Cassazione Penale, Sentenza n. 14962/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi. 1) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603 c.p.p.: il Tribunale di appello avrebbe riformato l'assoluzione del Giudice di pace basandosi su diverso apprezzamento della prova dichiarativa (testimonianze e dichiarazione della persona offesa) senza disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale né fornire la "motivazione rafforzata" richiesta per il ribaltamento dell'assoluzione; particolare rilievo assumeva il fatto che una testimonianza era stata acquisita come sommarie informazioni su accordo delle parti e quindi non escussa in contraddittorio. 2) Difetto di motivazione in ordine alla liquidazione del danno: il Tribunale avrebbe liquidato il risarcimento con criteri equitativi in assenza di prova del danno, rendendo la condanna civile generica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto al primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, rilevando che il giudice di appello era obbligato a rinnovare l'istruttoria sulle prove dichiarative ritenute decisive e a fornire motivazione rafforzata per il sovvertimento dell'assoluzione. Il secondo motivo è stato assorbito. Conseguenza pratica: la condanna al risarcimento e la liquidazione dei danni disposte dal Tribunale sono state cassate e il procedimento civile sarà nuovamente valutato dal giudice civile in sede d'appello.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5
La Corte interpreta la norma come imposizione di una rinnovazione mirata delle prove dichiarative ritenute erroneamente valutate e decisive per il diverso esito processuale, non come obbligo di rinnovazione integrale di tutte le prove; la rinnovazione è necessaria anche quando le dichiarazioni erano state acquisite con accordo delle parti o fuori dal contraddittorio
art. 612 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di minaccia, ossia il delitto contestato all'imputata; citata per indicare il fatto-reato in contestazione
legge n. 103 del 23 giugno 2017
Ha introdotto il comma 3‑bis all'art. 603 c.p.p. imponendo disposizioni sull'obbligo di rinnovazione in caso di appello del pubblico ministero contro proscioglimento per valutazione della prova dichiarativa; inserimento che ha generato la giurisprudenza interpretativa delle Sezioni Unite
d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (riforma "Cartabia")
Ha modificato la formulazione dell'art. 603 c.p.p.; la Corte osserva che la nuova formulazione, applicabile al caso di specie, non muta i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità riguardo alla rinnovazione mirata delle prove
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato per la modalità di trattazione del ricorso senza intervento delle parti (modifiche legislative recenti), ma non decisivo sul punto di merito; la Corte ha proceduto a decisione anche in mancanza di costituzione delle parti in Cassazione
Giurisprudenza: Sezioni Unite ("Troise", "Cremonini") e altre pronunce di legittimità
La Corte richiama e conforma la propria decisione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità: la rinnovazione dell'istruttoria in appello è obbligatoria quando la diversa valutazione delle prove dichiarative sia stata specificamente contestata e ritenuta decisiva; inoltre, è richiesta motivazione rafforzata in caso di sovvertimento di un'assoluzione
Massime di principio
- Se in appello si ribalta un'assoluzione sulla base di una diversa valutazione di dichiarazioni/testimonianze, il giudice d'appello è obbligato a rinnovare, almeno in modo mirato, l'istruttoria sulle prove dichiarative ritenute decisive.
- La rinnovazione riguarda le prove di cui sia stata specificamente denunciata l'erronea valutazione e quelle che risultino decisive per l'alternativa proscioglimento/condanna; non è necessario rinnovare tutte le prove in modo automatico.
- Quando le dichiarazioni provengono da verbali acquisiti su accordo delle parti o da sommarie informazioni non rese in contraddittorio, la loro rinnovazione in contraddittorio è particolarmente richiesta prima di fondare su di esse un ribaltamento dell'esito processuale.
- Nel caso di totale riforma di una sentenza di assoluzione, il giudice d'appello deve fornire una motivazione "rafforzata": argomentare puntualmente perché il diverso apprezzamento è l'unico ragionevole e supera il dubbio processuale.
- La liquidazione dei danni in favore della parte civile richiede una base probatoria: il ricorso esclusivo a criteri equitativi senza prova del danno può essere viziato e assorbito ove venga annullata la base istruttoria che ha condotto alla condanna.
- Per chi impugna è strategico indicare con precisione quali dichiarazioni si ritengono state erroneamente valutate e chiedere espressamente la rinnovazione istruttoria, oltre a sollecitare la motivazione rafforzata se si chiede il mantenimento dell'esito sfavorevole all'imputato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14853/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14854/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14855/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14857/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14861/2026 del 24/04/2026
- Sentenza penale · 24 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 14862/2026 del 24/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →