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Risoluzione

Risoluzione n. 94 del 20/11/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce come utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti d’imposta ceduti relativi al Sismabonus acquisti e agli interventi di risparmio energetico ex art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR. Ridenomina i codici tributo 6890 e 6891, indica modalità di compilazione dell’F24, necessità di accettazione del credito nell’area riservata e controlli automatici dell’Agenzia, precisando anche la gestione dell’anno di riferimento e delle quote annuali.

Utilizzo in compensazione F24 dei crediti ceduti per Sismabonus ed Ecobonus, con ridenominazione dei codici tributo 6890 e 6891

Utilizzo in compensazione dei crediti ceduti per Sismabonus ed Ecobonus

La risoluzione n. 94/E del 20 novembre 2019 disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta derivanti dalla cessione delle detrazioni per interventi di riduzione del rischio sismico e per interventi finalizzati al risparmio energetico. Il documento interviene anche sulla ridenominazione dei codici tributo già istituiti per consentire la corretta gestione delle quote annuali dei crediti ceduti.

Ambito normativo e soggetti interessati

Il documento richiama due diverse fattispecie agevolative:

  • il credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, c.d. Sismabonus acquisti;
  • il credito corrispondente alla detrazione per le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR.

Per il Sismabonus acquisti, gli acquirenti delle unità immobiliari agevolate possono cedere il credito:

  • alle imprese che hanno effettuato gli interventi;
  • ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione.

Per gli interventi di risparmio energetico, i beneficiari possono cedere il credito:

  • ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

In entrambi i casi è espressamente esclusa la cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Riferimenti ai provvedimenti attuativi

La risoluzione richiama il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, che ha definito le modalità attuative delle cessioni. Secondo il punto 5.5 di tale provvedimento, i crediti ceduti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, rispettivamente:

  • in cinque quote annuali di pari importo per una delle fattispecie richiamate;
  • in dieci quote annuali di pari importo per l’altra fattispecie.

Codici tributo ridenominati

Per semplificare l’utilizzo in compensazione, la risoluzione rende noto che le quote annuali dei crediti ceduti possono essere indicate nel modello F24 mediante i seguenti codici tributo, già istituiti con la risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018 e ora ridenominati:

  • 6890: “ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto - art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013 – art. 10, comma 3-ter, del D.L. n. 34 del 2019”;
  • 6891: “SISMABONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto - art. 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013”.

Modalità di compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”:

  • nella colonna “importi a credito compensati”, quando il cessionario utilizza il credito in compensazione;
  • nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato.

Accettazione del credito e controlli dell’Agenzia

I crediti compensabili sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del 31 luglio 2019.

Prima dell’utilizzo, il cessionario deve accettare il credito attraverso le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

In fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia effettua controlli automatizzati per verificare che l’importo dei crediti compensati non superi la quota disponibile per ciascuna annualità. In caso contrario, il modello F24 viene scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello tramite apposita ricevuta consultabile nei servizi telematici dell’Agenzia.

Anno di riferimento e utilizzo delle quote

La risoluzione precisa che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui la quota annuale del credito ceduto è utilizzabile in compensazione, nel formato “AAAA”.

Viene fornito anche un esempio operativo:

  • per spese sostenute nel 2018, l’utilizzo della prima quota richiede l’indicazione dell’anno di riferimento 2019;
  • per la seconda quota, fruibile dal 1° gennaio 2020, deve essere indicato l’anno di riferimento 2020;
  • per le quote successive vale la stessa logica.

La quota non utilizzata nell’anno in cui è fruibile può essere utilizzata negli anni successivi, ma sempre indicando come anno di riferimento quello originario di fruibilità.

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