Parere del Garante n. 158 del 07/03/2024
Parere sullo schema di decreto di modifica del decreto 4 agosto 2017 del Ministero dell’economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero della salute, avente ad oggetto l’individuazione delle modalità di esercizio della facoltà di opposizione all’alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico con i dati pregressi al 18 maggio 2020 - 7 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sullo schema di modifica del decreto 4 agosto 2017 relativo al Fascicolo Sanitario Elettronico, limitatamente alla disciplina delle modalità con cui l’assistito può opporsi all’alimentazione del FSE con i dati clinici pregressi al 18 maggio 2020. Il parere è però subordinato alla realizzazione, da parte del Ministero della salute e delle Regioni/Province autonome, di una campagna informativa efficace, concordata con l’Autorità, ampia e capillare, da svolgersi entro il termine di legge e con strumenti idonei a raggiungere tutti gli interessati. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’attuazione del FSE 2.0 e delle precedenti prescrizioni del Garante sulla necessità di garantire agli assistiti una scelta realmente consapevole rispetto al recupero dei dati pregressi.
Parere favorevole con condizione sullo schema di decreto MEF-MIN SALUTE che disciplina le modalità di opposizione all’alimentazione del FSE con dati pregressi al 18 maggio 2020
Opposizione all’alimentazione del FSE con dati pregressi al 18 maggio 2020
Il Garante per la protezione dei dati personali esamina lo schema di decreto del MEF, adottato di concerto con il Ministero della salute, che modifica il decreto 4 agosto 2017 per disciplinare le modalità di esercizio dell’opposizione all’alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico con i dati e documenti clinici generati da prestazioni erogate dal SSN prima del 18 maggio 2020. Il parere è reso ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 9, comma 7, del d.l. n. 139/2021.
Quadro normativo e precedenti interlocuzioni
Lo schema si inserisce nel sistema del FSE delineato dall’art. 12 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, dal d.P.C.M. 29 settembre 2015, n. 178, e dal d.m. 7 settembre 2023 sul FSE 2.0. Il Garante richiama i propri precedenti pareri del 7 aprile 2022, del 22 agosto 2022, dell’8 giugno 2023 e del 21 dicembre 2023, nei quali aveva già affrontato il tema del recupero del pregresso e della necessità di una campagna informativa idonea a garantire una scelta consapevole degli assistiti.
Contenuto dello schema di decreto
Lo schema, composto da due articoli e corredato da disciplinare tecnico, modello di delega e modello di informativa, introduce l’art. 5-bis nel d.m. 4 agosto 2017. Tale disposizione individua le funzionalità del portale del Sistema TS utilizzabili, per un periodo di 30 giorni successivo alla campagna informativa prevista dall’art. 27 del d.m. 7 settembre 2023, per manifestare l’opposizione all’alimentazione del FSE con i dati pregressi.
L’opposizione può essere espressa:
- accedendo all’area riservata del portale Sistema TS con identità digitale;
- in mancanza, con i dati della tessera sanitaria o con il codice STP per gli stranieri temporaneamente presenti;
- tramite la propria ASL di assistenza o gli USMAF-SASN per i naviganti e aeronaviganti assistiti SASN, mediante specifica delega (allegato F).
Lo schema disciplina anche la revoca di un’opposizione già espressa e la trasmissione delle informazioni a INI per la registrazione nell’anagrafe nazionale dei consensi e revoche di cui all’art. 5 del d.m. 4 agosto 2017.
Alimentazione automatica del FSE e dati interessati
Il Garante ricorda che l’art. 27 del d.m. 7 settembre 2023 prevede una campagna informativa da effettuarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, dunque entro il 24 aprile 2024, seguita dall’alimentazione automatica del FSE con i dati e documenti digitali sanitari disponibili relativi a prestazioni erogate dal SSN fino al 18 maggio 2020, limitatamente agli assistiti che non abbiano esercitato l’opposizione.
Restano distinti i dati e documenti relativi a prestazioni erogate al di fuori del SSN fino al 18 maggio 2020, inseribili nel FSE solo su iniziativa dell’assistito tramite il Taccuino personale, mentre per quelli successivi al 19 maggio 2020 opera il regime ordinario di alimentazione previsto dalla disciplina vigente.
Rilievi del Garante e garanzie richieste
Nel corso dell’istruttoria, il Garante rileva che lo schema recepisce alcune esigenze di tutela già evidenziate dall’Autorità, tra cui:
- la possibilità di esercitare l’opposizione anche per gli interessati sprovvisti di codice fiscale;
- la puntuale individuazione dei soggetti che possono ricevere la delega e operare in via sostitutiva;
- la definizione dei tempi di conservazione delle informazioni sulle opposizioni e sulle deleghe;
- la corretta individuazione dei ruoli di trattamento, con particolare riguardo al MEF quale responsabile del trattamento per i servizi resi tramite INI, nei limiti delle attività tecniche e organizzative necessarie al funzionamento del sistema;
- la descrizione dei trattamenti successivi alla manifestazione dell’opposizione;
- la predisposizione di un’informativa specifica per l’interessato.
Il Garante richiama inoltre l’ulteriore decreto attuativo, ancora in corso di predisposizione, previsto dall’art. 12, commi 15-ter e 15-septies, del d.l. n. 179/2012, necessario per disciplinare le modalità con cui il Sistema TS renderà disponibili al FSE ulteriori dati e documenti sanitari tramite INI.
Parere finale e condizione apposta
L’Autorità esprime parere favorevole sullo schema di decreto, ma lo subordina a una condizione precisa: il Ministero della salute e le Regioni/Province autonome devono realizzare, d’intesa con il Garante, una campagna informativa efficace per rendere pienamente consapevoli gli assistiti del diritto di opporsi all’alimentazione del FSE con i dati pregressi al 18 maggio 2020.
La campagna deve svolgersi per un congruo arco temporale e mediante una pluralità di canali, tra cui quotidiani nazionali e locali, comunicazioni radiofoniche e televisive, servizio postale, piattaforme e app sanitarie, con il coinvolgimento delle strutture territoriali come ASL, farmacie, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. La finalità dichiarata è prevenire trattamenti illeciti di dati personali e assicurare un esercizio realmente consapevole del diritto di opposizione.
Punti principali
Oggetto dello schema di decreto
Lo schema, trasmesso dal MEF il 19 febbraio 2024, modifica il d.m. 4 agosto 2017 per definire un’unica funzionalità nazionale di esercizio dell’opposizione all’alimentazione del FSE con dati e documenti clinici pregressi al 18 maggio 2020, individuando nel portale del Sistema Tessera Sanitaria il punto unico di raccolta telematico.
Modalità di esercizio dell’opposizione e ruolo degli intermediari
La facoltà di opposizione può essere espressa tramite area riservata del portale Sistema TS, con identità digitale oppure, in mancanza, con tessera sanitaria o codice STP. È prevista anche la possibilità di agire tramite ASL o USMAF-SASN mediante delega. Lo schema disciplina inoltre la revoca dell’opposizione e la trasmissione delle informazioni a INI per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dei consensi e delle revoche.
Contesto normativo e attuazione del FSE 2.0
Il parere si colloca nel quadro dell’art. 27 del d.m. 7 settembre 2023, che prevede una campagna informativa entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, cioè entro il 24 aprile 2024, e la possibilità per gli assistiti di opporsi entro 30 giorni. Il Garante richiama anche i propri precedenti pareri del 2022 e del 2023, nei quali aveva chiesto garanzie specifiche sul recupero dei dati pregressi.
Condizione posta dal Garante
Il parere favorevole è subordinato all’adozione, d’intesa con l’Autorità, di una campagna informativa efficace, per un congruo periodo e con pluralità di canali di comunicazione, inclusi mezzi nazionali e locali, radio, televisione, servizio postale, piattaforme e app sanitarie, nonché con il coinvolgimento di ASL, farmacie, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.
Finalità di tutela
La condizione è posta per assicurare una piena consapevolezza dell’esercizio del diritto di opposizione e prevenire trattamenti illeciti dei dati personali nel processo di alimentazione automatica del FSE con i dati sanitari pregressi.
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