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Circolare

Circolare numero 181 del 27-7-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n. 69 e n. 70 del febbraio 1990 in materia di integrazione al minimo delle pensioni di riversibilita' per i lavoratori autonomi. Vengono indicati i casi in cui l'integrazione spetta quando la pensione di riversibilita' si cumula con altre pensioni dirette, nonche' le ipotesi che restano escluse per i periodi anteriori al 1 ottobre 1983. Sono inoltre richiamate le modalita' operative per la ricostituzione delle pensioni e le precedenti istruzioni applicative.

Sentenze Corte Costituzionale n. 69 e n. 70 del 1990 sull'integrazione al minimo delle pensioni di riversibilita'

Sentenze n. 69 e n. 70 del 1990 sull'integrazione al minimo delle pensioni di riversibilita'

La circolare esamina gli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n. 69 e n. 70 del 20-22 febbraio 1990 in materia di integrazione al trattamento minimo delle pensioni di riversibilita'. Il documento precisa le ipotesi in cui, a seguito del cumulo con altre pensioni dirette, l'integrazione deve essere riconosciuta, e distingue tali casi dalle fattispecie che, per i periodi anteriori al 1 ottobre 1983, restano escluse.

Contenuto delle decisioni della Corte Costituzionale

Con la sentenza n. 69/1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1990, n. 9, serie speciale, la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in presenza di determinate pensioni dirette, quando il trattamento complessivo superi il minimo.

In particolare, la pronuncia riguarda i casi di cumulo con:

  • pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso Fondo speciale CD/CM;
  • pensione diretta di invalidita' a carico della Gestione speciale per i commercianti;
  • pensione diretta a carico dello Stato.

Con la sentenza n. 70/1990, la Corte ha invece dichiarato l'illegittimita' costituzionale della medesima disposizione nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della Gestione speciale CD/CM quando il titolare sia anche destinatario di pensione diretta a carico della Gestione commercianti e il trattamento complessivo risulti superiore al minimo.

Questioni dichiarate inammissibili

La circolare segnala che la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita' delle altre questioni sollevate dal Pretore di Lucca con l'ordinanza del 30 novembre 1988, sia con riferimento all'art. 1 della legge n. 9/1963 sia con riferimento all'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613.

Tale esito deriva dal fatto che le questioni erano gia' state oggetto di precedenti pronunce di illegittimita' costituzionale, in particolare:

  • sentenze n. 373 e n. 488 del 1989;
  • sentenze n. 179 e n. 250 del 1989;
  • sentenza n. 1086 del 1988;
  • sentenza n. 504 del 1989.

Criteri applicativi delle sentenze

La circolare chiarisce che la Corte ha deciso nei limiti delle specifiche questioni sottoposte alla sua attenzione. Di conseguenza, l'integrazione al minimo deve essere riconosciuta ai titolari di pensione di riversibilita' a carico della Gestione CD/CM che risultino anche titolari di pensione diretta:

  • a carico della Gestione commercianti;
  • a carico dello Stato.

Per l'applicazione operativa delle pronunce si rinvia alle istruzioni gia' impartite in occasione di precedenti decisioni analoghe della Corte, richiamate nella circolare stessa.

Situazioni che restano escluse per i periodi anteriori al 1 ottobre 1983

Per i periodi precedenti al 1 ottobre 1983 permangono ancora esclusioni dall'integrazione al minimo in alcune ipotesi di plurititolarita'.

Gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni (CD/CM)

Restano escluse dall'integrazione:

  • VR in concorso con pensioni dirette diverse da pensioni dello Stato ed assimilate e da pensioni a carico dell'INADEL e della Regione Siciliana;
  • IR in concorso con pensioni dirette a carico di Gestioni e Fondi diversi dallo Stato e dagli enti a questo assimilati;
  • SR in concorso con qualsiasi tipo di pensione ai superstiti;
  • SR in concorso con pensioni dirette a carico di Gestioni e Fondi diversi dall'assicurazione generale obbligatoria, dalla Gestione CD/CM, dalla Gestione commercianti, dallo Stato e dagli enti a questo assimilati;
  • SR in concorso con pensioni di vecchiaia a carico della Gestione artigiani.

Gestione commercianti

Restano escluse:

  • IO/COM in concorso con pensioni dirette diverse da quelle a carico dello Stato ed assimilate;
  • SO/COM in concorso con qualsiasi tipo di pensione ai superstiti.

Gestione artigiani

La circolare ricorda che le pensioni a carico della Gestione speciale artigiani, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 81 del 1989, hanno sempre titolo all'integrazione al trattamento minimo nei periodi anteriori al 1 ottobre 1983 in tutte le ipotesi di cumulo con altre pensioni.

Adempimenti e modalita' di ricostituzione

La ricostituzione delle pensioni per attribuire l'integrazione al minimo in applicazione delle sentenze n. 69 e n. 70 deve essere effettuata con le modalita' gia' indicate nel messaggio n. 46253 del 20 novembre 1989.

Per agevolare le sedi, la circolare segnala inoltre che negli allegati sono riportate tabelle riepilogative dei criteri seguiti dalle procedure automatizzate di liquidazione delle pensioni per stabilire il diritto all'integrazione al trattamento minimo nei casi di titolarita' di piu' trattamenti pensionistici per il periodo anteriore al 1 ottobre 1983.

Punti principali

Esiti delle sentenze costituzionali n. 69 e n. 70 del 1990

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 69/1990, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' del Fondo speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nei casi di cumulo con pensioni dirette di vecchiaia dello stesso Fondo, di invalidita' della Gestione commercianti e di pensioni dirette a carico dello Stato, quando il trattamento complessivo superi il minimo. Con la sentenza n. 70/1990 ha poi dichiarato l'illegittimita' della medesima norma nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' della Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta a carico della Gestione commercianti, sempre in caso di cumulo oltre il minimo.

Inammissibilita' delle ulteriori questioni gia' coperte da precedenti pronunce

Per le questioni sollevate dal Pretore di Lucca relative ad altre combinazioni pensionistiche, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita' perche' le stesse erano gia' state risolte con precedenti sentenze di illegittimita' costituzionale. In particolare, vengono richiamate le sentenze n. 373 e n. 488 del 1989 per l'art. 1 della legge n. 9/1963 e le sentenze n. 179 e n. 250 del 1989, n. 1086 del 1988 e n. 504 del 1989 per l'art. 19 della legge n. 613/1966.

Criterio applicativo delle pronunce

La circolare precisa che le sentenze operano nei limiti delle specifiche questioni sottoposte alla Corte. Ne consegue che l'integrazione al minimo va riconosciuta ai titolari di pensione di riversibilita' a carico della Gestione CD/CM che siano anche titolari di pensione diretta a carico della Gestione commercianti o di pensione diretta a carico dello Stato, nei casi e secondo i criteri gia' adottati nelle precedenti istruzioni applicative.

Ipotesi che restano escluse dall'integrazione al minimo prima del 1 ottobre 1983

Permangono escluse dall'integrazione al minimo, per i periodi anteriori al 1 ottobre 1983, alcune ipotesi di plurititolarita'. Per la Gestione CD/CM restano escluse le combinazioni di VR con pensioni dirette diverse da quelle dello Stato e assimilate e da quelle dell'INADEL e della Regione Siciliana, IR con pensioni dirette di Gestioni e Fondi diversi dallo Stato e dagli enti assimilati, nonche' SR con pensioni ai superstiti e con varie pensioni dirette non rientranti nei casi ammessi. Per la Gestione commercianti restano escluse IO/COM con pensioni dirette diverse da quelle dello Stato e assimilate e SO/COM con qualsiasi pensione ai superstiti. Per la Gestione artigiani, invece, le pensioni risultano sempre integrabili, per i periodi anteriori al 1 ottobre 1983, in caso di cumulo con altre pensioni, in forza della sentenza n. 81 del 1989.

Modalita' operative per la ricostituzione

La ricostituzione delle pensioni per riconoscere l'integrazione al minimo in applicazione delle sentenze n. 69 e n. 70 deve essere effettuata secondo le modalita' gia' illustrate nel messaggio n. 46253 del 20 novembre 1989. La circolare richiama inoltre le tabelle riepilogative allegate per l'uso delle procedure automatizzate di liquidazione, utili a individuare i casi in cui l'integrazione al trattamento minimo spetta nei casi di titolarita' di piu' trattamenti pensionistici anteriori al 1 ottobre 1983.

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