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Circolare

Circolare numero 179 del 26-7-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la legge 5 marzo 1990, n. 45, che estende ai liberi professionisti la facoltà di ricongiungere i periodi assicurativi maturati presso le Casse professionali con quelli accreditati nelle gestioni INPS dei lavoratori dipendenti e autonomi, ai fini di una pensione unica. Sono indicati i soggetti interessati, le modalità di trasferimento dei contributi e di calcolo dell’onere, le regole per il pagamento rateale, le prime indicazioni operative per la presentazione e la sospensione delle domande in attesa di istruzioni ulteriori. La circolare chiarisce inoltre le ipotesi di ricongiunzione presso le Casse professionali, i casi di pensione di anzianità, le ricongiunzioni successive, la gestione dei periodi coincidenti e la possibilità di esercizio da parte dei superstiti.

Ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti

Ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti

La circolare illustra l’applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 45, che estende ai liberi professionisti la facoltà di ricongiungere i periodi assicurativi maturati presso le Casse professionali con quelli esistenti nelle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti e autonomi. Il provvedimento completa, per tale categoria, il meccanismo già previsto dalla legge n. 29/1979 per l’AGO e le gestioni sostitutive, con l’obiettivo di consentire la liquidazione di una pensione unica o, in alcuni casi, di un supplemento di pensione.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda, da un lato, il lavoratore dipendente pubblico o privato e il lavoratore autonomo che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti; dall’altro, il libero professionista che abbia avuto contribuzione in gestioni da lavoratore dipendente o autonomo. La circolare precisa inoltre che sono ricongiungibili anche i periodi maturati in diverse Casse professionali tra quelle elencate in allegato.

Ricongiunzione verso l’AGO e le gestioni dei lavoratori autonomi

Ai sensi dell’art. 1, primo comma, il soggetto interessato può chiedere che tutti i periodi di contribuzione presso le forme previdenziali dei liberi professionisti siano trasferiti nella gestione in cui risulta iscritto come lavoratore dipendente o autonomo, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione. In alternativa, dopo il compimento dell’età pensionabile, la ricongiunzione può essere richiesta in una gestione nella quale siano accreditabili almeno 10 anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio, riferita ad attività effettivamente esercitata.

La circolare segnala però che, su questo punto, sono attese successive comunicazioni per chiarire in quale gestione pensionistica debba ritenersi maturato il requisito dell’età pensionabile.

Ricongiunzione verso le Casse professionali

L’art. 1, secondo comma, attribuisce al libero professionista la facoltà opposta: trasferire nella propria Cassa professionale i periodi di contribuzione maturati presso l’AGO, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi o altre gestioni dei lavoratori dipendenti. Sono inoltre ricongiungibili i periodi già esistenti presso diverse Casse professionali.

Anche in questo caso è prevista una facoltà alternativa, esercitabile dopo l’età pensionabile, presso una gestione in cui il richiedente possa far valere almeno 10 anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio, sempre con riferimento ad attività effettivamente esercitata. Le domande di comunicazione e trasferimento provenienti dalle Casse possono essere lavorate, in via provvisoria, con la procedura automatizzata Tr.c/O1 bis, sostituendo nei prodotti i riferimenti alla legge n. 29/1979 con quelli alla legge n. 45/1990.

Onere di ricongiunzione e modalità di calcolo

L’art. 2 stabilisce che la gestione cedente trasferisce i contributi di pertinenza maggiorati dell’interesse composto del 4,50% annuo. La gestione presso cui avviene la ricongiunzione pone a carico del richiedente la differenza tra la riserva matematica necessaria per coprire il periodo utile e le somme trasferite dalla gestione o dalle gestioni di provenienza.

Per il calcolo della riserva matematica:

  • per la ricongiunzione nell’AGO si applicano le tabelle del D.M. 19 febbraio 1981;
  • per le gestioni dei lavoratori autonomi si utilizzano le tariffe predisposte per il riscatto del periodo di corso legale di laurea, richiamate dalle circolari n. 90 del 3 maggio 1988 e n. 148 del 4 luglio 1988.

La circolare precisa che, per le ricongiunzioni nell’AGO e nelle gestioni speciali degli autonomi, è necessario un approfondimento ministeriale, poiché le Casse professionali non trasmettono dati retributivi ma reddituali.

Rateizzazione dell’onere

Il pagamento dell’onere può essere richiesto in rate mensili non superiori alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti. Sulle rate è dovuto un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, riferito al periodo di 12 mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.

Il debito residuo alla decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al numero di rate concesso.

Presentazione delle domande e sospensione operativa

In attesa della predisposizione di un modulo specifico, le SAP possono utilizzare provvisoriamente i moduli già impiegati per la ricongiunzione ai sensi dell’art. 1 della legge n. 29/1979, opportunamente adattati. Le domande presentate in base alla nuova legge devono, per il momento, essere tenute in sospeso.

La stessa sospensione viene indicata anche per le domande di ricongiunzione da parte di liberi professionisti già titolari di pensione di anzianità.

Pensione di anzianità e supplemento

L’art. 1, quinto comma, consente al libero professionista già titolare di pensione di anzianità di chiedere all’ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo maturato successivamente e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta può essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione.

Le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria e le somme effettivamente versate restano integralmente a carico del richiedente.

Ricongiunzioni successive

L’art. 3 prevede che la facoltà di ricongiunzione sia, in linea generale, esercitabile una sola volta. È tuttavia ammessa una nuova ricongiunzione se, dopo la data di efficacia della prima, il richiedente acquisisce un ulteriore periodo di almeno 10 anni di assicurazione, di cui almeno 5 di contribuzione continuativa in regime obbligatorio riferita ad attività effettivamente esercitata.

Al momento del pensionamento è inoltre possibile ricongiungere ulteriori periodi successivi alla prima ricongiunzione, qualunque sia la loro durata, ma esclusivamente presso la gestione che aveva già ricevuto la precedente ricongiunzione.

Determinazione del diritto e della misura della pensione

La pensione unica derivante dalla ricongiunzione è liquidata secondo le norme vigenti nella gestione presso cui la posizione assicurativa viene accentrata. Tale regola opera purché i periodi ricongiunti non siano inferiori a 35 anni oppure sia stata raggiunta l’età prevista per il collocamento a riposo per il diritto alla pensione di vecchiaia, restando ferme le regole speciali per pensione di inabilità o invalidità.

Per i contributi versati in misura fissa, ai fini pensionistici si assume come reddito o retribuzione il decuplo del contributo stesso.

Coincidenza di periodi assicurativi

L’art. 6 disciplina i casi di sovrapposizione di periodi coperti da contribuzione. In presenza di coincidenze, sono considerati utili ai fini della ricongiunzione i contributi relativi ad attività effettiva; in mancanza di attività effettiva, valgono i contributi di importo più elevato.

La contribuzione non presa in considerazione deve essere rimborsata su richiesta dell’interessato con gli interessi legali. I versamenti volontari non utilizzati vengono invece scomputati dall’onere dovuto per la ricongiunzione.

Facoltà esercitabile dai superstiti

La circolare precisa che le facoltà di ricongiunzione possono essere esercitate anche dai superstiti dell’interessato, purché entro due anni dal decesso.

Casse professionali interessate

L’allegato elenca le Casse e gli enti di previdenza per i liberi professionisti destinatari della normativa, tra cui:

  • Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore di avvocati e procuratori;
  • Cassa nazionale di previdenza per ingegneri e architetti;
  • Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri;
  • Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti;
  • Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;
  • ENPAV;
  • ENPAF;
  • ENPACL;
  • Cassa notariato;
  • Fondo di previdenza per gli spedizionieri doganali (FPSD);
  • ENPAM;
  • ENPAO.

Indicazioni finali di coordinamento

La circolare conclude richiamando il fatto che molte disposizioni della legge n. 45/1990 ricalcano quelle della legge n. 29/1979; per questo motivo, ove non vi siano specifiche varianti, le istruzioni già esistenti per la legge precedente possono essere utilizzate anche per la nuova disciplina. Restano comunque riservate ulteriori istruzioni ministeriali per i profili non ancora definiti.

Punti principali

Estensione della ricongiunzione ai liberi professionisti

La legge n. 45/1990 completa il sistema introdotto dalla legge n. 29/1979, consentendo il coordinamento dei periodi assicurativi tra gestioni INPS e Casse di previdenza dei liberi professionisti. La circolare precisa che, salvo differenze specifiche, le istruzioni già impartite per la legge n. 29/1979 possono essere utilizzate anche per questa nuova disciplina.

