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Risoluzione

Risoluzione n. 99 del 29/11/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il professionista o soggetto abilitato che appone il visto di conformità deve essere lo stesso che predispone e trasmette la dichiarazione. In caso di violazione, si applicano conseguenze sul rimborso IVA, sulla compensazione dei crediti e sulle sanzioni, oltre alle responsabilità specifiche del soggetto che ha rilasciato un visto infedele.

Obbligo di identità tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione

Obbligo di identità tra visto di conformità e trasmissione della dichiarazione

La risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019 affronta il rapporto tra apposizione del visto di conformità, predisposizione e trasmissione telematica delle dichiarazioni. Il documento afferma in modo espresso che deve sussistere un’identità soggettiva tra chi appone il visto e chi predispone e trasmette la dichiarazione.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama innanzitutto la funzione del visto di conformità, che attesta la corrispondenza dei dati dichiarati alla documentazione e alle scritture contabili, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il visto è inoltre rilevante:

  • per l’esonero dalla garanzia nei rimborsi dell’eccedenza IVA a credito superiori a 30.000 euro, ai sensi dell’articolo 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • per l’utilizzo in compensazione di crediti fiscali superiori a 5.000 euro, ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, e dell’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Viene poi richiamato l’articolo 35, comma 3, del d.lgs. n. 241 del 1997, secondo cui i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni possono rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione limitatamente alle dichiarazioni da loro predisposte. A sua volta, l’articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 individua i soggetti incaricati della trasmissione telematica, tra cui:

  • iscritti agli albi dei dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro;
  • soggetti iscritti nei ruoli dei periti ed esperti per la subcategoria tributi;
  • associazioni sindacali di categoria;
  • CAF;
  • altri incaricati individuati con decreto ministeriale.

Sono inoltre richiamati il decreto ministeriale 18 febbraio 1999 e l’articolo 23 del d.m. 31 maggio 1999, n. 164, che precisano le condizioni in cui il professionista può ritenere predisposte e tenute le dichiarazioni e le scritture contabili, anche se materialmente curate dal contribuente o da una società di servizi controllata dal professionista.

Principio di identità soggettiva

Dalle disposizioni richiamate la risoluzione desume l’obbligo di identità soggettiva tra:

  • chi appone il visto di conformità;
  • chi predispone la dichiarazione;
  • chi la trasmette.

Viene ribadito che il soggetto che appone il visto deve essere quello che cura anche la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione. È quindi escluso che la trasmissione possa essere effettuata da un altro professionista, pur abilitato, diverso da quello che ha apposto il visto.

Chiarimenti di prassi richiamati

La risoluzione richiama la circolare n. 21/E del 4 maggio 2009, punto 3.1.1, che aveva già chiarito che la trasmissione telematica può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità, oppure dall’associazione cui lo stesso appartiene, ma non da altro professionista della medesima associazione.

Viene poi richiamata la circolare n. 28/E del 25 settembre 2014, secondo cui, nell’ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto, il contribuente può rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato, i quali devono comunque svolgere i controlli previsti e predisporre la dichiarazione. Il documento sottolinea che il contribuente deve esibire tutta la documentazione necessaria per consentire la verifica dei dati esposti.

Conseguenze della violazione delle regole sul visto

La risoluzione esamina anche gli effetti della violazione delle regole richiamate. In particolare, richiama l’articolo 3 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, che ha modificato l’articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013 e l’articolo 10, comma 1, lettera a), del d.l. n. 78 del 2009, prevedendo il recupero dei crediti utilizzati in compensazione in violazione dell’obbligo di visto o sottoscrizione, oltre ai relativi interessi e sanzioni.

In tali casi, il contribuente:

  • deve prestare idonea garanzia per ottenere il rimborso dei crediti IVA, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 4, lettera c), del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • è sanzionabile ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997, con recupero del credito superiore a 5.000 euro indebitamente compensato in violazione delle norme richiamate.

Responsabilità del professionista e visto infedele

Per il soggetto che ha apposto il visto su una dichiarazione poi non trasmessa dallo stesso, oppure che ha trasmesso una dichiarazione non vistata dallo stesso, trovano applicazione:

  • l’articolo 39 del d.lgs. n. 241 del 1997, come modificato dall’articolo 7-bis, comma 1, lettera a), del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in tema di rilascio infedele del visto di conformità;
  • le eventuali misure di sospensione e inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto previste dalla medesima normativa.

Tutela dell’affidamento e casi pregressi

Con riferimento alle condotte già poste in essere, la risoluzione precisa che gli uffici competenti valuteranno caso per caso l’eventuale applicazione:

  • del comma 3 dell’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di tutela dell’affidamento e della buona fede;
  • del comma 2 dell’articolo 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui non è punibile l’autore della violazione quando questa dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo delle disposizioni, nonché dall’indeterminatezza dei modelli dichiarativi.

Indicazioni finali

La risoluzione conclude demandando alle direzioni regionali la vigilanza affinché i principi e le istruzioni fornite siano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

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