nel periodo dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020. Tale dato giustifica la modifica del dazio precedentemente fissato.
Dazio applicabile
L’articolo 1 stabilisce che il dazio all’importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, diverso dal riso Basmati, è pari a 65 EUR/t. La disposizione è di immediata rilevanza operativa per gli importatori e per le attività di sdoganamento interessate.
Abrogazione del regolamento precedente
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/383 della Commissione, che disciplinava la materia fino al nuovo aggiornamento. L’abrogazione assicura la sostituzione del precedente livello di dazio con quello ora fissato.
Entrata in vigore
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale sottolinea l’urgenza della misura, affermando che il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni dal termine del periodo di riferimento considerato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e contesto applicativo
La Commissione adotta il regolamento ai sensi dell’articolo 183, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il provvedimento attua il metodo di calcolo dei dazi sul riso semigreggio previsto dall’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio.
Determinazione del dazio all’importazione
Per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, diverso dal riso Basmati, il dazio all’importazione è fissato a 65 EUR/t. La determinazione deriva dalle informazioni sulle quantità di titoli d’importazione rilasciati per il periodo 1° settembre 2019-31 agosto 2020, pari a 650 037 tonnellate.
Abrogazione del precedente regolamento
È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/383 della Commissione, che aveva fissato i dazi all’importazione applicabili a partire dal 9 marzo 2020.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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