Ricongiunzione verso AGO, gestioni speciali e altre gestioni dipendenti/autonomi

Il lavoratore dipendente pubblico o privato, oppure autonomo, già iscritto a una forma obbligatoria per liberi professionisti, può chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nella gestione di iscrizione attuale, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione. In alternativa, dopo il compimento dell’età pensionabile, la ricongiunzione può essere chiesta presso una gestione in cui risultino almeno 10 anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio riferita ad attività effettivamente esercitata.

Ricongiunzione verso le Casse dei liberi professionisti

Il libero professionista che abbia periodi in gestioni da lavoratore dipendente o autonomo può ricongiungerli nella propria Cassa professionale; sono ricongiungibili anche periodi maturati in diverse Casse professionali. Anche in questo caso è prevista l’alternativa, dopo l’età pensionabile, di chiedere la ricongiunzione presso una gestione con almeno 10 anni di contribuzione continuativa. Le richieste delle Casse di comunicazione e trasferimento delle posizioni possono essere evase con la procedura automatizzata Tr.c/O1 bis, sostituendo nei prodotti i riferimenti alla legge n. 29/1979 con quelli alla legge n. 45/1990.

Onere di ricongiunzione, riserva matematica e rateizzazione

La gestione cedente trasferisce i contributi maggiorati dell’interesse composto al 4,50% annuo; la gestione accentrante pone a carico dell’interessato la differenza tra la riserva matematica e quanto trasferito. Per il calcolo della riserva matematica nelle ricongiunzioni nell’AGO si usano le tabelle del D.M. 19 febbraio 1981; per le gestioni autonome si fa riferimento alle tariffe già predisposte per il riscatto del corso legale di laurea. Il pagamento può avvenire in rate mensili, su domanda, fino a metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con interesse annuo composto indicizzato ISTAT; l’eventuale residuo alla decorrenza della pensione può essere trattenuto sulla pensione stessa.

Domande, moduli e sospensione delle pratiche

Per le domande da presentare nel F.P.L.D. o nelle gestioni autonome, le SAP possono temporaneamente usare i moduli previsti per la ricongiunzione ex legge n. 29/1979, adattandoli alla nuova disciplina. Le domande presentate devono, per il momento, essere tenute in sospeso in attesa di un’apposita modulistica e di successive istruzioni.

Ricongiunzione presso le Casse professionali e pensione di anzianità

Il professionista già titolare di pensione di anzianità può chiedere alla Cassa/ente erogatore la ricongiunzione dei periodi successivi e ottenere un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione. La richiesta è esercitabile una sola volta entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione; le differenze tra riserva matematica e somme versate restano a carico dell’interessato. Le domande di questo tipo devono anch’esse essere momentaneamente sospese.

Ricongiunzioni successive e limiti di esercizio

La facoltà di ricongiunzione è di regola esercitabile una sola volta; fa eccezione l’ipotesi in cui, dopo la data di efficacia della prima ricongiunzione, il richiedente maturi almeno 10 anni di assicurazione, di cui almeno 5 di contribuzione continuativa in regime obbligatorio riferita ad attività effettivamente esercitata. Al pensionamento è comunque possibile ricongiungere ulteriori periodi successivi, anche di durata inferiore, ma solo nella gestione che ha già ricevuto la precedente ricongiunzione.

Coincidenza di periodi e rimborsi

In caso di sovrapposizione di periodi assicurativi, sono considerati utili i contributi relativi ad attività effettiva oppure, se questa manca, quelli di importo più elevato. La contribuzione non utilizzata viene rimborsata su richiesta dell’interessato con interessi legali; i versamenti volontari non considerati sono invece scomputati dall’onere di ricongiunzione.

Superstiti e elenco delle Casse interessate

Le facoltà di ricongiunzione possono essere esercitate anche dai superstiti entro due anni dal decesso dell’interessato. La circolare allega l’elenco delle Casse professionali destinatarie, tra cui avvocati e procuratori, ingegneri e architetti, geometri, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, veterinari, farmacisti, consulenti del lavoro, notariato, spedizionieri doganali, medici e ostetriche.

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