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Risoluzione

Risoluzione n. 97 del 28/11/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce due codici tributo da usare in F24 per la compensazione dei crediti d’imposta regionali del Friuli Venezia Giulia: uno per il miglioramento della competitività delle imprese e uno per le erogazioni liberali a favore di progetti culturali. Indica anche le modalità di compilazione dell’F24, l’anno di riferimento e i controlli dell’Agenzia delle entrate.

Istituzione dei codici tributo 6910 e 6911 per crediti d’imposta della Regione Friuli Venezia Giulia

Istituzione dei codici tributo per crediti d’imposta regionali del Friuli Venezia Giulia

La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, di due crediti d’imposta concessi dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. In particolare, vengono istituiti i codici tributo necessari per la fruizione delle agevolazioni e vengono richiamate le regole operative per la loro compilazione e validazione.

Quadro normativo regionale sui crediti d’imposta per le imprese

L’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 prevede misure a sostegno della competitività delle imprese operanti sul territorio regionale. La norma autorizza l’Amministrazione regionale a concedere contributi sotto forma di credito d’imposta, anche con finalità di semplificazione degli adempimenti amministrativi.

Le iniziative agevolabili sono indicate nel comma 36 e riguardano:

  • attività di ricerca e sviluppo;
  • attività di cyber security, big-data e sviluppo competenze digitali;
  • attività di fusione e acquisizione.

Con il decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2019, n. 0197/Pres. è stato adottato il regolamento attuativo. L’articolo 14, comma 3, stabilisce che il contributo è utilizzabile come credito d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Quadro normativo regionale sulle erogazioni liberali per attività culturali

L’articolo 7, comma 21, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 prevede contributi sotto forma di credito d’imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Anche per questa agevolazione, il decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 0196/Pres. ha adottato il regolamento attuativo. L’articolo 24, commi 1 e 2, prevede che il credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo n. 241/1997, con modello F24 trasmesso esclusivamente per via telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle entrate.

Convenzione tra Agenzia delle entrate e Regione

La convenzione del 13 novembre 2019 tra Agenzia delle entrate e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina le modalità operative per la fruizione in compensazione delle agevolazioni in esame. Essa costituisce la base operativa per l’istituzione dei codici tributo e per i controlli sulla corretta utilizzazione dei crediti.

Codici tributo istituiti

Per consentire l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti d’imposta, la risoluzione istituisce i seguenti codici tributo:

  • 6910: “Regione Friuli Venezia Giulia - credito d’imposta per il miglioramento della competitività delle imprese - articolo 2, commi da 34 a 40, legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29”;
  • 6911: “Regione Friuli Venezia Giulia - credito d’imposta per le erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale - articolo 7, commi da 21 a 31, legge regionale 6 agosto 2019, n. 13”.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere indicati nella sezione “Erario”:

  • nella colonna “importi a credito compensati” quando il credito è utilizzato in compensazione;
  • nella colonna “importi a debito versati” quando il contribuente deve procedere al riversamento del credito fruito.

Il campo “anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno di concessione del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Controlli dell’Agenzia delle entrate

Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della convenzione richiamata, l’Agenzia delle entrate verifica, in fase di elaborazione dei modelli F24, che:

  • il contribuente risulti incluso nell’elenco dei beneficiari trasmesso dalla Regione;
  • l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non superi l’importo concesso dalla Regione.

In caso di esito negativo di tali controlli, il modello F24 è scartato.

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