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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1285

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1285 del Consiglio, del 24 settembre 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Normativa europea32018R1285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato II del regolamento (UE) 2016/44, che contiene l’elenco delle persone soggette a misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. L’aggiornamento recepisce le modifiche alle iscrizioni decise il 17 settembre 2018 dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito con la risoluzione 1970 (2011). In concreto, vengono sostituite le voci da 21 a 26 dell’elenco con informazioni aggiornate su sei soggetti legati a traffico di migranti e violazioni dei diritti umani.

Modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 aggiornando gli elenchi di persone soggette a misure restrittive in relazione alla situazione in Libia.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea, con efficacia diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri, alle misure restrittive già previste dal regolamento (UE) 2016/44 concernente la Libia. L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco contenuto nell’allegato II, relativo a persone fisiche designate nell’ambito delle sanzioni ONU recepite dall’Unione; non disciplina categorie economiche generali né introduce un nuovo regime autonomo. Le modifiche decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Aggiornamento dell’elenco di soggetti sanzionati per la Libia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1285 del Consiglio attua l’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44, che disciplina misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. La finalità è allineare l’elenco dell’Unione alle modifiche decise il 17 settembre 2018 dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1970 (2011).

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che, a seguito della modifica delle iscrizioni di cinque persone da parte del comitato ONU, era necessario aggiornare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) 2016/44. Il regolamento non introduce un nuovo apparato sanzionatorio, ma interviene sul contenuto dell’elenco nominativo già esistente, mantenendo il collegamento con le misure restrittive internazionali relative alla Libia.

Ambito materiale della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, sono sostituite le voci 21-26 dell’elenco, con aggiornamento dei dati identificativi e delle motivazioni di designazione di sei persone fisiche coinvolte, secondo le informazioni riportate, in reti transnazionali di tratta e traffico di migranti, nonché in condotte collegate a violazioni gravi dei diritti umani e all’insicurezza in Libia.

Contenuto delle singole voci sostituite

Le voci aggiornate riguardano:

  • Ermias Alem, indicato come leader di una rete della tratta transnazionale;
  • Fitiwi Abdelrazak, anch’egli indicato come leader di una rete della tratta transnazionale;
  • Ahmad Oumar Imhamad Al-Fitouri, comandante della milizia Anas al-Dabbashi e leader di una rete della tratta transnazionale;
  • Mus’ab Mustafa Abu Al Quassim Omar, leader di una rete della tratta transnazionale;
  • Mohammed al-Hadi al-Arabi Kashlaf, comandante della brigata Shuhada al-Nasr e capo delle guardie della raffineria di petrolio di Zawiya;
  • Abd al-Rahman al-Milad, comandante della guardia costiera di Zawiya.

Per ciascuna voce sono riportati, ove disponibili, data e luogo di nascita, alias, cittadinanza, numeri di passaporto o di identificazione, indirizzi e altre informazioni descrittive. Le note informative attribuiscono ai soggetti ruoli centrali nelle reti di traffico di migranti, nel controllo di centri di detenzione, in episodi di violenza armata e, in alcuni casi, in attività che hanno causato morti di migranti o contribuito a gravi violazioni dei diritti umani.

Collegamento con le misure restrittive ONU

Le annotazioni contenute nelle voci richiamano l’iscrizione a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970, specificando che le misure associate sono il divieto di viaggio e il congelamento dei beni. È inoltre richiamato il fondamento nelle risoluzioni 1970 (2011), 2174 (2014) e 2213 (2015), a conferma della derivazione ONU delle designazioni recepite nell’ordinamento dell’Unione.

Entrata in vigore e natura giuridica

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come consueto per questo tipo di atto, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Di conseguenza, gli operatori economici e i professionisti devono considerare immediatamente aggiornato l’elenco dei soggetti sottoposti a restrizioni nel quadro del regime sanzionatorio UE relativo alla Libia.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44

L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento consiste nella sostituzione delle voci 21, 22, 23, 24, 25 e 26 dell’elenco delle persone designate.

Soggetti interessati dalle nuove iscrizioni/sostituzioni

Le voci sostituite riguardano Ermias Alem, Fitiwi Abdelrazak, Ahmad Oumar Imhamad Al-Fitouri, Mus’ab Mustafa Abu Al Quassim Omar, Mohammed al-Hadi al-Arabi Kashlaf e Abd al-Rahman al-Milad. Per ciascuno sono aggiornati i dati identificativi, gli alias, la cittadinanza, gli eventuali documenti di viaggio, l’indirizzo e le informazioni descrittive sulle condotte rilevanti.

Riferimento alle misure restrittive ONU recepite

Nelle voci aggiornate è richiamata l’iscrizione a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970, che comporta divieto di viaggio e congelamento dei beni, nonché il fondamento ulteriore nei punti 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittivesanzioni internazionalilibiadiritto dell’unione europea istituzionale

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