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Circolare

Circolare numero 180 del 27-7-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 387/1989, che ha esteso l'esenzione IRPEF alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, comprensiva dell'indennità integrativa speciale. In conseguenza, tali pensioni non vanno più considerate nel reddito rilevante per il diritto all'integrazione al trattamento minimo; i titolari che abbiano già presentato dichiarazioni reddituali includendo tali somme devono presentare una nuova dichiarazione per ciascun anno interessato, così da consentire la riliquidazione della prestazione. Resta invece fermo che, per la disciplina anteriore alla legge n. 638/1983, queste pensioni non assumono alcun rilievo ai fini dell'integrazione al minimo delle pensioni INPS, perché non derivano da forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale IVS.

Non imponibilità IRPEF delle pensioni privilegiate ordinarie tabellari dei militari di leva e riflessi sull'integrazione al trattamento minimo

Esenzione IRPEF delle pensioni privilegiate ordinarie tabellari dei militari di leva

La circolare dà applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 387 del 4-11 luglio 1989, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie speciale - n. 29 del 19 luglio 1989. La pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estendeva l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.

Ambito dell'esenzione fiscale

A seguito del chiarimento fornito dal Ministero delle Finanze con circolare n. 16 del 12 ottobre 1989, le pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" corrisposte ai militari in servizio di leva per menomazioni riportate a causa del servizio devono essere considerate esenti da IRPEF. L'esenzione viene espressamente estesa anche all'annessa indennità integrativa speciale.

Effetti sul reddito rilevante per l'integrazione al trattamento minimo

La conseguenza principale della non assoggettabilità all'IRPEF è che tali pensioni non devono più essere computate nel reddito utile ai fini del riconoscimento del diritto all'integrazione al trattamento minimo. Il richiamo normativo è all'art. 6 della legge n. 638/1983 e all'art. 1 della legge n. 222/1984, che collegano il beneficio al non superamento di determinati limiti di reddito assoggettabile a imposta.

Nuova dichiarazione reddituale e riliquidazione delle pensioni

I titolari delle pensioni interessate che abbiano già presentato, per gli anni 1983 e seguenti, dichiarazioni reddituali comprensive anche degli importi di tali pensioni devono essere invitati a presentare una nuova dichiarazione reddituale per ciascun anno interessato. Nella nuova dichiarazione dovranno essere indicati soltanto i redditi effettivamente da prendere in considerazione ai fini dell'integrazione al minimo. Sulla base di tali dichiarazioni si dovrà procedere alla riliquidazione della pensione, con eventuale integrazione totale o parziale al trattamento minimo.

Limiti rispetto alla disciplina previgente

La circolare precisa inoltre che, con riferimento alla disciplina precedente all'art. 6 della legge n. 638/1983, queste pensioni non avevano comunque rilevanza ai fini dell'integrazione al minimo delle pensioni INPS. Il motivo è che non derivano da forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale IVS; sul punto viene richiamata la circolare n. 53401 Prs. del 25 marzo 1970.

Punti principali

Pronuncia della Corte Costituzionale e oggetto dell'esenzione

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989, pubblicata sulla G.U. Serie speciale n. 29 del 19 luglio 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, del DPR n. 601/1973 nella parte in cui non estendeva l'esenzione dall'IRPEF alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva. Il Ministero delle Finanze, con circolare n. 16 del 12 ottobre 1989, ha precisato che l'esenzione comprende anche l'annessa indennità integrativa speciale.

Effetti fiscali sulle pensioni privilegiate ordinarie tabellari

Le pensioni privilegiate ordinarie tabellari corrisposte ai militari in servizio di leva per menomazioni riportate a causa del servizio non sono soggette a imposizione fiscale IRPEF. L'esenzione non riguarda solo la pensione in sé, ma anche l'indennità integrativa speciale collegata alla prestazione.

Incidenza sul diritto all'integrazione al trattamento minimo

Poiché le pensioni in questione non sono più assoggettate a IRPEF, esse non devono essere computate nel reddito da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento dell'integrazione al trattamento minimo. Il riferimento normativo richiamato è l'art. 6 della legge n. 638/1983 e l'art. 1 della legge n. 222/1984, che collegano il diritto al non superamento di determinati redditi imponibili.

Nuova dichiarazione reddituale e riliquidazione

I titolari delle pensioni che abbiano già dichiarato, per gli anni 1983 e/o successivi, redditi comprensivi dell'importo di tali pensioni devono essere invitati a presentare una nuova dichiarazione reddituale, distinta per ciascun anno interessato. Nella nuova dichiarazione devono essere indicati solo i redditi effettivamente da considerare ai fini del diritto all'integrazione al trattamento minimo. Sulla base di tali dichiarazioni deve essere effettuata la riliquidazione della pensione per l'eventuale integrazione, totale o parziale, al trattamento minimo.

Disciplina previgente e limiti di rilevanza ai fini del minimo INPS

La circolare chiarisce che, con riferimento alla normativa anteriore all'art. 6 della legge n. 638/1983, le pensioni in parola non assumono comunque rilievo ai fini dell'integrazione al minimo delle pensioni INPS. Ciò deriva dal fatto che tali trattamenti non sono riconducibili a forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale IVS, come già affermato nella circolare n. 53401 Prs. del 25 marzo 1970.

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