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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1286

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1286 della Commissione, del 24 settembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

Normativa europea32018R1286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo all'Iraq previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003. In particolare, recepisce la decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 19 settembre 2018, che ha disposto la cancellazione di due soggetti dall'elenco dei destinatari del congelamento di fondi e risorse economiche. La modifica opera tramite l'aggiornamento dell'allegato III del regolamento del 2003. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 eliminando due enti iracheni dall'elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche.

Ambito di applicazione

Si applica nell'Unione europea, in modo direttamente vincolante per tutti gli Stati membri, alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq disciplinate dal regolamento (CE) n. 1210/2003. Incide specificamente sull'elenco dell'allegato III relativo agli enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell'ex governo iracheno soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dall'Iraq al 22 maggio 2003. L'intervento riguarda esclusivamente la cancellazione di due voci dall'elenco e non introduce altre misure sostanziali.

Modifica dell'elenco sanzionatorio UE relativo all'Iraq

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1286 interviene sul regime restrittivo dell'Unione relativo all'Iraq disciplinato dal regolamento (CE) n. 1210/2003. L'atto recepisce l'aggiornamento deciso il 19 settembre 2018 dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e adegua di conseguenza l'allegato III del regolamento del 2003.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (CE) n. 1210/2003 prevede, tra l'altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dall'Iraq al 22 maggio 2003 nei confronti di determinati enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell'ex governo iracheno. Il presente regolamento di esecuzione non modifica la struttura del regime, ma opera un aggiornamento puntuale dell'elenco dei soggetti interessati.

Modifica dell'allegato III

L'articolo 1 stabilisce che l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del nuovo regolamento. In concreto, vengono cancellate due voci:

  • 116. STATE COMPANY FOR ELECTRICAL INDUSTRIES, con gli alias indicati nel testo;
    1. STATE ENTERPRISE FOR DRUG INDUSTRIES, con alias STATE COMPANY FOR DRUG PRODUCTS.

Le voci cancellate comprendono anche gli indirizzi precedentemente associati ai soggetti, che risultano così rimossi dal perimetro dell'elenco sanzionatorio.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sull'ordinamento interno senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella cancellazione di due voci dall'elenco dei soggetti soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche.

Cancellazione di due entità dall'elenco sanzionatorio

Sono eliminate dall'allegato III: 116. STATE COMPANY FOR ELECTRICAL INDUSTRIES, con diversi alias indicati; 134. STATE ENTERPRISE FOR DRUG INDUSTRIES, con alias STATE COMPANY FOR DRUG PRODUCTS. Per ciascuna voce sono riportati gli indirizzi identificativi, ora cancellati dall'elenco.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalirelazioni esternecongelamento di fondipolitica estera e di sicurezza comune

Testo integrale

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